BGer 5A_938/2016 | |||
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BGer 5A_938/2016 vom 12.05.2017 | |
5A_938/2016
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Decreto del 12 maggio 2017
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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componenti la comunione ereditaria fu G.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggini,
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ricorrenti,
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contro
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F.________,
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patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti,
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opponente.
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Oggetto
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opposizione al sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D.________, E.________ e G.________, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F.________ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--;
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che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F.________, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--;
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che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile;
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che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
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che, a seguito del decesso di G.________ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa;
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che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale;
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che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
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che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti, e le ripetibili sono compensate;
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per questi motivi, il Giudice unico decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 maggio 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Marazzi
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La Cancelliera: Antonini
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