BGer 2C_924/2017 | |||
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BGer 2C_924/2017 vom 02.11.2017 | |
2C_924/2017
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Sentenza del 2 novembre 2017 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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(inc. 52.2016.532).
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Fatti: | |
Con decisione del 21 settembre 2015, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato (recte: dichiarato decaduto) a A.________, cittadino italiano nato nel..., il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva. In sostanza, l'autorità ha ritenuto che l'interessato, pur essendo notificato quale domiciliato a X.________ (TI), di fatto risiedesse prevalentemente all'estero, più precisamente a Y.________ (IT), e che pertanto il suo recapito nel nostro Cantone fosse fittizio.
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Il 20 settembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta contro tale provvedimento, condividendo i motivi posti a fondamento della decisione dipartimentale. A.________ si è allora rivolto al Tribunale cantonale amministrativo; con sentenza dell'11 settembre 2017, anch'esso ha però respinto il ricorso dell'insorgente dopo avere constatato che il suo permesso era decaduto.
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Il 25/26 ottobre 2017 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che quest'ultimo giudizio sia annullato.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF; anche l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova infatti applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4; sentenze 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1 e 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 1.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è però esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una precisa critica in tal senso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nel caso faccia valere l'arbitrio, deve spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397).
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2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.3. Il gravame è solo in parte conforme ai requisiti in materia di motivazione indicati. Nella misura in cui non li rispetta, il suo esame è a priori escluso.
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3. Sul piano procedurale, il ricorrente si lamenta anche in questa sede del fatto che le autorità cantonali di ricorso abbiano tutelato l'originaria decisione dipartimentale, nel cui dispositivo veniva indicato che il permesso era "revocato", non già confermando l'esistenza di un motivo di revoca, bensì constatando che esso era decaduto. A torto, tuttavia.
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3.1. Come risulta dai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), benché usi erroneamente il termine di "revoca", già la risoluzione dipartimentale verte in realtà sull'aspetto della decadenza e menziona le disposizioni legali che regolano la questione.
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3.2. Così stando le cose, escluso a priori è quindi pure che il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale "utilizzino" l'art. 31 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1) "allo scopo di avallare/correggere una decisione dell'autorità inferiore manifestamente errata".
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3.3. Come indicato anche nel precedente considerando 2.1 in relazione all'art. 106 cpv. 1 LTF, norme come l'art. 31 LPamm/TI, che prevedono l'applicazione del diritto d'ufficio, comportano d'altra parte proprio anche che l'autorità non sia vincolata né agli argomenti fatti valere nel ricorso, né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente.
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3.4. Siccome, in forza dell'art. 31 LPamm/TI, il Governo ticinese era tenuto ad applicare il diritto d'ufficio, nemmeno è infine decisivo se, oltre all'aspetto della revoca, davanti al Consiglio di Stato il ricorrente abbia o no criticato anche quello della decadenza.
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4. Secondo l'insorgente le condizioni per pronunciare la decadenza del permesso non sarebbero ad ogni modo date. A tal proposito, rileva come anche il Tribunale amministrativo abbia ammesso che egli non si è per nulla assentato dalla Svizzera per oltre sei mesi; denuncia inoltre il fatto che la Corte cantonale abbia basato la propria decisione su semplici indizi. Pure in questo caso, le critiche formulate nell'impugnativa non possono però essere condivise.
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4.1. Norme e principi che reggono la decadenza del permesso di domicilio sono stati compiutamente esposti nella sentenza impugnata; ad essa può essere quindi fatto rinvio. In questa sede basti sottolineare che, secondo giurisprudenza, oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, la fattispecie della decadenza è realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero ha un alloggio nel nostro Paese (sentenze 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1).
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In simili circostanze, la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (sentenze 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 4.3 e 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.2 con ulteriori rinvii).
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4.2. Stando così le cose, determinante non è pertanto né la critica secondo cui l'insorgente non si sarebbe assentato dalla Svizzera per oltre sei mesi, né quella secondo cui la Corte cantonale avrebbe svolto ragionamenti indiziari. In casi come quello in esame, decisivo non è infatti il rientro in Svizzera dello straniero prima dello scadere dei sei mesi, bensì dove si trova il centro dei suoi interessi e a questa domanda va data risposta procedendo a un apprezzamento complessivo della fattispecie, come correttamente ha fatto anche il Tribunale amministrativo nei considerandi 4.2 e 4.3 del giudizio impugnato.
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Ritenuto però che con tali considerandi il ricorrente non si confronta, se non in maniera estremamente frammentaria, e quindi nemmeno dimostra che essi sarebbero frutto di una violazione del divieto d'arbitrio, non resta che confermare la querelata sentenza anche nel merito (sentenza 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.3 e 5.4). Del resto, l'apprezzamento della fattispecie svolto dalla Corte cantonale è assai circostanziato e preciso e la conclusione cui la stessa giunge dopo avervi proceduto non solo non è insostenibile, ma risulta perfettamente condivisibile.
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5. Per quanto precede, il ricorso va respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. C omunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 2 novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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