BGer 4A_231/2017 | |||
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BGer 4A_231/2017 vom 24.07.2017 | |
4A_231/2017
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Sentenza del 24 luglio 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________Sagl,
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patrocinata dall'avv. dott. Massimo Riccardi,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Marco Perucchi,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di lavoro; stipendio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con sentenza 16 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________Sagl contro la sentenza con cui il Pretore del Distretto di Lugano aveva condannato quest'ultima, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________, a pagare all'attore fr. 50'150.--;
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che la A.________Sagl è insorta al Tribunale federale con ricorso 2 maggio 2017;
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che con decreto 5 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;
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che il 29 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 14 luglio 2017 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
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che il 21 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 luglio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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