BGer 4A_205/2017 | |||
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BGer 4A_205/2017 vom 10.05.2017 | |
4A_205/2017
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Sentenza del 10 maggio 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponente.
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon.
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Oggetto
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richiesta di anticipo spese,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. A.________ e B.________ hanno dapprima chiesto, nell'ambito della causa avviata nei confronti di C.________, la ricusa del Segretario assessore della Pretura di Lugano che si occupa dell'istanza di conciliazione. Gli attori hanno poi ricusato il Pretore che ha ordinato la notifica della domanda di ricusazione per osservazioni.
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Il 20 gennaio 2017 il Pretore viciniore, a cui è stato trasmesso l'incarto per definizione della ricusa del predetto Pretore, ha assegnato agli istanti un primo termine per il versamento dell'anticipo delle spese processuali di fr. 500.--. Il 27 febbraio 2017 il Pretore viciniore ha assegnato agli istanti un ultimo termine per provvedere al versamento del richiesto anticipo spese.
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2. Con sentenza 16 marzo 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 inoltrato da A.________ e B.________, perché nel coacervo di argomenti esposti nell'impugnativa non è possibile individuare censure atte a provare un accertamento manifestamente errato dei fatti o un'errata applicazione del diritto nella decisione di primo grado e perché, nella misura in cui si riferiscono a temi estranei alla richiesta di anticipo spese per la procedura di ricusa del Pretore, i reclamanti avrebbero dovuto attaccare innanzi alle competenti autorità le relative decisioni.
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3. A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un unico atto di ricorso sia contro il predetto giudizio della III Camera civile che contro una decisione emanata il 7 marzo 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. L'impugnativa diretta contro quest'ultima pronunzia è stata dichiarata inammissibile dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 1C_228/2017 del 27 aprile 2017.
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4. Visto il tenore dello scritto al Tribunale federale, contenente - in completo dispregio delle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF - un inestricabile coacervo di doglianze sulla gestione delle lamentele dei ricorrenti da parte di numerose autorità ticinesi fra cui si annoverano il Presidente della Pretura di Lugano, il Presidente del Consiglio della Magistratura e il Dipartimento delle Istituzioni, giova innanzi tutto ricordare che il Tribunale federale non è una suprema autorità di vigilanza. Esso esamina invece i rimedi di diritto contro decisioni suscettive di un ricorso previsto dalla LTF che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Ne segue che, nella misura in cui non è già stato vagliato dalla I Corte di diritto pubblico, il gravame sarà qui di seguito trattato come un ricorso diretto contro la sentenza della III Camera civile del Tribunale di appello ticinese che ha statuito sul reclamo presentato contro una richiesta di anticipo spese.
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5. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è, come la relativa decisione su un reclamo, una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1), che può unicamente essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile, ossia un pregiudizio di natura giuridica. Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Poiché i ricorrenti nemmeno pretendono di non essere in grado di versare l'anticipo per le spese presunte della procedura di ricusa, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile.
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6. Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.
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Losanna, 10 maggio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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