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Informationen zum Dokument  BGer 6B_577/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_577/2017 vom 07.07.2017
 
6B_577/2017
 
 
Sentenza del 7 luglio 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (truffa),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 2 novembre 2016 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro B.________ per il titolo di truffa;
 
che, con decisione dell'11 novembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, negando essenzialmente la sua competenza territoriale siccome non erano dati sufficienti riferimenti con la Svizzera;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
 
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 9 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che in concreto il ricorrente si limita ad addurre genericamente che sarebbe data la competenza territoriale svizzera;
 
ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che anche la qualità per contestare l'incompetenza dell'autorità adita dipende strettamente dalla legittimazione per interporre il ricorso in materia penale al Tribunale federale, la quale, come visto, non è però sostanziata dal ricorrente nella fattispecie (cfr. DTF 128 IV 232 consid. 3.2);
 
che, in ogni modo, il ricorrente non fa valere la violazione di specifiche disposizioni in materia di competenza, segnatamente degli art. 31 cpv. 1 CPP e 8 CP applicati in concreto dalla Corte cantonale;
 
ch'egli non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato le citate disposizioni federali negando la competenza territoriale del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
 
che il ricorrente non fa infine nemmeno valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 luglio 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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