BGer 5A_233/2017 | |||
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BGer 5A_233/2017 vom 09.08.2017 | |
5A_233/2017
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Sentenza del 9 agosto 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dagli avv. Silvio Pestelacci e Luca Pestelacci,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Corinne Koller Baiardi,
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opponente,
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Autorità regionale di protezione 1,
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sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.
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Oggetto
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nomina del curatore di rappresentanza,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2017 dalla Giudice supplente della Camera di protezione
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. | |
1.1. Dalla relazione tra B.________ e A.________ è nato nel 2003 C.________.
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1.2. Con istanza 16 luglio 2014 B.________ ha chiesto di ottenere l'autorità parentale congiunta sul figlio. A.________ vi si è opposta. Con istanza 11 settembre 2014 l'avv. D.________, in nome e per conto di C.________ e producendo una procura sottoscritta dalla madre, ha chiesto di concedere al minore la facoltà di essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta.
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Con decisione 17 giugno 2015 l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, ha respinto l'istanza del padre e dichiarato inammissibile l'intervento dell'avv. D.________.
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In parziale accoglimento di un reclamo di B.________, con sentenza 16 febbraio 2016 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha rinviato l'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio dopo aver sentito i genitori ed il figlio in merito all'istanza del padre, aver sentito i genitori in merito all'intervento dell'avv. D.________ ed aver verificato se siano date le condizioni per la nomina di un curatore di rappresentanza giusta l'art. 314a bis CC.
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Dopo aver sentito i genitori in merito all'intervento dell'avv. D.________, con decisione 19 maggio 2016 l'Autorità regionale di protezione 1 ha dichiarato inammissibile la rappresentanza processuale del figlio da parte dell'avvocato incaricato dalla madre (ritenendo che la valutazione della necessità dell'assegnazione di un legale al minore fosse di sua competenza esclusiva), istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 314a bis CC in favore di C.________, respinto la candidatura dell'avv. D.________ alla funzione di curatore e nominato l'avv. E.________ quale curatrice.
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1.3. Con reclamo 20 giugno 2016 A.________ ha impugnato tale decisione, censurando il suo mancato coinvolgimento nella procedura di nomina del curatore.
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Mediante sentenza 23 febbraio 2017 la Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, tale reclamo, ritenendo che la scelta della persona cui affidare il mandato di curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 314a bis CC spettasse esclusivamente all'autorità di protezione.
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1.4. Con ricorso in materia civile 27 marzo 2017 A.________ ha impugnato la sentenza 23 febbraio 2017 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ritrasmettere gli atti all'Autorità regionale di protezione 1 " per la designazione del curatore di rappresentanza dopo aver sentito e coinvolto i genitori ai sensi dell'art. 401 CC ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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2. La ricorrente non contesta l'istituzione di una curatela di rappresentanza per il figlio nell'ambito della procedura volta alla modifica dell'autorità parentale, ma ritiene di essere stata privata del diritto di proporre un candidato alla funzione di curatore conformemente all'art. 401 cpv. 2 CC. Tale disposto di legge prevede che, nella designazione del curatore, l'autorità di protezione tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato.
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La questione a sapere se l'art. 401 cpv. 2 CC si applichi per analogia alla nomina di un curatore di rappresentanza del figlio ai sensi dell'art. 314a bis CC (in materia di protezione del figlio non vi è infatti un esplicito rinvio all'art. 401 CC; sul tema v. anche sentenze 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.2; 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2) può essere lasciata aperta, poiché nel caso concreto la ricorrente non può in ogni modo lamentare una violazione di tale norma. Dalla fattispecie accertata nel giudizio impugnato risulta infatti che il suo desiderio di affidare il patrocinio del figlio all'avv. D.________, anche se espresso mediante incarico diretto del suddetto legale, è stato preso in considerazione dall'Autorità regionale di protezione 1 nell'ambito della designazione del curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 314a bis CC (v. supra consid. 1.2 in fine). Dopo essersi vista respingere la candidatura di tale avvocato, la ricorrente non può ottenere la possibilità di proporre il nominativo di un altro legale appigliandosi alla circostanza secondo cui ella ha soltanto incaricato l'avv. D.________ di patrocinare il figlio, ma non lo ha formalmente proposto quale curatore di rappresentanza. Con scritto 11 maggio 2016 l'avvocato da lei incaricato aveva del resto chiesto all'autorità di protezione una formale decisione rispetto alla propria nomina quale curatore di C.________.
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3. Da quanto precede discende che il ricorso, infondato, va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 agosto 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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