BGer 5A_83/2016 | |||
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BGer 5A_83/2016 vom 16.08.2017 | |
5A_83/2016
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Sentenza del 16 agosto 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Andrea Sanna,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. D.________,
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3. E.________,
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4. F.________AG,
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5. G.________,
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6. H.________e I.________,
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7. J.________e K.________,
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8. L.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Adriano Censi,
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opponenti.
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Oggetto
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iscrizione provvisoria di ipoteche legali, garanzia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Con decisione 12 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato l'iscrizione provvisoria di 18 ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sulle proprietà per piani da n. 28073 a n. 28088 e da n. 29711 a n. 29712 della particella n. 269 RFD di X.________ in favore di A.________SA per complessivi fr. 262'830.35 oltre interessi. Il Giudice di prime cure ha contestualmente respinto la richiesta di sostituire una parte delle ipoteche legali con una garanzia. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________SA un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali.
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Il 21 giugno 2013 tutti i proprietari delle predette proprietà per piani salvo uno hanno appellato questa decisione pretorile per ottenere la sostituzione di una parte delle ipoteche legali con una garanzia.
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A.b. Mediante petizione 16 agosto 2013 A.________SA ha postulato l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Con decisione 10 giugno 2014, limitata alla questione della tempestività di tale azione, il Pretore ha respinto l'eccezione di tardività sollevata da tutti i proprietari delle succitate proprietà per piani.
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Il 9 luglio 2014 questi ultimi hanno appellato anche tale decisione pretorile per ottenere l'accertamento della tardività della petizione e la cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria.
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B. | |
In accoglimento di quest'ultimo appello, con sentenza 23 dicembre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione 16 agosto 2013 per tardività e ordinato la cancellazione, ad avvenuto passaggio in giudicato della sua decisione, delle iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali.
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Con sentenza separata di stessa data la I Camera civile del Tribunale d'appello, dopo aver constatato che le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali sono decadute e che ne è stata ordinata la cancellazione, ha dichiarato senza interesse l'appello 21 giugno 2013 in tema di garanzia sostituiva di tali ipoteche e ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo spese processuali (fr. 500.--) e ripetibili (fr. 1'500.--) a carico di A.________SA (all'origine dello stralcio per aver promosso tardivamente la petizione).
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C. Con ricorso in materia civile 1° febbraio 2016 A.________SA ha chiesto al Tribunale federale di annullare quest'ultima sentenza cantonale di stralcio e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché emetta un nuovo giudizio, " ciò che porterebbe a suo parere al respingimento dell'appello [del 21 giugno 2013] ed all'assegnazione di congrue ripetibili in suo favore ". A.________SA ha anche chiesto di congiungere questa procedura (5A_83/2016) con quella relativa al ricorso in materia civile da lei introdotto contro la decisione cantonale di medesima data ordinante la cancellazione delle iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali (5A_82/2016), dato che " il presente gravame si fonda esclusivamente sul motivo che quella decisione è da annullare ".
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: | |
1. Ritenuto che, come ammette la ricorrente stessa, le parti opponenti non sono esattamente le medesime, non si giustifica di trattare congiuntamente i suoi ricorsi contro le due sentenze del Tribunale d'appello del 23 dicembre 2015 (v. DTF 131 V 59 consid. 1).
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2. Con sentenza 5A_82/2016 pronunciata in data odierna, il Tribunale federale ha respinto il rimedio presentato contro la sentenza cantonale che ha dichiarato tardiva la petizione 16 agosto 2013 e ordinato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori.
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Atteso che la premessa posta a fondamento del ricorso qui all'esame non è adempiuta (v. supra consid. in fatto C), esso non può che essere respinto.
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3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 agosto 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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