BGer 1B_172/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_172/2017 vom 20.06.2017 | |
1B_172/2017
|
Sentenza del 20 giugno 2017 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudici federali Merkli, Presidente,
| |
Eusebio, Chaix,
| |
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento | |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
A.________,
| |
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella,
| |
opponente,
| |
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
| |
Oggetto
| |
Proroga della carcerazione preventiva; scarcerazione,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
| |
del Cantone Ticino.
|
Fatti: | |
A. All'inizio del mese di giugno 2016, tre clienti hanno denunciato sottrazioni di importanti valori patrimoniali dalle loro cassette di sicurezza depositate presso B.________SA ad X.________. C.________, titolare della società, ha indicato che delle stesse, aperte senza alcuna forzatura, si occupava A.________. Sono poi seguite altre denunce. Il 21 luglio 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha informato i due interessati dell'apertura di un procedimento penale nei loro confronti. Gli importi sottratti ammontano a CHF 655'800.--, Euro 985'000.--, USD 6'980.-- e un chilo e mezzo di oro.
| 1 |
B. Il 12 dicembre 2016 sono stati spiccati due ordini di accompagnamento coattivo e di perquisizione e sequestro, per l'ipotesi di reato di ripetuto furto e, in un secondo tempo, di ripetuto riciclaggio di denaro per il tramite di una società, della quale gli interessati potrebbero essere azionisti. In parziale accoglimento della richiesta di carcerazione preventiva del PP, il 17 dicembre 2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), ritenuti gravi indizi di colpevolezza e ammesso il pericolo di fuga e di collusione con il coimputato, con riferimento al principio di proporzionalità ha ordinato la carcerazione dei due indagati per sei settimane, fino al 27 gennaio 2017, e non per tre mesi come postulato dal magistrato inquirente.
| 2 |
C. Il 23 gennaio 2017 il PP ha chiesto una proroga della carcerazione per ulteriori due mesi. Con decisione del 1° febbraio 2017 il GPC non ha accolto la richiesta e ha ordinato la loro scarcerazione. Il PP ha impugnato questo giudizio dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), il cui Presidente con decisione supercautelare del 2 febbraio 2017 ha confermato la scarcerazione degli inquisiti. Con sentenza di merito del 27 marzo 2017 il reclamo inerente alla scarcerazione di A.________ è poi stato respinto.
| 3 |
D. Avverso questa decisione il PP presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione presidenziale supercautelare e quelle della CRP e del GPC e di rinviare la causa per nuovo giudizio al GPC, subordinatamente alla CRP.
| 4 |
Il GPC e la CRP si rimettono al giudizio del Tribunale federale. A.________ propone di respingere il ricorso, mentre il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.
| 5 |
Diritto: | |
1.
| 6 |
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione del Procuratore pubblico ticinese è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200) ed egli ha un interesse pratico e attuale all'esame del ricorso: si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile e il PP ha proceduto correttamente per impedire la messa in libertà dell'imputato durante la procedura di reclamo (DTF 138 IV 92 consid. 1-3; 137 IV 87 consid. 1, 22 consid. 1; sentenza 1B_270/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1; sul potere d'esame del Tribunale federale vedi DTF 138 I 171 consid. 1.4; 137 IV 339 consid. 2.4, 122 consid. 2).
| 7 |
1.2. Le conclusioni di annullare la decisione supercautelare del Presidente della CRP e quella del GPC sono inammissibili, non trattandosi di decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza, la prima essendo del resto superata dall'emanazione di quella di merito.
| 8 |
1.3. Il ricorrente contesta, in maniera del tutto generica e sommaria, la prassi imposta da questo Tribunale per la quale il Ministero pubblico contro una decisione di scarcerazione del GPC deve inoltrare allo stesso un ricorso motivato entro tre ore chiedendo il mantenimento della carcerazione preventiva (DTF 138 IV 92 consid. 3.3 pag. 98) : ciò per lo meno in un caso asseritamente complesso come quello in esame e invita il Tribunale federale a rideterminarsi su tale tempistica. La critica, che non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento della relativa giurisprudenza, non adempie chiaramente le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106) e non dev'essere quindi esaminata oltre.
| 9 |
1.4. Pure i sommari accenni ricorsuali a un mancato esame integrale delle censure formulate e a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata non reggono, visto ch'essa si esprime su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 pag. 564), in particolare anche sui principi di celerità e della proporzionalità.
| 10 |
Erwägung 2 | |
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).
| 11 |
2.2. La CRP ha accertato che il PP ha ritenuto pacificamente data l'esistenza di seri indizi di colpevolezza per i prospettati furti, ma che ha lasciato aperta la questione riguardo al riciclaggio di denaro e che in tale contesto, come sostenuto dal GPC, non sarebbero stati eseguiti atti istruttori finalizzati all'accertamento del reato a monte. Ha rilevato che la necessità di identificare e di interrogare un consulente di una banca, di sentire le persone autrici dei traffici poco chiari transitati su un determinato conto, di operare confronti tra i due arrestati, di chiarire eventuali altri traffici con altre società e di interrogare altre persone non erano sufficienti per giustificare la protrazione della carcerazione preventiva.
| 12 |
2.3. Il ricorrente critica questa conclusione per la quale non sussisterebbe più un pericolo di collusione né di inquinamento dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 lett. b LTF).
| 13 |
2.4. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta in genere di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità, dall'altro, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 e rinvii).
| 14 |
Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per dimostrare un rischio di collusione e di inquinamento devono essere esaminate e valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2). Il giudice della carcerazione deve inoltre vagliare se un determinato rischio di collusione può essere sufficientemente evitato mediante l'adozione di adeguate misure sostitutive (DTF 137 IV 122 consid. 6.2; 133 I 270 consid. 3.3.1).
| 15 |
2.4.1. Nel caso in esame, riguardo al primo filone d'inchiesta relativo ai furti, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente non indica bisogni istruttori specifici se non l'esigenza di approfondire i rapporti tra i due arrestati, non escludendo per tali reati una possibile loro connivenza. Considerata la tempistica della prima inchiesta, la CRP ha tuttavia stabilito che non sussistono concreti bisogni d'inchiesta e ancor meno il rischio che la liberazione degli imputati potrebbe compromettere l'accertamento della verità e/o il ritrovamento dei valori patrimoniali sottratti, ritenuto che i primi provvedimenti coercitivi a carico dei sospettati sono stati adottati sei mesi dopo le prime notizie di reato, all'inizio giugno 2016; altrettanti mesi sono trascorsi dalle notizie di reato fino all'emanazione di ordini di perquisizione e sequestri bancari, neppure generalizzati. Già il 21 luglio 2016 ai due sospettati è stata confermata l'esistenza di un procedimento penale per furto. Nell'ipotesi in cui fossero effettivamente correi, come parrebbe ritenere il ricorrente, essi avrebbero pertanto avuto tutto il tempo per concordare le loro versioni, ciò che peraltro non risulterebbe dai verbali dei loro interrogatori e dalle divergenze esistenti; soprattutto avrebbero potuto occultare la refurtiva prima del loro fermo. Ne ha concluso che in tale ambito i bisogni dell'inchiesta fanno manifestamente difetto e che non sussiste più un pericolo di collusione.
| 16 |
2.4.2. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), non critica le precitate conclusioni relative alle ipotesi dei reati di furto: una protrazione della carcerazione preventiva non può quindi fondarsi su questa fattispecie. Del resto, le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale sono valide e convincenti. Il ricorrente si limita infatti a osservare che i reati di furto si riferiscono a un importo di 1 milione e mezzo di CHF, mentre quello ipotizzato di riciclaggio di denaro aggravato a circa 10 milioni di EUR e che gli indagati erano azionisti di una società alla quale è intestato un conto bancario. Aggiunge che l'opponente, come l'altro imputato, hanno negato i fatti loro contestati, in particolare riguardo a prelievi in contanti dal citato conto. Sostiene che, nonostante le dichiarazioni contraddittorie di quest'ultimo, l'inchiesta sarebbe sempre proseguita con celerità, sebbene non sia mai stata trovata la documentazione giustificativa delle operazioni bancarie. Questi rilievi non dimostrano tuttavia la necessità di prorogare la detenzione per evitare un pericolo di collusione.
| 17 |
Certo, il ricorrente accenna che nei confronti dell'imputato vi sarebbero anche altre ipotesi di reato: falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. Di queste imputazioni non vi è tuttavia alcuna traccia nella decisione impugnata: tenuto conto del fatto che, in considerazione della durata dell'inchiesta, esse potevano senz'altro essere addotte già dinanzi alle autorità di ricorso cantonali, queste fattispecie generiche non possono essere esaminate (art. 99 cpv. 1 LTF).
| 18 |
Erwägung 3 | |
3.1. Con riferimento al secondo filone d'inchiesta, ossia l'ipotesi di riciclaggio, la CRP ha osservato che il ricorrente adduce la mancata identificazione e audizione di un consulente bancario e di persone autrici dei traffici, poco chiari, transitati su un determinato conto, atti istruttori che sarebbero indispensabili per chiarire la movimentazione bancaria. Essa ha nondimeno ritenuto che procedere al confronto tra i due arrestati, ripetutamente sentiti e ai quali sono già state prospettate le rispettive versioni, non può essere considerato un vero bisogno istruttorio. Il fulcro dell'inchiesta riguarderebbe infatti la movimentazione di denaro su una determinata relazione bancaria e l'approfondimento della provenienza dei fondi e della loro connessione con l'ipotizzato crimine a monte che li avrebbe generati, che richiede un lavoro di ricostruzione sostanzialmente documentale. Accertati i residui bisogni d'inchiesta e lo scemato pericolo di collusione, ne ha concluso che la carcerazione degli imputati non è necessaria, a maggior ragione dopo l'esperimento delle perquisizioni e dei sequestri.
| 19 |
3.2. Al riguardo il ricorrente adduce che la CRP non avrebbe verificato la sussistenza di un pericolo di collusione con tutte le persone che aveva indicato nella sua richiesta, né menzionato gli interrogatori già esperiti, insistendo sul fatto che non spetterebbe al GPC o alla CRP fissare la priorità degli atti istruttori ancora da compiere. Con questo assunto, il ricorrente non dimostra tuttavia che la conclusione della CRP, comprensibile, convincente e ragionevole, lederebbe il diritto federale.
| 20 |
Circa la ripetizione di ulteriori confronti tra i due indagati, il ricorrente si limita infatti a rilevare ch'essi dovrebbero ancora essere interrogati riguardo a operazioni indebite risultanti dai movimenti su un conto bancario, in particolare con riferimento all'ipotesi di riciclaggio, sottolineando che nella prima decisione il GPC aveva ritenuto il confronto tra i due imputati quale motivo di collusione. Con quest'argomentazione egli disattende che nella seconda decisione il GPC, osservato che mal si comprendeva perché il PP non aveva ancora interrogato il consulente bancario e altre persone che nel frattempo avranno avuto conoscenza dell'arresto degli indagati, aveva rilevato che il residuo pericolo di collusione, relativo peraltro a una ricostruzione in prevalenza documentaria di un conto bancario, non giustificava la proroga richiesta, considerato che agli imputati sono già state prospettate le versioni dell'uno e dell'altro.
| 21 |
3.3. Il ricorrente, ribadito che non spetta alla Corte cantonale definire le strategie d'inchiesta e che la ricerca e la verifica dei documenti è già stata parzialmente effettuata, osserva semplicemente che per poter approfondire la provenienza dei fondi litigiosi occorre proseguire nella ricerca dei documenti giustificativi delle movimentazioni del conto, ricuperando le ipotetiche fatture. Non spiega tuttavia perché questo compito imporrebbe una protrazione della carcerazione dell'opponente, l'accenno al fatto che la detenzione già subita non sarebbe sproporzionata essendo ininfluente al riguardo.
| 22 |
Infine, con riferimento alle indagini tese al ricupero della refurtiva, il ricorrente adduce che nel frattempo sarebbero stati sequestrati tutti i conti personali e delle società riconducibili ai due imputati. Anche questo fatto milita tuttavia in favore della contestata scarcerazione.
| 23 |
Erwägung 4 | |
4.1. Con riferimento al pericolo di fuga, la CRP ha precisato che, rispetto alla precedente decisione, il GPC ha modificato la sua conclusione, ammettendo solo un pericolo residuo e scemato, ritenuto che l'interessato era al corrente del procedimento già a partire dal mese di giugno 2016 e che nel novembre successivo aveva sollecitato al PP una sua audizione, alla quale si è poi presentato dopo la sua scarcerazione, senza lasciare la Svizzera. Ha inoltre sottolineato l'assenza di atti istruttori volti a ricuperare la refurtiva. Riguardo al prospettato reato di riciclaggio, ha ritenuto come sia evidente che l'inchiesta è tutt'altro che conclusa e l'attività investigativa sia primariamente documentale e ricostruttiva, con la necessità concreta di esperire rogatorie internazionali: poiché in tale ambito le audizioni e la detenzione rivestono una rilevanza contenuta, il residuo pericolo di fuga non richiederebbe comunque una proroga della carcerazione.
| 24 |
4.2. Anche riguardo a questo motivo di carcerazione il ricorrente si limita a rinviare alla prima decisione del GPC, nella quale si rilevava che l'imputato è un cittadino italiano residente da pochi anni in Svizzera, per cui, di fronte all'asserito aggravamento della sua situazione processuale e alla possibilità di perdere il permesso di soggiorno, potrebbe preferire lasciare la Svizzera per ostacolare l'avanzamento del procedimento penale e sottrarsi alla pena in caso di condanna. Non si confronta tuttavia, se non in maniera sommaria, con i motivi addotti dalla CRP, disattendendo inoltre che nella seconda decisione il GPC ha ordinato la scarcerazione dell'opponente. Asserisce che all'epoca l'imputato non sarebbe stato a conoscenza di tutte le circostanze ulteriori, in particolare circa il reato di riciclaggio. Contrariamente al generico assunto ricorsuale, la Corte cantonale ha tuttavia tenuto conto anche di questo fatto, precisando, rettamente, che un lavoro di ricostruzione documentale complesso non giustifica in concreto una protrazione "sine die" della carcerazione.
| 25 |
Erwägung 5 | |
5.1. La CRP ha infine ritenuto che il pericolo di recidiva è solo stato menzionato dal ricorrente, ma non motivato se non in modo generico. Ne ha concluso che il principio secondo cui di massima l'imputato resta in libertà, nonché quelli della celerità e della proporzionalità impongono di confermare la decisione di scarcerazione del GPC.
| 26 |
5.2. Al riguardo il ricorrente rimarca semplicemente che nel reclamo aveva indicato che sussisteva per lo meno il rischio che l'imputato potesse commettere ulteriori eventuali azioni come quelle già perpetrate, potendo mettere in pericolo il patrimonio di altre persone. Questo accenno non dimostra affatto che la CRP, applicando correttamente la giurisprudenza relativa all'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, avrebbe violato il diritto federale.
| 27 |
In effetti, riguardo a questo motivo di carcerazione giova osservare che, se la seria messa in pericolo della sicurezza altrui per la minaccia di crimini o gravi delitti può di massima riferirsi a tutti i tipi di beni giuridici protetti, essa concerne nondimeno in primo luogo i reati contro l'integrità fisica e sessuale. Più gravi sono i reati e seria la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all'adempimento del rischio di recidiva, ritenuto nel contempo che questo motivo di carcerazione dev'essere applicato in modo restrittivo, per cui per ammetterlo è necessaria, ma di massima pure sufficiente, una prognosi negativa, vale a dire sfavorevole (DTF 143 IV 9 con numerosi rinvii).
| 28 |
5.3. Il ricorrente non spiega del tutto perché si sarebbe in presenza di una siffatta prognosi e che l'opponente minaccerebbe ancora seriamente la sicurezza altrui, in particolare con riguardo alla frequenza e all'intensità dei reati perseguiti che, a quanto è dato di vedere, non sarebbero stati commessi usando violenza contro persone, né ripetitivi di precedenti reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lett. c CPP; sul rischio di recidiva in caso di reati contro il patrimonio vedi sentenze 1B_32/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.3.5 e 3.3.6 e 1B_26/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1.1 e rinvii). Giova ancora ricordare che la carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto quale "ultima ratio" e che in suo luogo possono essere ordinate misure meno severe (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 143 IV 9 consid. 2.2 pag. 12; 137 IV 84 consid. 3.2 pag. 85, 13 consid. 4.1), la possibilità soltanto ipotetica, come quella addotta dal ricorrente, che l'accusato possa commettere altri reati non essendo sufficiente per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in: RtiD II-2012 n. 51 pag. 297).
| 29 |
6. In quanto ammissibile il ricorso dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il Cantone Ticino rifonderà all'opponente, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
| 30 |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
| |
2. Non si prelevano spese.
| |
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale.
| |
4. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 20 giugno 2017
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Merkli
| |
Il Cancelliere: Crameri
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |