BGer 5F_18/2017 | |||
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BGer 5F_18/2017 vom 28.09.2017 | |
5F_18/2017
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Sentenza del 28 settembre 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Schöbi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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controparte.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2017 del 17 luglio 2017.
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Considerando: | |
che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 2 luglio 2017 presentato da A.________ contro il decreto emanato il 27 giugno 2017 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in materia di anticipazione delle spese presumibili di una procedura di appello introdotta dalla stessa A.________);
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che con scritto datato 12 settembre 2017 A.________ ha presentato una domanda di revisione di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe statuito su un ricorso immaginario;
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che l'istante ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher;
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che in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in francese (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF);
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che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (l'istante non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua altra domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile;
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che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall'art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1);
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che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa;
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che la questione della tempestività della domanda di revisione giusta l'art. 124 LTF può in concreto essere lasciata aperta, atteso che tale domanda risulta in ogni modo inammissibile;
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che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati agli art. 121 segg. LTF;
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che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015);
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che lo scritto datato 12 settembre 2017 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
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che, infine, nella misura in cui l'istante formula richieste diverse dalla revisione della sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017, il suo allegato si appalesa di primo acchito irricevibile (sentenza 5F_14/2017 del 27 giugno 2017 consid. 1);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
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4. Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 settembre 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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