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Informationen zum Dokument  BGer 6B_664/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_664/2017 vom 26.09.2017
 
6B_664/2017
 
 
Sentenza del 26 settembre 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________AG,
 
patrocinata dall'avv. Giuseppe Gianella,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
 
6528 Camorino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Infrazione alle norme della circolazione; revisione, arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 28 aprile 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Con decreto d'accusa del 27 novembre 2015 la Sezione della circolazione ha dichiarato A.________AG autrice colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per avere il 18 luglio 2015, alle ore 21.47, a X.________, in via yyy, posteggiato fuori dai posti delimitati l'autovettura Alfa Romeo a lei intestata. L'autorità cantonale ne ha quindi proposto la condanna alla multa di fr. 40.-- e al pagamento delle tasse e delle spese di complessivi fr. 40.--.
1
B. A.________AG, per il tramite del presidente del suo consiglio di amministrazione, si è opposta al decreto di accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi dalla Sezione della circolazione alla Pretura penale per il dibattimento. Con sentenza del 17 maggio 2016 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________AG autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti esposti e l'ha condannata alla multa di fr. 40.-- e al pagamento delle spese giudiziarie. Con sentenza del 31 agosto 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato inammissibile un appello presentato dalla società contro il giudizio di primo grado.
2
C. Il 30 novembre 2016 A.________AG ha presentato alla CARP un'istanza di revisione della sentenza del 17 maggio 2016 del Presidente della Pretura penale. Statuendo il 28 aprile 2017, la Corte cantonale ha negato che i nuovi mezzi di prova prodotti potessero modificare la decisione pretorile e ha quindi respinto l'istanza di revisione.
3
D. A.________AG impugna la sentenza del 28 aprile 2017 della CARP con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierla dall'imputazione di infrazione alle norme della circolazione. La ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove.
4
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto:
 
1. La decisione impugnata respinge l'istanza di revisione e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente giusta l'art. 81 LTF è data.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere valutato in modo arbitrario le nuove prove presentate con l'istanza di revisione.
7
2.2. Secondo l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.
8
Per fatti si intendono le circostanze rilevanti nell'ambito della fattispecie alla base della sentenza. Quanto ai mezzi di prova, essi servono a dimostrare un fatto, che può già essere stato allegato precedentemente (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Fatti e mezzi di prova sono nuovi se il tribunale non ne aveva conoscenza al momento in cui ha statuito, vale a dire se non gli sono stati sottoposti (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1). Fatti e mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando sono idonei a smuovere gli accertamenti di fatto su cui si fonda il giudizio di condanna e la fattispecie modificata potrebbe comportare una decisione chiaramente più favorevole alla persona condannata (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1). La revisione deve essere ammessa quando la modifica della precedente sentenza appaia probabile. La dimostrazione di tale probabilità non deve tuttavia essere resa impossibile esigendo per i nuovi fatti una prova che escluda ogni fondato dubbio (DTF 116 IV 353 consid. 4e). La questione di sapere se nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono idonei a modificare la fattispecie concerne l'apprezzamento delle prove ed è pertanto esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 130 IV 72 consid. 1).
9
2.3. La Corte cantonale ha rilevato che con l'istanza di revisione la ricorrente ha prodotto due documenti (doc. n. 4 e doc. n. 7) che rivestivano il carattere di novità, trattandosi di fatti o prove non conosciute al momento dell'emanazione della sentenza e di cui la ricorrente non si poteva allora prevalere. Il doc. n. 4 è un avviso di contravvenzione del 18 luglio 2015, steso alle ore 21.45, concernente l'autovettura Range Rover di proprietà di B.________, multata per un'infrazione di parcheggio a X.________ su via yyy. Il doc. 7 è una lettera del 3 agosto 2015 di B.________ alla polizia con la quale egli riconosce di avere parcheggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati e lamenta una disparità di trattamento, siccome altre autovetture in situazione di contravvenzione non sarebbero state multate. La CARP ha ritenuto che, seppure nuove, tali prove non erano idonee a modificare la fattispecie incriminata, in particolare con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'agente di polizia dinanzi alla Pretura penale, che aveva confermato l'accertamento dell'infrazione concernente l'autovettura Alfa Romeo della ricorrente, unico veicolo in quella circostanza ad essere parcheggiato fuori dagli stalli. Secondo la precedente istanza, l'avviso di contravvenzione relativo alla Range Rover di B.________ non dimostra che al momento in cui è stata accertata l'infrazione la stessa si trovava nel posto in cui era ubicata l'Alfa Romeo della ricorrente. Ciò, ove si consideri la lunghezza di via yyy e le diverse indicazioni orarie sui due avvisi di contravvenzione che attestano una differenza di due minuti tra la prima e la seconda multa.
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2.4. La procedura ricorsuale in esame è circoscritta al quesito della pertinenza dei motivi di revisione, in particolare al giudizio sulla rilevanza dei due suddetti documenti. Nella misura in cui rimette in discussione in maniera generale la sentenza pretorile, il gravame esula pertanto dall'oggetto del litigio ed è inammissibile. Poiché, per i motivi esposti in seguito, il ricorso deve in ogni caso essere respinto, non occorre esaminare se, come ritenuto dalla Corte cantonale, la domanda di revisione era in concreto abusiva (cfr. DTF 130 IV 72 consid. 2.3; sentenza 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3).
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La ricorrente adduce che la multa a B.________ potrebbe essere stata inflitta soltanto dal collega di pattuglia dell'agente sentito in qualità di testimone al dibattimento, giacché sarebbe inverosimile che due diverse pattuglie di polizia si trovassero a circolare nella frazione di tempo di due soli minuti sulla medesima strada. Reputa arbitrario ammettere, in tali circostanze, la credibilità del testimone, il quale ha riferito che l'Alfa Romeo della ricorrente era l'unica autovettura fuori dagli stalli e pertanto la sola ad essere stata multata in quell'occasione. Ritiene che la breve differenza temporale tra le due contravvenzioni potrebbe anche essere dovuta alla mancata sincronizzazione degli orologi degli agenti. Secondo la ricorrente, alla luce di queste nuove prove, la deposizione dell'agente di polizia non potrebbe più essere ritenuta affidabile, essendo per contro attendibile la versione da lei sempre ribadita, secondo cui quella sera la sua Alfa Romeo sarebbe stata parcheggiata su un terreno privato.
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Con queste argomentazioni la ricorrente si limita ad esporre una propria interpretazione dei fatti, senza tuttavia confrontarsi con la valutazione eseguita dalla Corte cantonale e senza quindi sostanziare un apprezzamento arbitrario delle prove con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.2). La CARP ha accertato in modo corrispondente agli atti che l'avviso di contravvenzione concernente l'autovettura Range Rover (doc. 4) indicava unicamente ch'essa era stata multata per un'infrazione di parcheggio alle 21.45 del 18 luglio 2015 su via yyy. Ha inoltre rettamente constatato che con la lettera del 3 agosto 2015 alla polizia il detentore del veicolo contestava la multa. Ha precisato che la dichiarazione dell'agente di polizia dinanzi alla Pretura penale si riferiva esclusivamente alla situazione fattuale riscontrata dalla pattuglia al momento in cui, transitando a X.________ su quel punto di via yyy, aveva notato l'autovettura della ricorrente parcheggiata fuori dagli spazi delimitati e si era quindi fermata per infliggere la contravvenzione. I giudici cantonali hanno pertanto sostenibilmente ritenuto che, in considerazione della lunghezza di via yyy in territorio di X.________ e degli orari diversi, seppur ravvicinati, in cui sono state elevate le due contravvenzioni, i documenti prodotti non dimostravano che la Range Rover era parcheggiata nello stesso momento nel medesimo luogo di stazionamento dell'Alfa Romeo. In tali circostanze, è in modo scevro d'arbitrio che la CARP ha considerato le nuove prove addotte non idonee a modificare la fattispecie incriminata.
13
 
Erwägung 3
 
3.1. La ricorrente reputa infine sproporzionate le spese giudiziarie prelevate dalla Corte cantonale, di complessivi fr. 1'000.--. Ritiene questo importo eccessivo ove si consideri l'esiguo valore della causa e la circostanza che la fattispecie era già nota alla Corte cantonale, che aveva statuito sull'appello con sentenza del 31 agosto 2016. Rileva che in tale decisione le spese giudiziarie erano state fissate in fr. 700.--, limite che a suo dire non potrebbe essere superato nemmeno nel caso in esame.
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3.2. Con questa argomentazione, la ricorrente non fa tuttavia valere l'applicazione arbitraria delle norme cantonali disciplinanti la materia, che nemmeno richiama. Secondo l'art. 22 cpv. 3 della legge sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG; RL 3.1.1.5), nei procedimenti davanti alla CARP ai sensi dell'art. 398 cpv. 4 CPP la tassa di giustizia è fissata tra 200 e 10'000 franchi. L'art. 27 LTG prevede che la tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria. La ricorrente non considera queste disposizioni e disattende che l'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. Non dimostra quindi, con una motivazione conforme alle già citate esigenze, che gli oneri processuali prelevati in concreto dalla CARP sarebbero manifestamente insostenibili, tenendo conto dei limiti massimi previsti dalla LTG, del mancato esame nel merito dell'appello e della sua integrale soccombenza. Insufficientemente motivata, la censura non deve quindi essere vagliata oltre.
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4. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 settembre 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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