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Informationen zum Dokument  BGer 1B_389/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_389/2017 vom 28.09.2017
 
1B_389/2017
 
 
Sentenza del 28 settembre 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Karlen, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedimento penale; sequestro,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 5 ottobre 2016 la Corte delle assise criminali ha condannato in contumacia l'avvocata A.________ per ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta coazione (in parte tentata), ripetute soppressioni di documento e ripetuta diffamazione, alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Con la stessa decisione è stato ordinato anche il dissequestro e la restituzione all'accusatore privato B.________ del saldo di un conto presso C.________ e di un altro presso D.________ SA intestati allo studio legale avv. A.________. La sentenza è stata impugnata dall'interessata dinanzi alla CARP.
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B. Il 21 giugno 2017 l'interessata ha inoltrato un'istanza, chiedendo di ordinare in via supercautelare inaudita altera parte la revoca di tutti gli ordini di sequestro, subordinatamente di dissequestrare dai suoi conti bloccati presso C.________ per lo meno Euro 110'000, di accertare il difetto di giurisdizione e la ricusazione di un giudice. Con giudizio del 28 giugno 2017, la CARP ha respinto l'istanza.
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C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accertare la nullità degli ordini di sequestro emanati dal Procuratore pubblico nell'aprile 2011, nonché quella della decisione impugnata.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La sentenza impugnata, emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1LTF), che si pronuncia su una domanda di dissequestro, costituisce una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
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1.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_325/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 3.2).
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1.3. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, norma richiamata dalla ricorrente. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 140 IV 57 consid. 2.3), ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile. Al riguardo la ricorrente adduce il rischio imminente di non poter più far fronte alle spese d'affitto della sua abitazione e dello studio legale (cfr. DTF 128 II 353 consid. 3). Il ricorso è pertanto ammissibile.
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Erwägung 2
 
2.1. Con riferimento alla questione dei dissequestri a favore di B.________, la CARP ha stabilito ch'essa verrà decisa con il giudizio di merito, poiché i relativi dispositivi sono stati appellati dalla ricorrente. Ha aggiunto che, pur comprendendo il peso che uno sfratto imminente può causare, non sussistono motivi per scostarsi dalle disposizioni del CPP e del CP, concludendo che le difficoltà finanziarie della ricorrente non possono essere risolte in questo ambito.
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2.2. La ricorrente, che precisa di non contestare la decisione impugnata riguardo alla negata ricusazione di un giudice, sostiene che la CARP avrebbe dovuto accertare la nullità degli ordini di perquisizione e sequestro a causa dell'asserito difetto di legittimazione dell'accusatore privato, il quale non avrebbe qualità di parte e di danneggiato. Al riguardo fa valere, in maniera del tutto generica, una violazione degli art. 104, 105 e 267 cpv. 2 CPP, un diniego di giustizia formale, una lesione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivare le sentenze (art. 29 cpv. 2 Cost.).
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2.3. Le critiche ricorsuali sono prive di fondamento. Come visto, la CARP ha in effetti spiegato che la questione del dissequestro dev'essere decisa dal giudice del merito (cfr. art. 267 cpv. 3 CPP), adito dalla ricorrente. Trattasi di motivazione sufficiente sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (sull'obbligo di motivare le sentenze vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157 e rinvii). Neppure si è in presenza dell'asserito diniego di giustizia, ritenuto che la CARP si è pronunciata sull'istanza, spiegando perché non poteva esaminarla nel merito. Pure l'accenno alla garanzia del doppio grado di giurisdizione è inconferente, visto che la ricorrente ha potuto contestare la sentenza di condanna dinanzi alla CARP e che, semmai, potrà impugnare quest'ultima davanti al Tribunale federale.
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Giova inoltre rilevare che, come noto alla ricorrente, già in precedenti sentenze, nell'ambito delle quali ella contestava la veste degli accusatori privati, il Tribunale federale aveva stabilito che spetta al giudice del merito pronunciarsi definitivamente al riguardo e sui contestati sequestri (sentenze 1B_327/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.2 e 3.3 e 1B_287/2015 del 13 novembre 2015 consid. 3.5). Tale esito non può essere sovvertito dal richiamo della ricorrente alla sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 (consid. 3.5), con la quale il Tribunale federale, accertato che - all'epoca - la situazione giuridica non era sufficientemente chiara, aveva stabilito che il dissequestro non poteva essere ordinato sulla base dell'art. 267 cpv. 2 CPP.
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Erwägung 3
 
3.1. La CARP ha anche ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione dev'essere trattata con la sentenza di merito, osservando nondimeno che il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), sul quale insiste l'istante, non è oggetto della procedura in esame.
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3.2. La ricorrente, limitandosi ad accennare al procedimento penale per il reato di riciclaggio svoltosi dinanzi alle autorità giudiziarie di Milano, nell'ambito del quale sarebbe stata prosciolta per difetto di giurisdizione, giudizio da lei nondimeno appellato e attualmente sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione di Roma, neppure tenta di spiegare perché, anche su questo punto, la decisione impugnata violerebbe il diritto federale.
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4. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 settembre 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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