BGer 5A_564/2017 | |||
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BGer 5A_564/2017 vom 07.08.2017 | |
5A_564/2017
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Sentenza del 7 agosto 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrente,
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contro
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1. Comune di X.________,
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2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
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del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
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rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
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del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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opponenti,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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pignoramento,
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ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2017
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando: | |
che con decreto 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha chiuso l'istruttoria nell'ambito dei ricorsi presentati da A.________ contro il pignoramento della sua rendita d'invalidità eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore del Comune di X.________, dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera;
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che con ricorso in materia civile 27 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità " previo accertamento della nullità assoluta del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ambo della CEF " e di concedere effetto sospensivo al gravame;
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che il decreto 7 luglio 2017 costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
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che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);
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che nel caso concreto il sussistere delle condizioni per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è in ogni modo escluso, dato che l'accoglimento del rimedio non potrebbe comportare una decisione finale);
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che la ricorrente ritiene adempiuto il requisito del pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma, limitandosi ad elencare le censure da lei sollevate (violazione del diritto di essere sentita, del diritto alla prova, del diritto ad un equo processo, ecc.), non lo dimostra;
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che pertanto il gravame risulta manifestamente inammissibile;
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che, adito con un ricorso irricevibile, il Tribunale federale non può comunque esaminare l'asserita nullità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF "del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016" (v. DTF 135 III 46 consid. 4.2; sentenza 5A_285/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2.3);
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che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 7 agosto 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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