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Informationen zum Dokument  BGer 5A_564/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_564/2017 vom 07.08.2017
 
5A_564/2017
 
 
Sentenza del 7 agosto 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Comune di X.________,
 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
opponenti,
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2017
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che con decreto 7 luglio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha chiuso l'istruttoria nell'ambito dei ricorsi presentati da A.________ contro il pignoramento della sua rendita d'invalidità eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore del Comune di X.________, dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera;
 
che con ricorso in materia civile 27 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità " previo accertamento della nullità assoluta del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016 ambo della CEF " e di concedere effetto sospensivo al gravame;
 
che il decreto 7 luglio 2017 costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
 
che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2);
 
che nel caso concreto il sussistere delle condizioni per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è in ogni modo escluso, dato che l'accoglimento del rimedio non potrebbe comportare una decisione finale);
 
che la ricorrente ritiene adempiuto il requisito del pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ma, limitandosi ad elencare le censure da lei sollevate (violazione del diritto di essere sentita, del diritto alla prova, del diritto ad un equo processo, ecc.), non lo dimostra;
 
che pertanto il gravame risulta manifestamente inammissibile;
 
che, adito con un ricorso irricevibile, il Tribunale federale non può comunque esaminare l'asserita nullità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF "del decreto 6 febbraio 2017 e della decisione 26 luglio 2016" (v. DTF 135 III 46 consid. 4.2; sentenza 5A_285/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2.3);
 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 7 agosto 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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