BGer 6B_782/2017 | |||
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BGer 6B_782/2017 vom 09.08.2017 | |
6B_782/2017
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Sentenza del 9 agosto 2017 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jametti,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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3. C.________ SA,
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entrambi patrocinati dall'avv. Mario Postizzi,
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4. D.________,
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patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
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5. E.________,
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patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
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opponenti.
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Oggetto
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Istanza di nuovo giudizio (art. 368 CPP); diniego di giustizia,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 22 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Con sentenza del 5 ottobre 2016, pronunciata nelle forme contumaciali, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto l'avv. A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, di ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, di ripetuta coazione in parte tentata, di ripetute soppressioni di documento e di ripetuta diffamazione. L'ha condannata a una pena detentiva (parzialmente aggiuntiva a un'altra pena) di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Il relativo dispositivo è stato notificato a A.________ il 13 ottobre 2016.
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Il 23 ottobre 2016 A.________ ha inoltrato un'istanza di nuovo giudizio e parallelamente ha interposto appello contro la sentenza contumaciale.
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B. Ritenendo ingiustificate le assenze dell'imputata alle udienze dibattimentali e il suo comportamento contrario al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto, con ordinanza del 31 gennaio 2017 la Corte delle assise criminali ha respinto l'istanza di nuovo giudizio.
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C. Il reclamo presentato da A.________ contro questa ordinanza è stato dichiarato irricevibile dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con decisione del 22 maggio 2017.
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D. L'avv. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'accertamento della nullità della decisione della CRP, subordinatamente il suo annullamento.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 IV 85 consid. 1.1).
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1.1. Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), la via del ricorso in materia penale è proponibile. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) e presentata nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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1.2. Nella prima pagina del suo ricorso, l'insorgente indica di essere rappresentata dall'avv. F.________. Ciò malgrado il gravame, a cui non è stata allegata alcuna procura, è steso su carta intestata della ricorrente e unicamente da lei sottoscritto. Tutto porta a concludere che in questa sede agisca personalmente in nome proprio, senza l'ausilio di un patrocinatore.
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1.3. La ricorrente definisce la decisione impugnata una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. La giurisprudenza ha tuttavia avuto modo di precisare che la decisione con cui viene respinta un'istanza di nuovo giudizio costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF, ponendo essa fine al procedimento di cui agli art. 368 segg. CPP (sentenza 6B_1175/2016 del 24 marzo 2017 consid. 5.3). Appare di conseguenza superfluo determinare se, come preteso nel gravame, il giudizio della CRP possa causare un pregiudizio irreparabile, presupposto all'impugnabilità delle decisioni incidentali che non concernono la competenza o la ricusazione (v. art. 93 cpv. 1 LTF).
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1.4. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. I motivi devono riferirsi all'oggetto della vertenza, come delimitato dalla decisione avversata. Esso corrisponde a quello che era o avrebbe dovuto essere l'oggetto della procedura di primo grado e che rimane contestato nel procedimento di ricorso, nel corso del quale può essere ridotto, segnatamente qualora alcuni punti della prima decisione non sono contestati, ma non può venir esteso o modificato (DTF 136 II 457 consid. 4.2).
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2. La CRP ha rilevato che nell'ambito di un reclamo contro il diniego di un nuovo giudizio può unicamente esaminare se l'imputata sia stata regolarmente citata al dibattimento e se in modo ingiustificato non vi sia comparsa, non potendo per contro vagliare se fossero dati i presupposti per procedere nelle forme contumaciali, né se la condanna fosse corretta nel merito. Ha quindi dichiarato d'acchito irricevibili tutte le censure che esulavano dalla fattispecie dell'art. 368 CPP, precisando che spetterà alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), adita con l'appello della ricorrente, pronunciarsi in particolare sulla correttezza della procedura contumaciale. Ricordando l'obbligo del reclamante, scaturente dai combinati disposti di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP e all'art. 385 cpv. 1 CPP, di esplicitare e sostanziare le ragioni per cui contesta il giudizio impugnato, confrontandosi con le relative motivazioni, la Corte cantonale ha osservato che la ricorrente ha omesso completamente di spiegare perché la conclusione della Corte delle assise criminali sulla sua assenza ritenuta ingiustificata sarebbe errata e perché invece il suo comportamento avrebbe scusato la sua mancata partecipazione al dibattimento. La CRP, richiamato l'art. 368 CPP, ha quindi limitato il suo esame alle sole censure sollevate concernenti il termine per presentare istanza di nuovo giudizio e il mancato rispetto dell'art. 84 cpv. 4 CPP. Qualificando il reclamo inoltratole come sconveniente, a causa segnatamente dell'uso di termini oltraggiosi e denigratori nei confronti del giudice di primo grado, l'autorità cantonale l'ha ritenuto irricevibile in applicazione dell'art. 110 cpv. 4 CPP, senza impartire un termine per rielaborarlo. Ciò nonostante, si è pronunciata anche sulle critiche formulate, ritenendole infondate nel merito.
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3. Richiamandosi agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe nulla, in quanto al momento in cui è stata emanata sarebbe ancora stata pendente una procedura volta a ricusare il Presidente della CRP, che non sarebbe stato quindi "legittimato" a statuire sul reclamo.
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La censura è manifestamente infondata. Intanto la sua domanda di ricusazione è stata respinta dalla CARP in data 13 aprile 2017 e quindi anteriormente all'emanazione il 22 maggio 2017 della decisione qui impugnata e in ogni modo l'insorgente sembra misconoscere l'art. 59 cpv. 3 CPP che autorizza il ricusando a continuare a esercitare la sua funzione fino alla decisione in merito alla sua ricusazione. Di conseguenza, anche se fosse ancora stata pendente una procedura di ricusazione nei confronti di uno o più membri della CRP, la decisione avrebbe comunque potuto essere resa, senza per questo essere nulla. Infatti nel caso qui non realizzato di accoglimento della domanda di ricusa, tale decisione sarebbe tutt'al più stata solo annullabile (v. art. 60 cpv. 1 CPP).
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Quest'ultima motivazione vale mutatis mutandis anche per la censura con cui la ricorrente invoca la nullità delle decisioni del Presidente del tribunale di primo grado sulla fissazione delle date del dibattimento in ragione delle procedure di ricusazione ancora pendenti nei suoi confronti.
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4. Invocando la violazione degli art. 366 e 367 CPP, la ricorrente ritiene che in concreto non fossero date le condizioni per svolgere una procedura contumaciale. Tutto il procedimento e tutte le decisioni prese sarebbero quindi illegali e di conseguenza nulle, rispettivamente dovrebbero essere annullate. L'insorgente si duole pure di un diniego di giustizia e della violazione del diritto a una decisione motivata, l'autorità cantonale non avendo spiegato le ragioni per cui il suo comportamento sarebbe stato abusivo e contrario alla buona fede. Avallando la decisione di prime cure in merito al rifiuto di nuovo giudizio, la CRP avrebbe inoltre violato l'art. 6 n. 1 CEDU e l'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, privandola del diritto a un doppio grado di giudizio. Sarebbe del resto manifestamente errato il rimprovero mossole dall'autorità precedente di non essersi confrontata con le considerazioni dell'autorità di prime cure. La ricorrente avrebbe infatti "doviziosamente analizzato in fatto e in diritto la fattispecie sotto il profilo della sua assenza oltremodo giustificata", come d'altronde risulta chiaramente dalla sua istanza di nuovo giudizio, che trascrive integralmente.
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4.1. Nella misura in cui l'insorgente contesta la sussistenza dei presupposti per procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali, le sue censure esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Come pertinentemente osservato dalla CRP, l'eventuale violazione degli art. 366 seg. CPP è una questione da sottoporre all'autorità d'appello, il procedimento avviato con l'istanza di nuovo giudizio essendo limitato all'esame della realizzazione delle condizioni dell'art. 368 CPP (sentenza 6B_1277/2015 del 29 luglio 2016 consid. 3.3.1). Non potendo la censura sollevata costituire oggetto di reclamo contro il rifiuto di nuovo giudizio, la CRP, non entrando nel merito delle critiche fondate sugli art. 366 seg. CPP, non ha commesso alcun diniego di giustizia (v. al riguardo DTF 142 II 154 consid. 4.2). Neppure le stesse possono essere presentate al Tribunale federale, essendo estranee alla procedura di cui all'art. 368 CPP (v. supra consid. 1.4).
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4.2. Quanto all'addotta violazione del diritto a una decisione motivata (v. sul tema DTF 142 II 154 consid. 4.2), il ricorso si rivela infondato. L'autorità precedente ha infatti spiegato che nel reclamo inoltratole l'insorgente non ha contestato le conclusioni della prima Corte in merito alla ritenuta sua assenza ingiustificata al dibattimento, ragione per cui non si è chinata sulla questione. Giustamente la ricorrente non pretende che la CRP, limitando il suo esame ai soli punti sollevati con il reclamo (v. in proposito sentenza 6B_120/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.1), abbia violato gli art. 385 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP, esplicitamente richiamati nella sentenza impugnata. Sostiene invece che essa sia incorsa nell'arbitrio, perché in realtà lei avrebbe giustificato la propria assenza al dibattimento. Sennonché, a sostegno di questa censura, l'insorgente riporta il testo della sua istanza di nuovo giudizio inoltrata alla Corte delle assise criminali, ma non indica dove nel suo reclamo alla CRP avrebbe contestato la decisione con cui le veniva imputato un comportamento abusivo e contrario alla buona fede. Al proposito si può ricordare che non spetta al Tribunale federale cercare negli atti di causa i riferimenti a sostegno di una censura (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). Orbene, i giudici cantonali non hanno ritenuto che a non essere motivata fosse l'istanza di nuovo giudizio, ma solo che il rimedio giuridico introdotto contro il suo rifiuto né illustrava perché il comportamento assunto dall'imputata scusava la sua assenza al dibattimento né si confrontava con le motivazioni alla base del rifiuto di un nuovo giudizio. Non avendo sollevato la questione nei termini e nelle forme previste dal CPP, la CRP non ha commesso alcun diniego di giustizia non trattando la questione e neppure ha disatteso le disposizioni convenzionali invocate nel ricorso.
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5. Secondo la ricorrente, anche volendo concedere che la sua assenza al dibattimento di primo grado fosse ingiustificata, il tribunale di prima istanza avrebbe in ogni caso dovuto procedere alle verifiche delle accuse e all'assunzione delle necessarie prove. L'assenza non equivalerebbe infatti alla perdita dei diritti della difesa e alla decadenza del principio della verità materiale.
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Anche questa censura si appalesa inammissibile in questa sede, in quanto ancora esula dall'oggetto della vertenza (v. supra consid. 1.4), essendo diretta contro la sentenza di condanna. Trattasi di una questione che, se del caso, dev'essere sottoposta alla Corte d'appello, non potendo invece essere sollevata nell'ambito del procedimento volto a ottenere un nuovo giudizio.
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6. In merito all'invocata violazione dell'art. 84 cpv. 4 CPP, pur esprimendo dubbi che la disposizione si applichi anche alla pronuncia ex art. 368 cpv. 3 CPP, la CRP ha rilevato che il termine previsto dalla norma è d'ordine, di modo che la sua eventuale inosservanza da parte della Corte di primo grado non intacca la validità del suo giudizio. A ragione la ricorrente non contesta la natura del termine previsto per motivare la decisione, né la sua validità, nonostante l'inosservanza (v. al riguardo sentenza 6B_855/2013 del 5 novembre 2013 consid. 3.2, in RtiD 2014 II pag. 221). Ritiene tuttavia che il mancato rispetto dei termini sanciti dall'art. 84 cpv. 4 CPP nell'ambito del procedimento penale a suo carico già avviato nel 2010 costituisca l'ennesima violazione del principio di celerità.
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È vero che i termini previsti dall'art. 84 cpv. 4 CPP concretizzano il principio di celerità sancito dall'art. 5 CPP e che la loro inosservanza potrebbe costituire un indizio della violazione di tale principio (sentenza 6B_249/2015 dell'11 giugno 2015 consid. 2.5). Nella fattispecie tuttavia, oltre a non spiegare quale conseguenza intenderebbe trarne nell'ambito del procedimento ex art. 368 CPP, concludendo genericamente alla nullità, rispettivamente all'annullamento del giudizio della CRP, la ricorrente non sostanzia oltre la pretesa violazione del principio di celerità. In particolare, atteso che l'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3 pag. 56), non spiega concretamente quali particolari ritardi, che non si identificano con quello con cui è stato motivato il rifiuto di un nuovo giudizio, abbia subito la procedura. Peraltro, rilevato l'appello pendente contro il giudizio di condanna pronunciato in prima istanza, potrà se del caso prevalersi in quella sede della pretesa violazione del principio di celerità.
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7. L'insorgente lamenta anche la violazione dell'art. 110 cpv. 4 CPP, avendo la CRP dichiarato irricevibile il suo reclamo a causa del ritenuto carattere sconveniente del suo gravame, senza averle dato prima l'occasione di rielaborarlo. La ricorrente riconosce di avere comprensibilmente "un pathos in questa vicenda" in cui è coinvolta personalmente e di cui si ritiene vittima, ma in ogni caso l'asserito carattere sconveniente del reclamo non permetterebbe di amputare i suoi diritti della difesa e di non esaminare le sue doglianze, imponendosi tutt'al più di ritornarle l'atto per essere modificato.
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Non occorre tuttavia procedere a uno specifico esame della censura, infatti, malgrado abbia dichiarato irricevibile il reclamo a causa dell'uso di termini oltraggiosi e denigratori, la CRP lo ha ritenuto anche infondato entrando nel merito delle critiche sollevate e proponibili nel contesto di un ricorso contro il rifiuto di un nuovo giudizio. L'insorgente non ha dunque un interesse pratico a dolersi in questa sede della violazione dell'art. 110 cpv. 4 CPP (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1).
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8. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
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Le spese giudiziarie, ridotte in funzione delle circostanze (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Non si giustifica riconoscere ripetibili agli opponenti che, in assenza di uno scambio di scritti, non sono incorsi in spese necessarie nella sede federale (art. 68 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 agosto 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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