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Informationen zum Dokument  BGer 6B_455/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_455/2017 vom 24.05.2017
 
6B_455/2017
 
 
Sentenza del 24 maggio 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che A.________ l'11 dicembre 2016 ha presentato nei confronti di un'Autorità regionale di protezione e di una persona fisica una denuncia penale per il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento;
 
che, con decisione del 20 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 18 gennaio 2017 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
 
ch'egli ha dato seguito alla richiesta, presentando ulteriori scritti;
 
che, con sentenza del 20 febbraio 2017, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome, anche emendato, non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di ordinare all'Autorità regionale di protezione denunciata di consegnargli l'intero importo mensile della sua rendita d'invalidità;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso (legittimamente, in sede federale) è steso in tedesco;
 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
 
che, in questa sede, il ricorrente rimprovera all'Autorità regionale di protezione di trattenere a torto una parte delle sue rendite d'invalidità, violando l'impignorabilità di tali beni prevista dall'art. 92 LEF;
 
che con questa argomentazione, di merito, egli non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, considerata la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 maggio 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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