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Informationen zum Dokument  BGer 6B_916/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_916/2017 vom 16.10.2017
 
6B_916/2017
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2017
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.113).
 
 
Considerando:
 
che il 12 maggio 2016 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro B.________ per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione, in relazione a un diverbio avvenuto il 18 febbraio 2016 nell'ambito di una riunione politica;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il Procuratore pubblico ha chiuso l'istruzione penale e, con decisione del 2 maggio 2017, ha decretato l'abbandono del procedimento penale;
 
che contro detto decreto di abbandono A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 20 luglio 2017, la CRP ha respinto in quanto ricevibile il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 22 agosto 2017 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il ricorrente ha inoltre postulato con lettera del 2 settembre 2017 di rettificare i partecipanti al procedimento in esame, aggiungendovi la Corte di appello e di revisione penale;
 
che questa richiesta appare d'acchito infondata, siccome la Corte di appello e di revisione penale non è toccata dalla procedura ricorsuale in esame, né il gravame è diretto contro una sua decisione;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
ch'egli espone una serie di importi forfettari relativi a spese legali, amministrative e giudiziarie in relazione con le procedure avviate in sede cantonale e alle asserite manchevolezze delle autorità nel condurle;
 
che tali spese, non specificatamente sostanziate, come ancora si vedrà, concernono semmai gli atti procedurali relativi al perseguimento dei reati prospettati, ma non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che nella nozione di "pretese civili" rientrano infatti solo le pretese, introdotte a norma di legge, derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr. sentenze 6B_1166/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.1 e 6B_768/2013 del 12 novembre 2013 consid. 1.3);
 
che tantomeno costituiscono "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico, segnatamente quelle riguardanti un eventuale risarcimento del danno cagionato da agenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. art. 3 e 4 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 [LResp/TI; RL 2.6.1.1]; sentenza 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017 e rinvii);
 
che il ricorrente accenna invero, in modo generico, anche a spese mediche per un importo di fr. 5'000.-- senza tuttavia circostanziarle e senza fornire spiegazioni convincenti al riguardo, in particolare ove si consideri che l'ingerenza nella sua integrità fisica, alla luce dei certificati medici agli atti, appare tutto sommato contenuta e la connessione delle stesse con i reati in questione non risulta manifesta (cfr. sentenze 6B_1157/2015 del 21 giugno 2016 consid. 2.1 e 6B_1001/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.2);
 
che l'asserzione del ricorrente secondo cui "l'inadeguatezza del sistema di registrazione delle terapie" della propria assicurazione malattia non gli consentirebbe di fornire maggiori spiegazioni appare inverosimile;
 
che eventuali pretese civili non sono sostanziate nemmeno laddove il ricorrente accenna a una lesione della sua personalità, ritenuto che un'eventuale riparazione del torto morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone una lesione di una certa gravità (cfr. sentenza 6B_1001/2013, citata, consid. 1.2);
 
che peraltro il ricorrente non sembra ricondurre direttamente l'asserita lesione della personalità ai reati in questione, quanto piuttosto allo svolgimento del procedimento penale;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
che questa facoltà di invocare i suoi diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che in concreto il ricorrente non fa tuttavia valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF;
 
che la Corte cantonale ha trattato la censura da lui sollevata riguardo al mancato accesso agli atti, spiegando le ragioni per cui essa era infondata;
 
ch'egli non si confronta puntualmente con le argomentazioni esposte al considerando n. 4 della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni violerebbero il diritto;
 
che, in ogni caso, l'oggetto dell'impugnativa è circoscritto alla questione della conformità al diritto della sentenza del 20 luglio 2017 della CRP, la quale, dopo essersi espressa sulla questione dell'accesso agli atti, si è confrontata con le risultanze dell'istruttoria, segnatamente con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, interrogate dalla polizia giudiziaria, ed ha spiegato perché non erano dati sufficienti indizi di reato a carico dell'imputato in relazione ai fatti del 18 febbraio 2016;
 
che nella misura in cui il ricorrente non censura l'arbitrarietà della valutazione delle prove eseguita dalla CRP, ma critica in generale l'operato delle autorità cantonali, segnatamente del Procuratore pubblico e di un funzionario di polizia nello svolgimento del procedimento penale, le argomentazioni ricorsuali esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili;
 
che parimenti non rientra nel tema di questa causa un giudizio sulle ipotesi di reato prospettate dal ricorrente nei confronti delle persone informate sui fatti in relazione alle loro dichiarazioni negli interrogatori dinanzi alla polizia;
 
che nella fattispecie la CRP ha inoltre ritenuto superflue ulteriori prove ed ha quindi rinunciato ad assumerle sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, in applicazione dell'art. 139 cpv. 2 CPP;
 
che il ricorrente non fa valere la violazione di questa norma e non contesta detta conclusione con una motivazione conforme alle esposte esigenze;
 
che pertanto il ricorso, nonostante la sua prolissità, non è motivato in modo sufficiente e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 ottobre 2017
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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