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Informationen zum Dokument  BGer 5F_18/2017  Materielle Begründung
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BGer 5F_18/2017 vom 28.09.2017
 
5F_18/2017
 
 
Sentenza del 28 settembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Schöbi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
controparte.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2017 del 17 luglio 2017.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 2 luglio 2017 presentato da A.________ contro il decreto emanato il 27 giugno 2017 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in materia di anticipazione delle spese presumibili di una procedura di appello introdotta dalla stessa A.________);
 
che con scritto datato 12 settembre 2017 A.________ ha presentato una domanda di revisione di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe statuito su un ricorso immaginario;
 
che l'istante ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher;
 
che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in francese (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);
 
che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (l'istante non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua altra domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile;
 
che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1);
 
che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa;
 
che la questione della tempestività della domanda di revisione giusta l'art. 124 LTF può in concreto essere lasciata aperta, atteso che tale domanda risulta in ogni modo inammissibile;
 
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati agli art. 121 segg. LTF;
 
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015);
 
che lo scritto datato 12 settembre 2017 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
 
che, infine, nella misura in cui l'istante formula richieste diverse dalla revisione della sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017, il suo allegato si appalesa di primo acchito irricevibile (sentenza 5F_14/2017 del 27 giugno 2017 consid. 1);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.
 
2. La domanda di revisione è inammissibile.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
 
4. Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 settembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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