BGer 2C_611/2017 | |||
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BGer 2C_611/2017 vom 21.07.2017 | |
2C_611/2017
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Sentenza del 21 luglio 2017 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Donzallaz,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, per sé e in rappresentanza di B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Revoca dei permessi di domicilio (restituzione in intero dei termini),
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ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2017
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Il 17 maggio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________, per sé e in rappresentanza del figlio B.________, contro la risoluzione 7 marzo 2017 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 27 novembre 2015 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che revocava loro i permessi di domicilio a causa della loro dipendenza dalla pubblica assistenza. L'anticipo delle presunte spese processuali richiesto agli insorgenti non era infatti stato versato entro il termine assegnato.
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B. Pronunciandosi sull'istanza di restituzione in intero dei termini di ricorso presentata il 26 maggio 2017 da A.________ a nome suo e a nome del figlio, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo l'ha respinta, nella misura in cui era ammissibile, il 31 maggio seguente, non ravvisando nei motivi invocati dall'interessata gli estremi per ammettere la domanda.
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C. Il 5 luglio 2017 A.________, agendo per sé e per il figlio B.________, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza cantonale sia annullata, l'istanza di restituzione in intero dei termini di ricorso sia accolta e sia accertata la tempestività del suo versamento.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
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2.
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2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Questa restrizione vale anche - contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti - nei confronti delle decisioni di natura procedurale, segnatamente le decisioni d'inammissibilità, quelle concernenti la restituzione dei termini oppure quelle con cui la revisione o il riesame sono negati (sentenza 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e numerosi riferimenti).
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2.2. Nel caso concreto sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza con cui la Corte cantonale ha respinto, in quanto ammissibile, l'istanza di restituzione in intero dei termini di ricorso sottopostale, la procedura ha però preso avvio dalle decisioni di revoca dei permessi di domicilio di cui beneficiavano i ricorrenti. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di autorizzazioni che avrebbero altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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3. Lasciata indecisa la questione della proponibilità e della tempestività dell'istanza in questione e rammentato che i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (art. 15 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL/TI 3.3.1.1]) e se la domanda di restituzione contro il lasso dei termini è presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 15 cpv. 2), la Corte cantonale ha giudicato che le spiegazioni fornitele non dimostravano di certo l'esistenza di un incolpevole impedimento a rispettare il termine assegnato. In effetti, il certificato medico prodotto, attestante di un'inabilità lavorativa totale della madre, non provava tuttavia che ciò le aveva impedito di effettuare tempestivamente il bonifico richiesto rispettivamente di farlo fare a terzi. Al riguardo ha precisato che siccome il decreto concernente la richiesta di anticipo era stato notificato al loro (tuttora) patrocinatore, questi sapeva delle conseguenze derivanti da un mancato ossequio del termine assegnato per il pagamento, ragione per cui avrebbe potuto effettuare in loro vece il versamento in questione. Ora se il legale aveva omesso di trasmettere (per tempo) agli insorgenti la domanda di pagamento rispettivamente di provvedere in tempo utile al versamento, incombeva a questi sopportarne le conseguenze, tanto più che l'avvocato non aveva addotto di essere stato impedito, senza sua colpa, di agire in tempo utile per conto dei propri clienti.
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Erwägung 4 | |
4.1. I ricorrenti criticano in primo luogo la procedura seguita per revocare i loro permessi di domicilio facendo valere la violazione, sotto diversi aspetti, del loro diritto di essere sentiti. Questa problematica esula tuttavia dell'oggetto dell'attuale litigio, limitato all'esame della reiezione, in quanto ammissibile, della loro istanza di restituzione in intero dei termini di ricorso, motivo per cui non verrà ulteriormente esaminata.
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4.2. Dopo avere rilevato che il loro allora legale aveva fatto prova della necessaria diligenza sia riguardo alla trasmissione del decreto concernente la richiesta di anticipo che alle informazioni date sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine ivi fissato, i ricorrenti affermano di non avere inteso, ciononostante, la reale portata della comminatoria e di avere pensato che, di fronte a giustificati motivi, la Corte cantonale avrebbe loro concesso qualche giorno di margine. Al riguardo ribadiscono che devono essere considerati tali il fatto che a causa della sua malattia la ricorrente non era in grado di uscire di casa, come attestato nel certificato medico, che ella non ha amici o famigliari che potevano essere incaricati di effettuare il bonifico per lei, e che lo studio legale, oltre a non essere informato dei suoi problemi di salute non poteva anticiparle la somma richiesta, troppo elevata. Ritengono pertanto che di fronte a queste spiegazioni e tenuto conto della scarsa formazione della ricorrente, la Corte cantonale avrebbe anche potuto "chiudere un occhio".
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4.3. Detta argomentazione è priva di pertinenza. In effetti, anche se si ammette che la patologia di cui soffriva la ricorrente le ha impedito di uscire di casa e che non ha amici o famigliari che avrebbero potuto effettuare il pagamento per lei, ella non doveva comunque sia, e come fatto, rimanere del tutto inattiva - non essendo peraltro stato sostenuto e ancora meno dimostrato che la sua malattia ha influito sulla sua capacità di discernimento - ma doveva informare il suo legale della situazione e chiedergli dei consigli sul da farsi. Questi avrebbe allora potuto intraprendere i passi necessari per tutelare i suoi interessi, chiedendo ad esempio una proroga del termine fissato o il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'inattività di cui ha fatto prova l'interessata non può all'evidenza essere equiparata ad un impedimento non colpevole.
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4.4. I ricorrenti si dolgono in seguito del fatto che la legislazione cantonale sarebbe eccessivamente restrittiva, siccome non prevede alcun termine suppletorio per chi è in mora con il pagamento prima di pronunciare l'inammissibilità, contrariamente al diritto federale (art. 64 cpv. 2 LTF), nonché ritengono, per gli stessi motivi, violato il principio della proporzionalità se si confrontano le pesantissime conseguenze che comporta per loro la piccola omissione commessa, tanto più che il loro interesse personale a vedere esaminato il loro ricorso prevale, secondo loro, sull'interesse pubblico a vedere accreditato per tempo un anticipo che è comunque stato pagato.
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4.5. In primo luogo i ricorrenti lamentano, implicitamente, formalismo eccessivo. A torto. Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii).
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Ora, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un termine preciso. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per effettuare il versamento e delle conseguenze che derivano dal non rispetto di quest'ultimo (sentenze 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2 e 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C_734/2012 citata, consid. 3.1 e rinvii).
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Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli allegati di causa e peraltro non contestato dai ricorrenti, nella richiesta di versamento di un anticipo delle spese trasmessale in tempo debito dal suo patrocinatore, ella è stata debitamente avvisata che il termine era reputato osservato solo se l'importo dovuto era tempestivamente versato. È stata anche informata delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa scadenza, ossia che se il pagamento non era effettuato nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Dette esigenze (pagare quanto richiesto e ciò entro il termine a tal fine accordato) e le conseguenze ivi connesse (inammissibilità in caso di inadempimento) le sono state ripetute dal suo avvocato nella lettera accompagnatoria, inviatale assieme al decreto e alla polizza di versamento. In queste condizioni le incombeva reagire e prendere le necessarie disposizioni al fine di ossequiare il termine in questione e, quindi, come accennato in precedenza, contattare il suo patrocinatore per informarlo della sua situazione affinché questi intraprendi allora quanto necessario per tutelare i suoi diritti. Ciò che però non ha fatto, rimanendo invece del tutto inattiva. Premesse queste considerazioni, la sentenza cantonale che respinge l'istanza di restituzione dei termini va pertanto integralmente confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo, ancora meno una violazione del principio della proporzionalità.
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4.6. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto.
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5.
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5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 21 luglio 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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