BGer 4A_363/2017 | |||
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BGer 4A_363/2017 vom 12.07.2017 | |
4A_363/2017
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Sentenza del 12 luglio 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo,
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opponenti.
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Oggetto
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espulsione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________ e C.________ (locatori), ordinato l'espulsione dell'avv. A.________ (conduttrice) dall'appartamento del primo piano del palazzo X.________ in via yyy a Lugano;
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che con sentenza 24 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla conduttrice;
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che A.________ ha impugnato la predetta sentenza con un ricorso in materia civile datato 5 luglio 2017, ma consegnato alla posta svizzera, in base alle dichiarazioni della ricorrente e di suo fratello, il 6 luglio 2017 in una busta timbrata dalla posta il 7 luglio 2017;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
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che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (DTF 141 II 429 consid. 3.3; 127 I 31 consid. 2b);
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che, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, la sentenza cantonale è giunta all'ufficio postale del recapito della ricorrente lunedì 29 maggio 2017, l'avviso di ritiro è stato posto nella casella della destinataria lo stesso giorno e la raccomandata è stata consegnata allo sportello giovedì 8 giugno 2017;
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che pertanto la sentenza impugnata va considerata notificata alla scadenza del termine di 7 giorni previsto dall'art. 44 cpv. 2 LTF e cioè il lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017;
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che quindi il 5 luglio 2017 era l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla posta unicamente il giorno seguente (art. 48 cpv. 1 LTF);
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che, con l'evasione del gravame, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 luglio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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