BGer 5D_167/2017 | |||
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BGer 5D_167/2017 vom 20.09.2017 | |
5D_167/2017
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Sentenza del 20 settembre 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. C.________,
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3. C.________,
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ricorrenti,
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contro
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III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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sanzione disciplinare,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2017
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dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con petizione 28 settembre 2015 D.________ ha promosso nei confronti di E.________, A.________ e B.________ un'azione di divisione della successione relitta della defunta F.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano;
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che con sentenza 26 luglio 2017 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da D.________ contro l'ordinanza pretorile sulle prove del 18 aprile 2017 (dispositivo n. 1) e ha anche inflitto a A.________, a B.________ e al loro patrocinatore avv. C.________ la misura disciplinare dell'ammonimento per le affermazioni contenute nelle loro osservazioni al reclamo (dispositivo n. 2);
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 14 settembre 2017 A.________, B.________ e l'avv. C.________ hanno impugnato il dispositivo n. 2 di tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare;
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che il giudizio impugnato non pone fine al procedimento civile e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dei combinati art. 117 e 93 LTF (v. sentenza 4A_510/2014 del 23 giugno 2015 consid. 2.2.1, non pubblicato in DTF 141 III 265), la quale è unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
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che spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii);
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che nella presente fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile né i ricorrenti spendono una parola per illustrarne l'esistenza;
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che il ricorso si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 settembre 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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