BGer 8C_408/2017 | |||
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BGer 8C_408/2017 vom 02.08.2017 | |
8C_408/2017
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Sentenza del 2 agosto 2017 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2017.
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Visto: | |
il ricorso del 31 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 17 maggio 2017,
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la comunicazione del 2 giugno 2017 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
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il silenzio del ricorrente,
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considerando: | |
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per quale ragione l'atto viola il diritto,
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che il ricorrente si dilunga nel criticare l'operato delle autorità amministrative e della Corte cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato,
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che il ricorrente si limita a ripetere di aver svolto l'attività di tatuatore come passatempo, senza però contestare le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha negato la condizione della buona fede, avendo a suo tempo il ricorrente fornito informazioni erronee, al condono alla restituzione di fr. 2'833.20 di indennità di disoccupazione percepite indebitamente,
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che a titolo abbondanziale si può soggiungere come la condizione della buona fede sia in tale contesto un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 2 agosto 2017
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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