BGer 4F_26/2017 | |||
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BGer 4F_26/2017 vom 23.11.2017 | |
4F_26/2017
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Sentenza del 23 novembre 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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istanti,
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contro
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III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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controparte.
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Oggetto
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ricusa,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 6 settembre 2017 (4G_2/2017).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza 10 maggio 2017 (4A_205/2017), emanata nella procedura semplificata, la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.A.________ e B.A.________ contro il giudizio 16 marzo 2017 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva a sua volta dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 presentato contro la richiesta di anticipo spese del Pretore per la procedura di ricusa avviata dai ricorrenti nell'ambito della causa incoata nei confronti di C.________. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Il 6 settembre 2017, nella composizione ordinaria a tre giudici, la predetta Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione della sentenza del 10 maggio 2017 presentata dai menzionati ricorrenti e ha posto le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- a loro carico (sentenza 4G_2/2017).
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2. A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale con atto 25 settembre 2017 indicando quale oggetto la ricusa della Presidente della Corte adita e del Cancelliere che ha firmato le menzionate sentenze del Tribunale federale. Nel loro scritto i coniugi A.________ affermano che " si necessita dell'attivazione delle procedure di ricusazione, necessarie a richiedere l'annullamento di tutte le decisioni finora emesse ". La Corte adita ha quindi aperto una procedura di revisione, atteso che con questa può essere chiesta, se una parte ritiene violate le norme concernenti la ricusazione (art. 121 lett. a LTF), l'annullamento di sentenze già pronunciate da questo Tribunale (art. 128 cpv. 1 LTF). La natura della procedura incoata dagli istanti non viene modificata dalla richiesta - irrita sia per quanto riguarda l'iter procedurale seguito che per la sua forma - di assegnazione di un risarcimento di fr. 20'000.-- in ragione di quanto avrebbero subito gli istanti dall'agire dei ricusati.
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3. Gli istanti motivano la ricusa menzionando le decisioni a loro sfavorevoli, " l'inadeguatezza procedurale ", " l'incapacità di assegnazione procedurale " e un aumento " dei costi di decisione giudiziaria ", sostenendo pure - in aperta contraddizione con il tenore letterale del dispositivo n. 2 della sentenza 4A_205/2017 - che le spese giudiziarie poste a loro carico in tale decisione ammonterebbero a fr. 600.--. Ora, per costante giurisprudenza si rivela inammissibile una domanda di ricusa basata - come nella fattispecie - sull'emanazione di sentenze sfavorevoli ai ricusanti e su altri motivi astrusi (sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1; DTF 114 Ia 278 consid. 1). Le persone ricusate possono quindi partecipare al presente giudizio.
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Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).
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4. Con decreto 27 settembre 2017 gli istanti sono invano stati invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--. Il 18 ottobre 2017 è quindi stato loro impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 2 novembre 2017, con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento. Il 10 novembre 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. Il Tribunale federale non può quindi entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di ricusa è inammissibile.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti in solido.
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4. Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.
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Losanna, 23 novembre 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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