BGer 5A_401/2017 | |||
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BGer 5A_401/2017 vom 02.06.2017 | |
5A_401/2017
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Sentenza del 2 giugno 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinata dall'avv. Pietro Simona,
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2. C.________,
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patrocinato dalla curatrice avv. Laura Wachter,
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opponenti.
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Oggetto
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contestazione di paternità,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2017
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che A.________ e B.________, sposatisi nel 1993, si sono separati nel 2001 e hanno divorziato nel 2006;
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che nel 2003 B.________ ha dato alla luce un figlio, C.________, negli Stati Uniti;
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che, statuendo sull'azione di disconoscimento di paternità promossa il 24 aprile 2015 da A.________ nei confronti di B.________ e di C.________, con decisione 3 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha considerato che - " per quanto non priva d'oggetto " considerato che il legame di filiazione tra l'attore e C.________, regolato dalla legge statunitense, non era stato provato - la petizione dovesse essere respinta poiché A.________ non ha fatto valere gravi motivi per poterla introdurre dopo la scadenza dei termini previsti all'art. 256c cpv. 1 CC (v. art. 256c cpv. 3 CC);
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che con sentenza 26 aprile 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile;
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che i Giudici cantonali hanno sottolineato come l'appellante (il quale non si è comunque confrontato a sufficienza con la motivazione del giudizio impugnato, e segnatamente non ha contestato di aver saputo di non essere il padre di C.________ già dalla fine dell'estate del 2012 al più tardi) non poteva ignorare di dover giustificare il ritardo ad agire e come gli argomenti da lui addotti, tardivamente, in appello (asseriti problemi di salute dal 2012 in poi, non suffragati da alcun elemento di prova) non possono in concreto rientrare nei gravi motivi nell'accezione dell'art. 256c cpv. 3 CC;
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che con ricorso 25 maggio 2017 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, chiedendo una riesamina del caso e, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il rimedio manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a chiedere che il suo caso venga riesaminato, sottolineando come " tutti (...) hanno ammesso che il bambino non è mio figlio ", ma non spiega in che modo la sentenza cantonale sarebbe lesiva del diritto, e segnatamente del suo " diritto di poter[si] difendere ";
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che in tali condizioni il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 giugno 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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