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Informationen zum Dokument  BGer 4F_22/2017  Materielle Begründung
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BGer 4F_22/2017 vom 01.09.2017
 
4F_22/2017
 
 
Sentenza del 1° settembre 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, May Canellas,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
1. B.B.________,
 
2. C.B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo,
 
controparti,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_363/2017 del 12 luglio 2017.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 12 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato dall'avv. A.________ contro la sentenza con cui la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello inoltrato dalla predetta legale contro la decisione pretorile che aveva accolto l'istanza di espulsione presentata da B.B.________ e C.B.________. Il Tribunale federale aveva constatato che dal sistema di monitoraggio degli invii della posta risultava che la sentenza cantonale era giunta all'ufficio postale del recapito della ricorrente lunedì 29 maggio 2017, che l'avviso di ritiro era stato posto nella casella della destinataria lo stesso giorno e che la raccomandata era stata consegnata allo sportello giovedì 8 giugno 2017, ragione per cui tale pronunzia doveva essere considerata notificata alla scadenza del termine di 7 giorni previsto dall'art. 44 cpv. 2 LTF e cioè il lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017. Il ricorso datato 5 luglio 2017, ma consegnato alla posta svizzera, in base alle dichiarazioni della ricorrente e di suo fratello, il 6 luglio 2017 in una busta timbrata dalla posta il 7 luglio 2017 si palesava quindi tardivo, perché depositato un giorno dopo la scadenza del termine ricorsuale.
 
2. Il 20 agosto 2017 A.________ ha chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio esperito e fondandosi sull'art. 121 lett. d LTF, la revisione della sentenza del 12 luglio 2017. Contesta che l'invito a ritirare la sentenza cantonale sia stato messo nella sua casella postale il 29 maggio 2017, perché la posta aveva indicato sulla relativa busta che questa poteva essere ritirata fino al 6 giugno 2017, scadenza che secondo l'istante sarebbe stata calcolata in base a un periodo di giacenza di 7 giorni da un sistema computerizzato che non terrebbe conto dei giorni festivi. Del resto anche l'estratto "Track & Trace" sarebbe incongruente, perché indica una simultaneità - ritenuta irrealistica dall'istante - fra l'arrivo dell'invio all'ufficio di recapito e il deposito dell'invito di ritiro nella casella postale della destinataria. L'istante afferma pure che sussisterebbe una disparità di trattamento tra il detentore di una casella postale e il destinatario che ha unicamente una buca delle lettere, perché quest'ultimo disporrebbe di un giorno in più per ritirare l'invio.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
3. L'art. 121 lett. d LTF prevede la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa si distingue sia da un apprezzamento errato delle prove assunte sia dalla portata giuridica dei fatti accertati (DTF 122 II 17 consid. 3). Questo motivo di revisione non è quindi dato per lamentarsi di un apprezzamento asseritamente errato di uno scritto o per correggere presunti errori di diritto (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).
 
Nella domanda in esame l'istante afferma che il Tribunale federale sarebbe incorso " in errore non avendo ritenuto taluni fatti che invece risultano dagli atti ". Dalla motivazione del rimedio parrebbe che il fatto non considerato sia l'indicazione della posta secondo cui l'invio contenente la pronunzia cantonale poteva essere ritirato fino a martedì 6 giugno 2017. A torto. Nella decisione di cui è chiesta la revisione, il Tribunale federale aveva espressamente ricordato, rinviando pure alla propria giurisprudenza pubblicata, che per la finzione di notifica ex art. 44 cpv. 2 LTF il termine di ritiro (più lungo) concesso dalla posta è irrilevante. Per il resto basta aggiungere che quando rileva un'asserita disparità di trattamento fra i titolari di una casella postale e gli altri destinatari di un invio raccomandato o critica l'estratto del sistema di monitoraggio della posta, l'istante non si prevale di alcun motivo di revisione, ma si lamenta unicamente di un'errata applicazione del diritto e dell'apprezzamento probatorio da parte del Tribunale federale.
 
4. Da quanto precede discende che la domanda di revisione si palesa infondata e come tale va respinta. Con l'evasione del rimedio di diritto la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 126 LTF è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è respinta.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° settembre 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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