BGer 2C_872/2017 | |||
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BGer 2C_872/2017 vom 27.10.2017 | |
2C_872/2017
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Decreto del 27 ottobre 2017
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II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Ezio Tranini,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
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Comune di X.________,
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patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon, 6901 Lugano,
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Luca Binzoni.
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Oggetto
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Appalti pubblici,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.188).
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, |
visto: | |
la lettera del 24 ottobre 2017 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso;
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considerando: | |
che, visto il ritiro del ricorso, il termine con scadenza al 6 novembre 2017 fissato alla ricorrente con decreto del 13 ottobre 2017 per versare un anticipo delle spese (art. 62 LTF) è annullato;
| 1 |
che il termine scadente il 13 novembre 2017 e accordato con decreto del 13 ottobre 2017 al Tribunale cantonale amministrativo, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, al Comune di X.________ e alla B.________ SA per presentare eventuali determinazioni viene ugualmente annullato;
| 2 |
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
| 3 |
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
| 4 |
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla B.________ SA, la quale benché invitata ad esprimersi non ha comunque (ancora) inviato una risposta;
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decreta: | |
1. La causa 2C_872/2017 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 ottobre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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