BGer 5A_818/2017 | |||
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BGer 5A_818/2017 vom 01.11.2017 | |
5A_818/2017
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Sentenza del 1° novembre 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
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Oggetto
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curatela generale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110).
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Considerando: | |
che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata;
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che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
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che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
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che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017;
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che la raccomandata non è tuttavia stata ritirata dalla ricorrente;
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che il 13 settembre 2017 l'autorità inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017;
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che per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va però reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio);
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che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere mercoledì 11 ottobre 2017;
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che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo;
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che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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