VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_496/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_496/2017 vom 29.05.2017
 
2C_496/2017
 
 
Sentenza del 29 maggio 2017
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni,
 
Comune di X.________,
 
rappresentato dal Municipio,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Appalti pubblici,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 30 marzo 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito dalla A.________ Sagl contro la decisione 22 novembre 2016 con cui il Municipio di X.________ aveva, in esito ad un concorso indetto in materia di opere da impresario forestale relative al recupero delle selve castanili Y.________, aggiudicato i lavori alla B.________ SA.
1
B. Il 23 maggio 2017 la A.________ Sagl ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che il giudizio cantonale e la decisione di aggiudicazione vengano annullate e riformate nel senso che le opere litigiose le siano deliberate.
2
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
3
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. L'art. 47 cpv. 1 LTF osserva che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati e l'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.
5
2.2. Come emerge dai documenti forniti dalla ricorrente, la sentenza cantonale, datata 30 marzo 2017, è stata intimata al suo rappresentante il 3 aprile 2017 e ritirata allo sportello il 4 aprile 2017. In applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, il termine di ricorso, computato dal 5 aprile 2017 (art. 44 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 9 aprile 2017 al 23 aprile 2017 incluso e veniva pertanto a scadere il venerdì 19 maggio 2017. Il presente gravame, datato martedì 23 maggio 2017 e spedito il medesimo giorno, è pertanto manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
6
2.3. A titolo abbondanziale va osservato che nel gravame nulla viene addotto che potrebbe essere interpretato come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (al riguardo vedasi DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87), senza dimenticare che per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei e di quelli dei suoi ausiliari come se fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore e quello dei suoi ausiliari va ascritto alla parte ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2e pag. 73, confermata di recente nella sentenza 1C_175/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 2.4).
7
3. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
8
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Non è dovuta un'indennità per ripetibili alla B.________ SA, che non è stata invitata a determinarsi e non è quindi incorsa in spese necessarie suscettibili di essere risarcite (art. 68 cpv. 2 LTF).
9
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori, rispettivamente al rappresentante delle parti, al Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 maggio 2017
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).