BGer 2C_895/2017 | |||
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BGer 2C_895/2017 vom 14.11.2017 | |
2C_895/2017
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Sentenza del 14 novembre 2017 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Mattia Bordignon,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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permesso di dimora,
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ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
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l'11 settembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. 52.2016.218).
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Fatti: | |
A. La cittadina della Bosnia e Erzegovina A.________ è giunta in Svizzera nel 1991 con i genitori. A partire dal 1998 ha beneficiato di un permesso di dimora annuale che le è stato in seguito regolarmente rinnovato.
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Concluse le scuole dell'obbligo, ha assolto l'apprendistato di infermiera odontoiatra e, ottenuto il diploma, ha esercitato questa professione.
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B. A.________ ha problemi di tossicodipendenza. Durante il suo soggiorno in Svizzera ha interessato le autorità amministrative e penali nei seguenti termini:
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decreto d'accusa del 23 gennaio 2006: riconosciuta colpevole di infrazione (vendita di 0,4/0,6 g di eroina) e contravvenzione (novembre 2003-ottobre 2005) alla LStup, e condannata a una pena detentiva di 5 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;
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18 aprile 2006: primo ammonimento dipartimentale;
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decreto d'accusa del 4 dicembre 2006: riconosciuta colpevole di falsità in documenti (caso di lieve entità), conseguimento fraudolento di una prestazione, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione alla LStup e condannata a una multa di fr. 1'200.--;
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decreto d'accusa del 26 luglio 2010: riconosciuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e contravvenzione alla LStup e condannata a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 600.--;
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sentenza del Giudice della Pretura penale pronunciata in contumacia il 17 agosto 2010: riconosciuta colpevole di infrazione (febbraio-marzo 2008: trasporto di 20 g di eroina destinati alla vendita; aprile 2008: trasporto di 5 g di eroina) e contravvenzione alla LStup (novembre 2007-giugno 2008) e condannata a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna;
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25 marzo 2011: secondo ammonimento dipartimentale;
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sentenza della Corte delle assise correzionali del 4 novembre 2014: riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla LStup (novembre 2010-febbraio 2012: alienazione di 95,9 g di eroina e acquisto, in correità con un'altra persona, di 100 g della medesima sostanza), guida senza autorizzazione ripetuta (novembre 2010-febbraio 2012 e dicembre 2013-settembre 2014), e contravvenzione alla LStup (novembre 2011-febbraio 2012; 01.02.2012; luglio-agosto e ottobre 2014) e condannata, avendo agito in stato di scemata imputabilità, a una pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 200.--, con prolungamento di un anno del periodo di prova pronunciato con decreto d'accusa del 26 luglio 2010;
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decreto d'accusa dell'11 gennaio 2016: riconosciuta colpevole di complicità in infrazione aggravata (settembre 2014: per un periodo di due settimane aiutando una terza persona nella vendita di almeno 200 g di eroina) e contravvenzione alla LStup (novembre 2014-luglio 2015) e condannata a una pena detentiva di 6 mesi, aggiuntiva a quella di 18 mesi comminatale in precedenza, sospesa con un periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 100.--.
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C. Preso atto della condanna subita il 4 novembre 2014, il 6 marzo 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso che, per motivi di ordine pubblico, il permesso di dimora di A.________ non andasse rinnovato e le ha intimato di lasciare la Svizzera.
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Detto provvedimento è stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza dell'11 settembre 2017.
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D. Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 18 ottobre 2017, A.________ si è allora rivolta al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, la riforma del giudizio della Corte cantonale e la concessione del rinnovo del permesso di dimora; in via subordinata, l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e il rinvio dell'incarto a quest'ultima per svolgere ulteriori accertamenti ed emanare una nuova sentenza.
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Il Tribunale federale ha domandato all'autorità inferiore di trasmettergli l'incarto su cui si era pronunciata; non ha per contro ordinato scambi di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).
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1.2. Nella fattispecie, l'insorgente a ragione non pretende di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in base alla legge federale sugli stranieri; in particolare, giustamente non si richiama all'art. 33 cpv. 3 LStr, poiché questa norma ha soltanto un carattere potestativo (sentenze 2C_320/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.1 e 2C_46/2016 del 3 febbraio 2016 consid. 2). Da più di vent'anni nel nostro Paese, considera però di avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora in virtù degli art. 13 Cost. e 8 CEDU che tutelano, oltre al rispetto della vita familiare, anche quello della vita privata. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che la stessa dispone di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_689/2016 del 30 novembre 2016 consid. 1.2). In che misura le condizioni per il rinnovo del permesso siano davvero adempiute è questione di merito (sentenze 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113; 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.1).
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1.3. Diretta contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) e dato è anche un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). In via di principio, essa è perciò ammissibile quale rimedio ordinario (art. 82 segg. LTF), non invece come ricorso sussidiario in materia costituzionale, che risulta improponibile (art. 113 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. In effetti, questa Corte esamina simili censure solo se sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non considera nemmeno fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_1102/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 2.3).
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2.3. Il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione indicati soltanto in parte. Per quanto non li rispetti, il suo esame non è possibile. Già perché porta una data posteriore al giudizio impugnato, il doc. B accluso al ricorso non può inoltre essere preso in considerazione; si tratta in effetti di un novum in senso proprio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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3. In primo luogo, l'insorgente considera che il giudizio impugnato non sia abbastanza motivato; solleva questa censura in relazione all'esame della situazione famigliare, del suo quadro clinico e delle conseguenze di una sua partenza dalla Svizzera per i parenti più stretti. In questo contesto, rileva inoltre che "non evadendo determinate censure e violando il diritto di essere sentiti della ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti".
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3.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost., al quale viene in concreto fatto richiamo, comprende più aspetti. Tra questi, il diritto ad una motivazione sufficiente. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.). Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non è stato nella fattispecie violato.
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3.1.1. Nell'ambito dell'esame della proporzionalità del mancato rinnovo, il Tribunale amministrativo rileva che "in siffatte circostanze, non permette quindi di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui la ricorrente, maggiorenne, non avrebbe più famigliari nel Paese di origine. Tanto più che essa si limita a invocare genericamente tale circostanza senza fornire alcuna prova al riguardo". Ora, il ragionamento della Corte cantonale è chiaro e da esso risulta pure che l'aspetto dell'assenza di prove specifiche viene di per sé indicato solo in via abbondanziale, dopo aver già proceduto a una ponderazione dei differenti interessi. Il fatto che la ricorrente non concordi con la valutazione dei Giudici ticinesi è questione di merito, non relativa al diritto di essere sentiti.
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3.1.2. Stessa conclusione vale per quanto riguarda il quadro clinico dell'insorgente. Il Tribunale cantonale fa riferimento agli atti per osservare che la stessa sta seguendo un trattamento ambulatoriale legato alla sua tossicodipendenza, dopo di che indica che la Bosnia e Erzegovina non è sprovvista di strutture sanitarie e che A.________ potrà pertanto essere presa a carico anche nel Paese d'origine. Pure in questo caso, la risposta della Corte cantonale è forse concisa ma chiara e sufficiente, a maggior ragione se si considera che sull'argomento il ricorso presentato davanti all'istanza cantonale era altrettanto sintetico rispettivamente generico; da una sua lettura emerge infatti che esso non conteneva nessun riferimento specifico né al tipo di trattamento seguito, né al fatto che lo stesso non possa eventualmente essere a disposizione in Bosnia e Erzegovina. Per questo motivo, irrilevante è anche il richiamo alla sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011; in effetti se in quel caso il Tribunale federale aveva deciso per un rinvio era perché vi erano dei motivi puntuali, già addotti con una certa precisione davanti alla Corte cantonale, ma da essa non sufficientemente considerati e approfonditi.
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3.1.3. In merito all'impatto di una sua eventuale partenza sui parenti, l'insorgente invece nemmeno indica in che misura lo abbia davvero fatto valere, limitandosi genericamente a rilevare che la Corte cantonale non avrebbe "evaso le relative censure", ragione per la quale la sua critica va respinta già per l'assenza di una motivazione topica (art. 106 cpv. 2 LTF). Riguardo all'inammissibilità della produzione del doc. B, su cui si poggia in sostanza la censura, è stato nel contempo già detto (precedente consid. 2.3). Se davvero ritenuto importante, un simile documento avrebbe dovuto essere prodotto già davanti alle istanze cantonali, conformemente a quanto previsto dall'art. 90 LStr.
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3.2. Constatata l'infondatezza delle critiche relative al diritto di essere sentiti occorre però respingere anche quella secondo cui "non evadendo determinate censure e violando il diritto di essere sentiti della ricorrente" il Tribunale cantonale amministrativo "ha anche compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti".
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Sempre in questo contesto, va del resto osservato che una fondata critica all'accertamento dei fatti non risulta nemmeno da altre parti dell'impugnativa e, segnatamente, dal p.to 7. In effetti, la ricorrente attribuisce a più riprese ai fatti accertati un'importanza diversa da quella datane dai Giudici ticinesi, ma non dimostra una violazione del divieto d'arbitrio. L'esame della fattispecie proseguirà pertanto tenendo conto solo dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 105 cpv. 1 LTF.
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4. Nel merito, l'insorgente ritiene di avere un diritto ad un permesso di soggiorno in Svizzera in base all'art. 13 Cost. rispettivamente all'art. 8 CEDU e considera il mancato rinnovo come sproporzionato.
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4.1. Uno straniero può prevalersi della protezione della vita familiare garantita dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU a condizione che intrattenga una relazione stretta ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia che dispone di un diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (DTF 137 I 284 consid. 1.3 pag. 287 con rinvii). Le relazioni che permettono di fondare un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri in virtù dell'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (DTF 135 I 143 consid. 1.3 pag. 145 seg.). Un maggiorenne può poi prevalersi di questa disposizione in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che risiedono in Svizzera, come in caso di handicap o di malattia grave (DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 13 seg.; sentenza 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 5).
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Dal profilo della protezione della vita privata, l'art. 8 CEDU permette di richiedere il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno soltanto a condizioni restrittive. Lo straniero deve infatti dimostrare l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi, che vanno al di là di una normale integrazione in Svizzera (sentenze 2C_1010/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2.4 e 2C_190/2008 del 23 giugno 2008 consid. 2.2). In questo contesto, il Tribunale federale non adotta un approccio schematico e non considera quindi che, a partire da una certo numero di anni dal suo arrivo, uno straniero goda automaticamente di un diritto di soggiorno. Esso effettua piuttosto una ponderazione dei contrapposti interessi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso (DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 pag. 286 e rinvii; sentenze 2C_517/2014 del 15 febbraio 2015 consid. 1.3 e 2C_75/2011 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti).
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4.2. La ricorrente, nata nel..., fa valere una relazione particolarmente intensa con i propri genitori e il fratello, "oramai unici e soli membri della famiglia". Come appena indicato, il richiamo alla tutela della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU presupporrebbe tuttavia l'esistenza di un rapporto con i propri cari che non sia solo di vicinanza, ancorché intensamente vissuta, bensì di qualificata dipendenza, che qui non sussiste.
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D'altra parte, un rapporto che rientri sotto la vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU non viene a ragione fatto valere in relazione all'attuale compagno. Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF), non emerge in effetti che la relazione in questione raggiunga il carattere qualificato richiesto dalla giurisprudenza (sentenza 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 6.3 con ulteriori rinvii).
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4.3. Oltre che da quello della vita familiare, un diritto al soggiorno in Svizzera non può essere dedotto dal profilo della vita privata, questione alla quale il Tribunale federale risponde procedendo a una ponderazione complessiva della fattispecie (precedente consid. 4.1 e la giurisprudenza ivi indicata).
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Sempre in base ai fatti accertati nella querelata sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF), la ricorrente è entrata in Svizzera nell'ottobre 1991, all'età di 12 anni, ed ha disposto di un permesso di dimora fino al dicembre 2014, momento dal quale la sua permanenza è stata solo tollerata, in attesa di una decisione da parte della autorità in merito al rinnovo del permesso stesso (sentenza 2C_141/2013 del 14 maggio 2013 consid. 5.1 con rinvii). Nonostante il lungo periodo trascorso dal suo arrivo, nemmeno è possibile constatare che la sua integrazione vada al di là del normale. Al contrario. Da un lato, risulta avere sempre svolto un'attività lavorativa e non avere mai dipeso dall'aiuto sociale; d'altro lato, occorre però rilevare che è stata oggetto di molteplici condanne penali, accompagnate da ammonimenti anche da parte delle autorità amministrative, di modo che non si può certo dire, come preteso nell'impugnativa, che l'integrazione della ricorrente sia "indubbia" (in senso conforme: sentenza 2D_81/2009 del 12 aprile 2010, concernente una persona in Svizzera da 15 anni; sentenza 2C_426/2010 del 16 dicembre 2010, concernente una persona in Svizzera da 17 anni; sentenza 2C_190/2008 del 23 giugno 2008, concernente una persona in Svizzera da 25 anni).
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Una simile argomentazione non tiene inoltre conto del fatto che per un valido richiamo alla vita privata garantita dall'art. 8 CEDU non basta un'integrazione riuscita, ma occorre un'integrazione qualificata e superiore alla media, che in un caso come quello in esame - in cui chi insorge è stato più volte condannato rispettivamente ammonito nei termini sopra descritti - non è data (sentenze 2C_190/2008 dle 23 giugno 2008 consid. 2.3.2 e 2C_426/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 3.2).
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4.4. A differente conclusione non portano infine le altre critiche alla ponderazione degli interessi svolta dai Giudici ticinesi giusta l'art. 96 LStr, ma alla quale essi si sono a ragione riferiti anche in relazione all'applicazione dell'art. 8 CEDU (sentenza 2D_81/2009 del 12 aprile 2010 consid. 3.2) e alla quale può essere rinviato a titolo completivo anche in questa sede.
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La ricorrente rileva di non avere mai avuto modo di tessere grandi legami con la Bosnia e Erzegovina; avendovi vissuto fino all'età di 12 anni ne conosce comunque lingua e cultura. Alla luce degli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), bisogna poi osservare che non viene in casu fatto valere nessun impedimento al ritorno oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza e che, in questo contesto, la formazione seguita in Ticino potrà esserle di aiuto anche dal punto di vista professionale.
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Valutando la colpa, occorre d'altra parte concordare sul fatto che i reati per i quali è stata condannata l'insorgente - gli ultimi dei quali risalgono al 2014-2015 e non sono quindi lontani nel tempo - non possono essere semplicemente definiti una "conseguenza del grave lutto" che l'ha colpita e che il loro compimento era atto a mettere in pericolo la salute di parecchie altre persone; nel contempo, va rilevato che la ricorrente, che sottolinea di essere sempre stata "impegnata professionalmente" e "finanziariamente indipendente", non ha in realtà esitato a compiere reati anche per trarre dei vantaggi economici rispettivamente per finanziare i suoi consumi. In queste circostanze, pure il richiamo alla DTF 139 II 121 e alla sentenza 2C_625/2007, per far valere la stretta relazione tra i reati perpetrati e la tossicomania, non può di conseguenza esserle di aiuto (sentenze 2C_560/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 3 e 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.1.1). Finché non sarà uscita definitivamente dallo stato di dipendenza, nemmeno il pericolo di recidiva può poi essere escluso (sentenza 2C_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.1.3 con rinvii).
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Erwägung 5 | |
Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2. Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. C omunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 14 novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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