BGer 4A_39/2017 | |||
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BGer 4A_39/2017 vom 19.07.2017 | |
4A_39/2017
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Sentenza del 19 luglio 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Ramelli, Giudice supplente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Julius Effenberger,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Marco Colombini,
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opponente.
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Oggetto
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deposito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Nel mese di ottobre 1996 B.________, avvocato ticinese, ha aperto presso una banca di Lugano tre conti a nome della società statunitense C.________Inc., sui quali avevano diritto di firma inizialmente D.________, in seguito anche E.________ e F.________. Gli estratti bancari sono stati inviati a B.________ fino al mese di giugno 1997, poi a E.________. Nell'aprile 1997 l'avvocato ha aperto presso il medesimo istituto una cassetta di sicurezza a suo nome.
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Nei mesi di febbraio e aprile 1997 B.________ ha preso in consegna da E.________ e riposto nella cassetta di sicurezza quattro buste sigillate. Su di esse egli ha scritto a mano e firmato delle dichiarazioni secondo le quali a detta di E.________ esse contenevano, nell'ordine, un " certificate of indebtness of Peru " del valore di almeno USD 1'000'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Camerun e Mali del valore nominale di USD 146'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Perù del valore nominale di USD 475'000.-- e ancora un " certificate of indebtness of Peru " del valore di " vari milioni di dollari ". Le dichiarazioni terminavano con l'impegno dell'avvocato di non aprire le buste se non in presenza di E.________ " in relazione alla pratica C.________Inc. "; quest'ultima precisazione non figurava sulla prima busta.
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B. Nell'aprile 2001 D.________, E.________ e F.________, nonché G.________ e H.________ sono stati condannati per truffa in Germania in relazione con la raccolta di fondi avvenuta anche tramite la C.________Inc., che agiva con il metodo cosiddetto piramidale ( Schneeballsystem). Tra gli investitori raggirati v'era A.________, il quale ha sottoscritto due contratti d'investimento di 25'000.-- marchi tedeschi l'uno.
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In precedenza, il 20 marzo 2001, il Landgericht Nürnberg-Fürth aveva condannato G.________, E.________ e F.________ a risarcire le perdite subite da venti investitori. A.________ non era tra questi.
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C. Il 30 ottobre 2006 A.________ e altri ventitré creditori - ai quali se ne sono aggiunti altri due nel corso della procedura - hanno avviato davanti al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo un'azione contro B.________, al quale rimproveravano di essere venuto meno ai propri doveri di fedeltà e diligenza di mandatario e di avere violato la legislazione svizzera sui fondi d'investimento; hanno chiesto che a ciascuno di loro fosse risarcito il danno subito. Insieme con l'avvocato è stato convenuto anche l'assicuratore di responsabilità civile professionale. Il Tribunale commerciale zurighese si è pronunciato con sentenza del 10 settembre 2008; ha respinto l'azione promossa contro l'assicuratore e, dichiarando irricevibile per incompetenza quella contro B.________, ha trasmsso l'incarto al Tribunale di appello del Cantone Ticino. L'11 marzo 2009 il Tribunale federale a respinto nella misura in cui era ammissibile il ricorso in materia civile presentato dai creditori (sentenza 4A_527/2008).
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D. Il 12 maggio 2009 A.________ e altri ventisei creditori hanno presentato una petizione collettiva al Tribunale d'appello ticinese, il quale, rilevata la propria incompetenza, ha a sua volta trasmesso gli atti alla Pretura di Bellinzona. Per finire sono state avviate ventisette cause civili contro B.________. A.________ ha chiesto che il convenuto fosse condannato a pagargli euro 12'910.12 con interessi al 5 % dal 22 febbraio 1997 e euro 12'942.08 con interessi del 5 % dal 16 maggio 1997.
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Il Pretore aggiunto di Bellinzona ha respinto la petizione di A.________ con sentenza del 16 giugno 2015. Le altre cause, tranne quattro che sono state stralciate dai ruoli, sono state sospese in attesa dell'esito di questa.
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La II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto l'appello di A.________ il 2 dicembre 2016, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile.
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E. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 gennaio 2017. Chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che B.________ sia condannato a pagargli fr. 20'548.-- con interessi al 5 % dal 22 febbraio 1997 e fr. 20'343.-- con interessi al 5 % dal 16 maggio 1997.
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B.________ propone di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse ammissibile, con risposta del 13 marzo 2017. L'autorità cantonale non ha preso posizione.
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Diritto: | |
1. Il ricorso è di per sé ammissibile. È presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). La somma controversa davanti al Tribunale di appello ticinese era in totale di euro 25'852.20. Per il calcolo del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) questo importo va convertito in franchi al corso che vigeva quando è sorta la litispendenza (J EAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, Bernard Corboz et al. [ed.], 2aed. 2014,. n. 22a ad art. 51 LTF; BEAT RUDIN, in Commento basilese, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, n. 43 ad art. 51 LTF). Nel caso in esame esso è superiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 1 lett. b LTF), che si voglia considerare, come asserisce il ricorrente, che la litispendenza sia sorta con l'azione promossa davanti al Tribunale commerciale di Zurigo oppure davanti alla Pretura di Bellinzona.
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Sebbene l'atto di ricorso sia scritto in tedesco, ciò che l'art. 42 cpv. 1 LTF permette, la sentenza del Tribunale federale è redatta in italiano, lingua della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).
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2. Il ricorrente chiede che la sentenza d'appello sia annullata e che l'opponente sia condannato a pagargli in totale fr. 40'891.--. La domanda espressa in franchi svizzeri è irrita sotto il profilo dell'art. 84 cpv. 1 CO, in forza del quale i debiti pecuniari vanno pagati nella moneta in cui sono stati contratti. La norma vale per tutte le pretese pecuniarie, indipendentemente dalla loro causa, contrattuale o extracontrattuale; in quest'ultima evenienza va considerata la moneta del paese nel quale si è verificato il danno (DTF 137 III 158 consid. 3). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 84 CO la regola per cui la parte che fa valere davanti alle autorità giudiziarie svizzere un credito in valuta straniera deve pretenderne il pagamento in quella valuta. Se ne chiede il pagamento in franchi svizzeri, l'azione va respinta, giacché il debitore non può essere condannato a una prestazione diversa da quella da lui dovuta (sentenze 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1 e 4.2., 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 considerandi 4 e 5 non pubblicati nella DTF 137 III 158; DTF 134 III 151 consid. 2).
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Il ricorrente medesimo spiega di avere investito e perso 50'250.-- marchi tedeschi, corrispondenti a euro 25'692.--. L'applicazione della prassi suddetta porterebbe pertanto a respingere d'entrata il ricorso, perché la domanda di riforma della sentenza impugnata espressa in franchi è contraria all'art. 84 CO. È tuttavia palese che la formulazione errata della domanda sia il frutto di una semplice svista, dovuta al fatto che, per giustificare il raggiungimento del valore litigioso minimo secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nella parte introduttiva del ricorso il ricorrente ha convertito in fr. 40'891.-- il suo credito in euro. Questo importo è poi stato inserito, appunto per disattenzione, anche nelle domande di giudizio. Non è spiegabile altrimenti la domanda errata presentata con il ricorso in materia civile, dopo che davanti a entrambe le istanze ticinesi il ricorrente aveva chiesto correttamente che il convenuto fosse condannato a risarcirgli in euro il danno subito; tanto più che, come detto, egli ribadisce anche in questa sede di avere perso marchi tedeschi, rispettivamente euro.
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In queste circostanze si può prescindere eccezionalmente dall'applicazione rigorosa della prassi derivata dall'art. 84 CO.
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3. La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett. a LTF. Il Tribunale federale lo applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).
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Quanto ai fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266; 140 III 16 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2).
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Come si vedrà - e come obietta con ragione l'opponente - sotto questo profilo l'atto di ricorso è in buona parte inammissibile.
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4. In una prima sezione intitolata "Prozessrecht" il ricorrente si duole del fatto che la Corte cantonale non è entrata in materia su diverse censure d'appello, ritenute insufficientemente motivate. Il ricorrente ricorda che la motivazione dell'atto di appello deve solo essere esplicita e comprensibile per il giudice, che deve esaminarla con cognizione piena in fatto e diritto; se egli restringe indebitamente la propria facoltà di esame commette diniego formale di giustizia e viola gli art. 29 cpv. 1 e 2 e 29a Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). Qualora accerti in modo incompleto i fatti o trascuri prove rilevanti, il giudice d'appello lede inoltre il diritto di essere sentiti e commette arbitrio. Tutt'al più, soggiunge il ricorrente, invece di emettere un giudizio affrettato d'irricevibilità favorevole all'opponente, il Tribunale di appello avrebbe dovuto ordinare un secondo scambio di scritti oppure un'udienza in applicazione dell'art. 316 cpv. 1 e 2 CPC.
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4.1. La Corte cantonale ha effettivamente ritenuto che il ricorrente avesse contravvenuto diverse volte agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC per non avere spiegato per quali motivi determinate considerazioni della sentenza di primo grado sarebbero errate. Il ricorrente passa in rassegna tali considerazioni della sentenza impugnata. Fatica tuttavia a distinguere tra argomenti di forma e di merito. Non contesta in modo puntuale il rimprovero formale della Corte cantonale - la motivazione insufficiente - indicando in particolare i passaggi dell'atto di appello nei quali si sarebbe confrontato con le motivazioni del primo giudizio; asserisce invece che la Corte di appello ha leso i predetti suoi diritti procedurali per avere ignorato le sue allegazioni e le prove a suo dire determinanti prodotte, oppure per avere considerato le prove agli atti soltanto a vantaggio della controparte.
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Censure simili non hanno nulla a che vedere con il potere di esame dell'autorità d'appello, né con vizi di carattere formale; attengono al merito. Il ricorrente, in sostanza, rimprovera alla Corte di appello di non avere valutato le prove come egli avrebbe voluto e sconfina quindi nell'accertamento dei fatti. Ma a tale riguardo le sue critiche non adempiono assolutamente i requisiti di motivazione di cui s'è detto (consid. 3) e sono pertanto inammissibili. Quanto all'art. 316 CPC, basti osservare ch'esso non è concepito per supplire alle carenze dell'atto di appello.
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Questa conclusione tocca le contestazioni che il ricorrente muove in merito all'esposto cronologico dei fatti della sentenza cantonale, alla valutazione delle sentenze tedesche, alla mancata considerazione di documenti e testimonianze e alla parzialità dei giudici cantonali tesa a proteggere l'avvocato ticinese.
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4.2. Alcune critiche della sezione "Prozessrecht" richiedono qualche considerazione supplementare.
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4.2.1. Il ricorrente asserisce che la sentenza d'appello ha recepito al considerando 2 l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui non è stato provato ch'egli avrebbe ricevuto un esemplare del prospetto della C.________Inc. prima di sottoscrivere i contratti d'investimento; nonostante ciò la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulle contestazioni, fondate sulle sentenze tedesche e su diverse testimonianze, con le quali egli sosteneva che il prospetto e l'identità del "Bankenanwalt" erano noti a tutti ed erano stati determinanti per indurre gli investitori a fidarsi della C.________Inc..
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Questa critica poggia su una premessa del tutto errata: il considerando 2 della sentenza impugnata espone soltanto una "estrema sintesi" introduttiva del ragionamento svolto dal Pretore aggiunto, scevro da qualsiasi valutazione critica. In realtà il Tribunale di appello ha esaminato approfonditamente al considerando 7 la tesi che l'attore avesse effettuato gli investimenti fidandosi della presenza di un avvocato svizzero che custodiva le garanzie; l'ha respinta per numerosi motivi, di forma e di merito, tra l'altro ritenendo che gli accertamenti delle sentenze tedesche menzionate dal ricorrente non potessero essere imputati automaticamente al convenuto. Non vi è menzione della conoscenza del prospetto da parte dell'attore, ma l'autorità giudicante non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati dalle parti (DTF 139 IV 179 consid. 2.2 e rinvio).
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4.2.2. Considerazioni analoghe valgono laddove il ricorrente contesta il rimprovero dell'autorità cantonale di avere rinviato in modo generico alle testimonianze. La critica si inserisce ancora nell'ambito degli accertamenti che, secondo il ricorrente, tutti gli investitori avessero effettuato investimenti sulla base dei medesimi documenti e delle stesse informazioni. Il modo di procedere del ricorrente, che mette in relazione le sue contestazioni d'appello con una sola tra le tante considerazioni svolte dall'autorità cantonale, estrapolandola dal suo contesto, è fuorviante e inammissibile. Nel citato considerando 7 la sentenza cantonale ha negato espressamente che l'attore avesse ricevuto i medesimi documenti e le medesime informazioni degli altri investitori.
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4.2.3. Isolata erroneamente è anche l'osservazione del Tribunale di appello secondo cui l'attore non avrebbe contestato l'accertamento del Pretore aggiunto riguardante il ruolo di semplice "custode" avuto dal convenuto. Il ricorrente obietta con ragione che in sostanza tutto il suo atto di appello si proponeva di dimostrare che l'opponente avesse assunto funzioni assai più estese, ma dimentica che anche buona parte della sentenza cantonale è dedicata a questo tema. Il passaggio qui in discussione va letto nel suo contesto: l'appellante sosteneva che il convenuto avrebbe dovuto verificare presso la Commissione federale delle banche di allora o nel registro di commercio l'esistenza della C.________Inc.; la Corte cantonale ha obiettato che non vedeva la ragione di controlli simili, visto il ruolo di mero depositario del convenuto, non rimesso in discussione dall'appellante.
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4.2.4. Il ricorso è temerario laddove il ricorrente afferma che l'autorità cantonale non ha detto una sola parola sull'argomento secondo il quale il convenuto avrebbe assunto la funzione di banca di deposito nel senso della legge federale sui fondi d'investimento del 18 marzo 1994 (LFI) allora in vigore. I motivi per i quali la LFI è stata ritenuta inapplicabile sono esposti al considerando 12 della sentenza, dedicato interamente a quel tema.
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Temerario è anche il rimprovero di avere reputato nuove le allegazioni concernenti l'esistenza di una società semplice tra lui e gli organi della C.________Inc., trattandosi di una questione di diritto. La sentenza dice altro: al considerando 13 sta scritto che "anche volendo prescindere dalla questione di sapere se trattasi di un'argomentazione nuova e, come tale, irricevibile (art. 317 CPC), essa si esaurisce in una mera allegazione sprovvista (...) di motivazione oltre che di riscontri probatori".
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4.2.5. Non più nella sezione "Prozessrecht", ma ancora dal profilo formale, il ricorrente adduce la violazione del diritto di essere sentito per non avere l'autorità cantonale esaminato l'argomento d'appello secondo cui in forza dell'art. 395 CO il contratto di mandato può concludersi anche senza che le parti abbiano contatti diretti. La censura è infondata. Il Tribunale di appello - come il Pretore aggiunto - ha escluso categoricamente a più riprese che l'opponente fosse stato incaricato da chicchessia di mansioni eccedenti la tenuta in deposito delle quattro buste ricevute da E.________. Tanto bastava per adempiere l'onere di motivare (cfr. consid. 4.2.1), senza che fosse necessario menzionare espressamente anche l'inesistenza di un mandato tacito con l'opponente.
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4.3. In conclusione, le censure che il ricorrente definisce procedurali sono o inammissibili o manifestamente infondate.
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5. La seconda sezione del gravame è intitolata "Materielles Recht". Il ricorrente premette che l'autorità cantonale ha violato il diritto federale e ha accertato in modo incompleto, arbitrario e parziale i fatti. Essa avrebbe infatti stabilito che l'opponente fosse stato soltanto il depositario di quattro buste dal contenuto a lui sconosciuto, senza altri compiti, mentre gli atti dimostrerebbero invece ch'egli aveva ricevuto il mandato di conservare titoli a garanzia degli investitori del fondo C.________Inc. e svolto quindi la funzione di banca d'investimento secondo la LFI. Segue un elenco interminabile, suddiviso in capitoli e sotto-capitoli, di omissioni e errori che avrebbe commesso l'autorità cantonale, la quale non avrebbe considerato innumerevoli prove, ne avrebbe valutate altre in modo sbagliato e si sarebbe contraddetta.
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Come obietta giustamente l'opponente, quasi tutte le contestazioni riguardano l'apprezzamento delle prove, sono essenzialmente appellatorie e non rispettano assolutamente i requisiti delle censure volte contro gli accertamenti di fatto (cfr. consid. 3). Il ricorrente adduce arbitrio, ma invece di motivarlo in modo puntuale, confrontandosi con gli accertamenti effettuati dalla Corte d'appello e con le prove da esso considerate, vi contrappone sistematicamente il proprio punto di vista, enumera e commenta le prove che a suo parere sarebbero determinanti e da esse trae conclusioni diverse da quelle della sentenza impugnata.
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Queste censure sono globalmente inammissibili; non è necessario (né possibile, talmente prolisso e ripetitivo è l'esposto) riassumerle una per una. Qui di seguito saranno riprese soltanto le critiche ai fatti che appaiono motivate sufficientemente nonché le censure di diritto.
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5.1. La Corte d'appello ha spiegato principalmente ai considerandi 5 e 6 i motivi per i quali ha ritenuto che il convenuto avesse stipulato soltanto un contratto di deposito, non un mandato in forza del quale avrebbe dovuto confermare l'esistenza di garanzie verso gli investitori. Per il ricorrente tale conclusione sarebbe arbitraria, perché in contraddizione con l'accertamento, anch'esso contenuto nella sentenza impugnata, che l'opponente era stato incaricato di aprire tre conti bancari per la C.________Inc. e di riceverne la corrispondenza. L'argomento è infondato, poiché il ricorrente raffronta due mandati dal contenuto chiaramente diverso.
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A proposito dei conti bancari il ricorrente ritiene manifestamente errato anche l'accertamento per cui l'opponente avrebbe ricevuto la corrispondenza bancaria solo fino al mese di maggio, non fino a fine giugno, come attesterebbe il documento B11. Egli non spiega tuttavia - né è dato di capire - quale influenza questo fatto possa avere sull'esito della causa.
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5.2. In diritto il ricorrente ritiene che, siccome l'elemento essenziale dell'impegno assunto dall'opponente era la custodia di valori, non di cose mobili, non possono applicarsi gli art. 472 segg. CO sul deposito. L'opponente avrebbe agito, per sua ammissione, nell'interesse degli investitori, custodendo le garanzie per la copertura integrale dei loro investimenti. A mente del ricorrente il rapporto giuridico dell'opponente con la C.________Inc. e gli investitori era perciò di natura mista oppure Il tema non va approfondito, poiché le conclusioni giuridiche del ricorrente si fondano su fatti diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata, la quale, come detto, ha accertato che il convenuto era soltanto il depositario di quattro buste.
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5.3. La Corte cantonale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la LFI non fosse applicabile, per diversi motivi: perché non è stato provato che il convenuto sapesse di agire e avesse agito per un fondo d'investimento; perché secondo il Landgericht Nürnberg-Fürth egli non aveva avuto nessuna incombenza di controllo; e perché alla medesima conclusione era giunto anche il Tribunale commerciale di Zurigo, davanti al quale l'attore stesso aveva d'altronde addotto che l'avvocato ticinese non era né organo, né rappresentante, né ausiliario della C.________Inc., bensì soltanto una "terza persona neutrale".
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5.3.1. In un lungo capitolo intitolato "Anwendbarkeit des Anlagefondsgesetzes von 1994" il ricorrente si propone di dimostrare che su questo punto la sentenza impugnata viola la LFI, è arbitraria, costituisce diniego di giustizia e comporta parzialità. Di nuovo le sue critiche sono per lo più un mero elenco di prove e valutazioni, soprattutto di corrispondenza, che d'un canto attesterebbero la consapevolezza dell'opponente di avere collaborato con un fondo d'investimento con sede in Svizzera, il cui patrimonio poteva essere depositato soltanto, previa autorizzazione, presso una banca nel senso della LFI; dall'altro evidenzierebbero le attività di controllo ch'egli avrebbe dovuto svolgere in tale sua qualità.
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Queste censure sono in massima parte inammissibili. Qui di seguito sono esaminate soltanto quelle che appaiono un poco più mirate.
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5.3.2. Una riguarda gli accertamenti contenuti nella sentenza 20 marzo 2001 del Landgericht Nürnberg-Fürth, che l'autorità cantonale avrebbe letto in modo errato e di parte, quindi arbitrario. Secondo il ricorrente tale giudizio non avrebbe stabilito che l'opponente non dovesse verificare la consistenza delle garanzie del fondo d'investimento, ma solo che non aveva svolto tale funzione di controllo, che invece gli incombeva. L'argomento è manifestamente infondato.
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Il passaggio a pagina 32 della sentenza tedesca, al quale si è riferita la Corte d'appello è molto chiaro. È preceduto dalla riproduzione dell'assicurazione, contenuta nel prospetto di emissione del fondo d'investimento, sulla presenza di un "renommierter Bankenanwalt und Notar in der Schweiz" che avrebbe vigilato sulla sufficienza delle garanzie verso gli investitori. Il Landgericht Nürnberg-Fürth osserva poi che il "Bankenanwalt" è il convenuto, "der freilich - wie dem Angeklagten und seinen Mittätern bekannt war - keinerlei Kontrolltätigkeit ausübte, sondern lediglich einen Umschlag mit ihm übergebenen Unterlagen verwahrte, die sich auf die vorgespiegelte Absicherung der Kundengelder bezogen". Le considerazioni alle pagine 12 e 17 della sentenza tedesca, delle quali si prevale il ricorrente, non smentiscono affatto il predetto accertamento; vi è riportato soltanto ciò che sul ruolo del "Bankenanwalt" svizzero annunciavano i prospetti; nulla è detto dell'incarico effettivamente ricevuto dal convenuto.
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5.3.3. Gli accertamenti dell'autorità cantonale, secondo cui l'opponente non aveva assunto nessuna funzione all'infuori di quella di depositario delle quattro buste, rimangono pertanto vincolanti. Ciò esclude l'applicabilità della LFI. Sono pertanto inammissibili gli argomenti con i quali il ricorrente sostanzia la violazione dell'art. 50 LFI concernente il prospetto di emissione, alla cui redazione l'opponente avrebbe collaborato "durch Unterlassung", e dell'art. 65 LFI sulle responsabilità inerenti all'esercizio di fondi d'investimento.
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5.4. Nel capitolo intitolato "Haftung aus Anlagefonds, Vertrag und Delikt" il ricorrente espone le proprie considerazioni in merito alle condizioni della responsabilità (danno, illiceità, colpa e causalità). Riprende in forma riassuntiva e ancora appellatoria buona parte delle contestazioni già formulate in precedenza riguardanti gli accertamenti di fatto della Corte cantonale. Queste allegazioni sono inammissibili. Lo sono anche le conclusioni in diritto secondo le quali l'opponente risponderebbe nei suoi confronti in forza degli art. 65 LFI oppure 97 segg. CO, perché il ricorrente le fonda su di uno stato di fatto che non è quello accertato, come s'è visto senza arbitrio, nella sentenza impugnata; presuppongono cioè che l'opponente fosse una banca di deposito nel senso della LFI, rispettivamente un organo di fatto della C.________Inc., oppure che avesse perlomeno assunto obblighi di mandatario nei confronti degli investitori.
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Inammissibili sono infine anche le considerazioni sulla prescrizione, dal momento che la sentenza impugnata non ha affatto esaminato questo aspetto della controversia.
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6. Per questi motivi il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, è infondato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 luglio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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