BGer 2C_732/2017 | |||
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BGer 2C_732/2017 vom 19.09.2017 | |
2C_732/2017
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Sentenza del 19 settembre 2017 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Decadenza rispettivamente revoca di un permesso di domicilio UE/AELS,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 giugno 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Con decisione del 6 novembre 2015, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato a A.________, cittadino italiano, il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva per motivi di ordine pubblico.
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Il 6 luglio 2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta contro tale provvedimento. Il Governo cantonale ha innanzitutto accertato l'esistenza delle condizioni per dichiarare decaduto il permesso in questione; nel contempo, ha rilevato che dati erano pure i motivi per una revoca dello stesso. A.________ si è allora rivolto al Tribunale cantonale amministrativo; con sentenza del 22 giugno 2017, anch'esso ha però respinto il ricorso dell'insorgente dopo avere constatato che questi era rimasto all'estero per oltre sei mesi per ragioni che non erano da ricondurre all'assolvimento di obblighi militari e senza richiedere il mantenimento del permesso di cui disponeva.
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B. Il 30 agosto 2017 A.________ ha allora inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
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Con la sua impugnativa egli chiede: in via principale, l'annullamento di tutte le decisioni sin qui prese e il rinvio degli atti all'istanza precedente per completare l'istruzione e esprimersi di nuovo sulla fattispecie; in via subordinata, l'annullamento di tutte le decisioni sin qui prese e il rinvio degli atti all'istanza precedente, affinché si pronunci sulla presenza di motivi di revoca. Il Tribunale federale ha richiesto all'autorità inferiore di trasmettergli l'incarto su cui si era pronunciata; non ha per contro ordinato scambi di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne il decadimento rispettivamente la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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1.2. Nella misura in cui l'insorgente, oltre all'annullamento del giudizio querelato, chiede anche quello delle decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato, le sue conclusioni sono però inammissibili; tali atti sono infatti stati sostituiti dalla sentenza del Tribunale amministrativo (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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1.3. L'oggetto del litigio che può essere portato davanti al Tribunale federale è determinato innanzitutto dai contenuti della decisione impugnata, quindi dalle conclusioni del ricorrente, che vanno eventualmente interpretate alla luce delle sue critiche (sentenza 2C_541/2014 del 4 giugno 2014 consid. 2; 2D_144/2008 del 23 marzo 2009 consid. 3 e 2C_669/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 4.1). Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo ha confermato che il permesso di domicilio era decaduto, lasciando aperta la questione a sapere se dati fossero nel contempo i motivi di revoca riscontrati dalle istanze precedenti. Tenuto conto di ciò così come delle censure sollevate in questa sede, tutte rivolte contro l'ammissione della decadenza, anche il Tribunale federale è pertanto chiamato a pronunciarsi solo su tale aspetto.
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Erwägung 2 | |
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte esamina simili censure solo se sono sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore; può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Proceduto a una corretta esposizione del quadro legale, cui può essere qui rinviato, e concluso altrettanto correttamente che il caso va di principio esaminato (anche) in base all'ALC, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato che il permesso di domicilio del ricorrente è decaduto. Riferitosi in particolare agli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC, secondo cui le interruzioni del soggiorno che non superano sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno, ha infatti rilevato che il ricorrente era rimasto all'estero per oltre sei mesi per ragioni che non erano da ricondurre all'assolvimento di obblighi militari e senza richiedere il mantenimento del permesso di cui disponeva.
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3.2. Tale conclusione resiste alle critiche formulate dal ricorrente davanti al Tribunale federale.
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3.2.1. Come osservato dalla Corte cantonale, dagli atti risulta che l'insorgente è stato arrestato in Italia il 3 marzo 2015 e che dal luglio successivo è stato posto agli arresti domiciliari; nell'impugnativa introdotta davanti al Tribunale amministrativo l'8 settembre 2016 egli stesso ha inoltre indicato che tra marzo e dicembre 2015 si trovava in Italia, dove era stato "costretto a risiedere".
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La conferma di una sua residenza in Italia per un periodo superiore a sei mesi risulta infine anche dal gravame indirizzato il 15 dicembre 2015 al Consiglio di Stato ticinese, nel quale viene affermato che "di nessun rilievo è la residenza all'estero dal marzo 2015, trattandosi di misura coatta indipendente dalla volontà del ricorrente".
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3.2.2. Sempre in ottica temporale, condiviso dev'essere d'altra parte il rilievo della Corte cantonale secondo cui quanto affermato in replica, ovvero che il soggiorno all'estero aveva subito delle interruzioni, non era sorretto da nessun tipo di prova.
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In effetti, il principio inquisitorio - che il ricorrente ritiene in concerto leso - obbliga certo l'autorità a prendere in considerazione d'ufficio i documenti che compongono l'incarto, aspetto che non è qui in discussione. Detto principio non dispensa però le parti dal collaborare all'accertamento dei fatti. In questo contesto, spetta in particolare a queste ultime sostanziare le proprie tesi, informando il giudice sui fatti pertinenti e indicandogli i mezzi di prova che sono disponibili (sentenza 2C_104/2016 del 28 novembre 2016 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Di conseguenza, ritenuto che nella sua risposta del 25 ottobre 2016 l'insorgente si è limitato a sostenere che "il soggiorno non è stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi", senza offrire al riguardo prova alcuna, egli non può ora rimproverare alla Corte cantonale di non avere proceduto d'ufficio, cercando e assumendo da sola prove a sostegno dell'affermazione in questione. Simile conclusione vale del resto a maggior ragione alla luce dell'obbligo di collaborazione previsto in modo chiaro dall'art. 90 LStr, che impone (tra l'altro) allo straniero di: (a) fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno e (b) fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine (sentenze 2C_104/2016 del 28 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_27/2016 del 17 novembre 2016 consid. 2.3.2; 2C_777/2015 del 26 maggio 2016 consid. 3.3, non pubblicato in DTF 142 I 152 e 2C_1140/2015 del 7 giugno 2016 consid. 2.2.3).
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3.2.3. A maggior fortuna non è infine destinato il tentativo di sostenere che la situazione di chi è astretto agli arresti domiciliari è "in tutto e per tutto analoga" a quella di chi è tenuto all'obbligo del servizio militare e che, non essendo giunta a tale conclusione, la Corte cantonale avrebbe violato "la libera circolazione delle persone".
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Come indicato nella querelata sentenza, secondo gli art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC, quello giustificato dell'assolvimento di obblighi militari costituisce infatti - e inequivocabilmente - l'unico motivo che non fa decadere un permesso di soggiorno (sentenze 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 3.2.2; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, § 169).
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Erwägung 4 | |
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 19 settembre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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