BGer 4D_64/2017 | |||
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BGer 4D_64/2017 vom 17.10.2017 | |
4D_64/2017
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Sentenza del 17 ottobre 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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mandato,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2017
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dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2015.19).
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Considerando: | |
che con sentenza 9 febbraio 2015 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha, in accoglimento della petizione 19 ottobre 2011 di B.________, condannato la A.________ a versare all'attore fr. 4'500.--, oltre interessi;
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che con sentenza 24 luglio 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della A.________ contro il predetto giudizio;
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che con ricorso 12 settembre 2017 la A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale, la reiezione della petizione e il riconoscimento degli onorari trattenuti;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura - riferita ai considerandi della pronunzia impugnata - con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, la ricorrente limitandosi in sostanza a dilungarsi sull'attività da essa svolta e sull'agire dell'opponente;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 ottobre 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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