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Informationen zum Dokument  BGer 5D_205/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_205/2017 vom 02.11.2017
 
5D_205/2017
 
 
Sentenza del 2 novembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Luca Trisconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.83 e 14.2017.84).
 
 
Considerando:
 
che lo studio legale B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'542.80 oltre interessi;
 
che con decisione 2 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
 
che con sentenza 18 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo di A.________, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20 oltre interessi;
 
che con ricorso datato 19 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
 
che la sentenza qui impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
 
che giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
 
che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
 
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 19 settembre 2017, come da lui stesso ammesso;
 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 20 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere giovedì 19 ottobre 2017;
 
che il ricorso datato 19 ottobre 2017 è stato consegnato alla posta svizzera unicamente il 20 ottobre 2017;
 
che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 novembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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