BGer 6B_828/2017 | |||
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BGer 6B_828/2017 vom 24.08.2017 | |
6B_828/2017
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Sentenza del 24 agosto 2017 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto d'accusa (stralcio dell'opposizione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decreto di accusa del 29 marzo 2016 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ autore colpevole di atti contro la pubblica incolumità, per avere nel Comune di X.________, in violazione delle disposizioni comunali in vigore, lasciato vagare liberi ed incustoditi i suoi tre cani, uno dei quali ha in seguito aggredito e ferito un cane di proprietà altrui;
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che il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell'imputato a una multa di fr. 300.--;
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che A.________ si è opposto al decreto di accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura penale per il dibattimento;
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che il 24 gennaio 2017 il giudice supplente della Pretura penale ha citato le parti al dibattimento previsto per il 4 aprile 2017 alle ore 09.15, con l'avvertenza che se l'opponente non compariva senza valide ragioni, né si faceva rappresentare, l'opposizione sarebbe stata considerata ritirata;
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che il 3 aprile 2017 l'opponente ha comunicato all'autorità di essersi ferito al ginocchio il sabato precedente e, dando seguito a un'ingiunzione del giudice supplente della Pretura penale, ha presentato un certificato medico il giorno successivo;
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che il giudice supplente della Pretura penale ha ritenuto il certificato medico in questione tardivo e non attestante l'impossibilità per l'imputato di presenziare al dibattimento;
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che, con decreto del 4 aprile 2017, ha quindi constatato l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento e ha di conseguenza stralciato dai ruoli il procedimento susseguente all'opposizione, considerando definitivo il decreto di accusa;
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che contro il decreto di stralcio A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale, con sentenza del 14 giugno 2017, ha respinto il reclamo;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 20 luglio 2017 redatto in tedesco al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità cantonale per una nuova decisione;
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che il ricorrente chiede inoltre di essere esonerato dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, tenuto conto della sua situazione economica;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame è in modo ammissibile steso in tedesco;
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che la Corte cantonale ha infatti ritenuto che il certificato medico presentato, a prescindere dalla sua tempestività o meno, non era idoneo a giustificare l'assenza dell'imputato al dibattimento, giacché il medico aveva unicamente attestato di essere stato consultato dal ricorrente il giorno in cui era previsto il dibattimento per forti dolori al ginocchio sinistro a seguito di una contusione, senza tuttavia prendere posizione sulla possibilità per l'interessato di presenziare all'udienza e senza indicare se doveva seguire una terapia o eventualmente rimanere a riposo per un tempo determinato;
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che la CRP ha inoltre considerato che il ricorrente si era recato dal medico soltanto tre giorni dopo il preteso infortunio, presentando il certificato medico unicamente su richiesta del primo giudice;
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che il ricorrente non si confronta specificatamente con queste considerazioni, in particolare con il contenuto del certificato medico, e non dimostra quindi che la Corte cantonale avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ritenendo ingiustificata l'assenza al dibattimento;
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che del resto il ricorrente riconosce esplicitamente come si trattasse di una semplice ferita facilmente curabile con rimedi casalinghi, che non necessitava di un intervento medico e che gli consentiva comunque di eseguire spostamenti anche a piedi, seppure per brevi tragitti;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF (in relazione con l'art. 108 cpv. 2 LTF);
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che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, vista la situazione del ricorrente, si giustifica di rinunciare in via eccezionale a prelevare una tassa di giustizia (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 agosto 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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Il Cancelliere: Gadoni
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