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Informationen zum Dokument  BGer 2C_826/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_826/2017 vom 05.10.2017
 
2C_826/2017
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2017
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Daniel Holenstein,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2012,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2015.45 + 802015.46).
 
 
Fatti:
 
A. Il 29 ottobre 2014 l'Ufficio circondariale di Bellinzona ha notificato ai coniugi A.________ e B.________ la tassazione per il periodo fiscale 2012 nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 161'400.-- (imposta cantonale) rispettivamente in fr. 179'900.-- (imposta federale diretta) e la sostanza in fr. 15'780'000.--.
1
I contribuenti hanno contestato la tassazione con reclamo del 5 dicembre 2014 nel quale, oltre a chiedere di considerare il loro allegato tempestivo rispettivamente di concedere loro il ripristino del termine, hanno fatto valere di avere nel 2012 trasferito la loro residenza principale in Germania. Giudicando che gli interessati erano domiciliati in Ticino e perciò ivi illimitatamente imponibili per appartenenza personale, l'autorità fiscale ha respinto il reclamo con decisione del 4 febbraio 2015.
2
B. Con ricorso del 9/10 marzo 2015 A.________ e B.________ hanno impugnato la decisione su reclamo dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, adducendo di essere solo limitatamente imponibili in Svizzera. Effettuata l'istruttoria della causa, nell'ambito della quale gli insorgenti sono stati invitati in particolare a prendere posizione sulla tempestività del loro reclamo del 5/9 dicembre 2014, la Corte cantonale ne ha respinto il gravame con sentenza del 10 agosto 2017. Ricordato in primo luogo che il mancato ossequio di un presupposto processuale da parte dell'istanza precedente doveva essere rilevato d'ufficio, i giudici ticinesi hanno considerato che l'Ufficio circondariale di tassazione aveva a torto ammesso la tempestività del reclamo sottopostogli, il quale risultava invece tardivo e per tal motivo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. I giudici cantonali hanno poi aggiunto che, a prescindere di questa argomentazione di carattere formale, il ricorso si sarebbe comunque rilevato infondato nel merito e per tal motivo avrebbe dovuto essere respinto. In effetti, oltre al fatto che i contribuenti avevano agito in modo contraddittorio, in contrasto con il principio della buona fede, essi non avevano in ogni caso fornito elementi che comprovavano l'esistenza di un domicilio all'estero, prevalente su quello esistente in Ticino nel periodo fiscale in questione. Il centro dei loro interessi era di conseguenza in Svizzera ove erano illimitatamente imponibili.
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C. Il 21 settembre 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e il rinvio all'autorità fiscale di prime cure per nuovo giudizio.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
5
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 III 395 consid. 2.1 pag. 397; 141 II 113 consid. 1 pag. 116).
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2. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non vengono però fatti valere motivi per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione contestata, ovvero in italiano.
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3. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).
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4. Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie l'argomentazione dei ricorrenti è tutta tesa a dimostrare che nel 2012 essi hanno trasferito la loro residenza principale in Germania e che sono solo limitatamente imponibili in Svizzera. I ricorrenti non spendono invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo la quale il fatto che l'istanza precedente avesse ignorato la mancanza di un presupposto processuale andava rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso e che nella fattispecie il loro reclamo appariva tardivo e avrebbe dovuto per tal motivo essere dichiarato irricevibile (sentenza impugnata consid. 2 pag. 5 a 8). Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).
9
5. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (artt. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
 
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 5 ottobre 2017
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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