BGer 4D_63/2016 | |||
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BGer 4D_63/2016 vom 10.11.2017 | |
4D_63/2016
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Sentenza del 10 novembre 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Roy Bay,
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ricorrenti,
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contro
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C.________SA,
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patrocinata dall'avv. Andrea Marazzi,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di compravendita; risarcimento dei danni,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2014.160/161).
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Fatti: | |
A. A.________ e B.________ hanno ordinato alla C.________SA svariati oggetti d'arredamento per la loro abitazione a Milano e per due bagni di un altro appartamento del medesimo stabile. Dopo aver invano notificato alla C.________SA numerosi difetti della merce fornita, A.________ e B.________ hanno promosso un'infruttuosa procedura di conciliazione e il 29 agosto 2011 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo che la C.________SA sia condannata a pagar loro almeno euro 44'267.16, importo precisato in sede di conclusioni in euro 43'120.94 (somma risultante dal costo attribuito alle forniture ricevute, da cui hanno dedotto gli acconti versati, il minor valore degli arredi e altri danni), nonché fr. 2'800.-- per le spese sostenute nella procedura cautelare. Il 25 agosto 2014 il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la petizione, ha condannato la convenuta a pagare agli attori euro 17'596.50 e fr. 2'800.--, oltre accessori, e ha nel contempo obbligato quest'ultimi a restituire alla convenuta specificati oggetti di arredamento.
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B. La decisione pretorile è stata appellata sia dagli attori che dalla convenuta. I primi hanno chiesto che l'importo in euro a loro attribuito sia aumentato a euro 30'158.67 e che la convenuta sia condannata a versare loro euro 92.72 al mese fino al ritiro dei mobili. La seconda ha invece postulato l'integrale reiezione della petizione. Con sentenza 25 luglio 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto entrambi gli appelli, ha condannato la convenuta a versare agli attori euro 10'891.26 e fr. 2'800.--, oltre interessi, ha ordinato a quest'ultimi di riconsegnare alla convenuta una serie di oggetti e ha ripartito le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
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C. Con atto 13 settembre 2016, intitolato ricorso sussidiario in materia costituzionale, A.________ e B.________ chiedono la riforma della sentenza cantonale nel senso di aumentare a euro 24'049.04 l'importo che la convenuta deve pagare loro. Ritengono che l'imputazione dell'IVA italiana sulla merce fornita sia avvenuta in violazione degli art. 9 e 29 Cost.
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Con risposta 8 novembre 2016 la C.________SA propone la reiezione del ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF). La decisione impugnata è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile, se la causa - di natura pecuniaria - raggiunge un valore di lite di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF in caso di ricorso contro una decisione finale il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore. Il valore di queste superava la predetta soglia, atteso che con il loro appello i qui ricorrenti volevano ottenere la condanna dell'opponente al pagamento di oltre euro 30'000.--, mentre quest'ultima aveva chiesto con il suo appello l'integrale reiezione della petizione (cfr. sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 1.2.1). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale si rivela inammissibile (art. 113 LTF), essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia civile. L'errata designazione dell'impugnativa non nuoce però ai ricorrenti, dato che il gravame può essere convertito in un ricorso in materia civile, poiché anche tale rimedio permette di prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 95 lett. a LTF; sentenza 4A_26/2017 del 24 maggio 2017 consid. 2, non pubblicato in DTF 143 III 254).
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2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
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3. L'intera critica ricorsuale è diretta contro il terzo considerando della sentenza di appello, in cui la Corte cantonale ha indicato che, in ragione della consegna della merce in Italia, va conteggiata - come esposto in 3 fatture della venditrice agli atti - l'IVA italiana con un tasso del 20 %. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che il credito della convenuta ammonta a euro 105'585.06 e non, come invece sostenuto dagli attori, a unicamente euro 87'987.55 (valore privo di IVA).
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3.1. I ricorrenti lamentano innanzi tutto una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.), perché la Corte cantonale non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni attinenti all'assenza di una documentazione doganale che provava il pagamento dell'IVA italiana. Tale censura si rivela inammissibile, i ricorrenti non indicando i passaggi dell'appello in cui avrebbero sollevato le critiche che pretendono essere state ignorate dal Tribunale cantonale.
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3.2. I ricorrenti sostengono poi che sia il Pretore che la Corte di appello avrebbero accertato in modo arbitrario i fatti, perché la convenuta non avrebbe mai loro fatturato l'IVA svizzera o quella italiana. Affermano che la venditrice non avrebbe, nonostante le ripetute richieste di poter ricevere la documentazione fiscale, prodotto alcunché e si troverebbe quindi indebitamente arricchita, qualora le venisse riconosciuto un importo per l'IVA.
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Ora, per formulare un'ammissibile censura contro le constatazioni contenute nella sentenza impugnata non basta - come invece fatto dai ricorrenti - semplicemente affermare il contrario di quanto accertato dall'autorità inferiore, sostenendo apoditticamente e senza alcun riferimento agli atti, di aver contestato le fatture - definendole redatte "a meri fini di causa" - su cui questa si è basata. I ricorrenti omettono anche di indicare in quale occasione essi avrebbero chiesto la produzione della documentazione fiscale. Ne segue che pure l'argomentazione secondo cui l'opponente sarebbe indebitamente arricchita si rivela inammissibile, essendo fondata su fatti che non risultano dalla fattispecie accertata dall'autorità cantonale senza che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsene.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 novembre 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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