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Informationen zum Dokument  BGer 2C_985/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_985/2017 vom 24.11.2017
 
2C_985/2017
 
 
Sentenza del 24 novembre 2017
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Curzio Toffoli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2014,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2016.226 e 80.2016.227).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza dell'11 ottobre 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame sottopostole dalla A.________SA contro la decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2016 dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) che confermava la decisione del 10 marzo 2016 con cui detta autorità aveva, nel definire l'utile della società ai fini dell'IC/IFD 2014 ripreso, tra l'altro, fr. 270'000.-- per accantonamenti eccessivi (bonus relativi al 2013). Essa ha di conseguenza annullato la decisione su reclamo IC/IFD 2014 e ritornato gli atti all'UTPG affinché proceda alle verifiche menzionate nella propria sentenza ed emetta una nuova decisione per l'IC/IFD 2014.
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La Corte cantonale ha in primo luogo osservato che per i bonus da corrispondere ai dipendenti della società non andava costituito un accantonamento ma andava inserita a bilancio, per quanto riguarda quelli maturati durante il periodo fiscale in esame, una posta nel capitale terzi a breve termine "ratei e risconti passivi": aggiungere quindi all'utile il bonus relativo al 2013, come fatto dall'UTPG, era più che corretto, mentre non andava ammessa la prassi seguita dalla società consistente nel procedere ad accantonamenti per i bonus relativi a due anni consecutivi. Pronunciandosi poi sull'argomentazione dell'UTPG secondo cui non si era in presenza di bonus ma di distribuzione dissimulata di utile, la Camera di diritto tributario ha osservato che non poteva pronunciarsi al riguardo, non disponendo dei necessari elementi per suffragare tale tesi: spettava pertanto all'UTPG effettuare le necessarie verifiche e ponderare se del caso in che misura i bonus erano eccessivi e non giustificati dall'uso commerciale. In seguito, dopo aver precisato perché a suo avviso non si era in presenza di una reformatio in pejus, la Corte cantonale ha aggiunto che spettava all'UTPG, a dipendenza dell'esito del rinvio degli atti e considerata la prassi del Tribunale federale, tenere conto della richiesta dell'insorgente di aumentare l'accantonamento per imposte. Infine ha posto le spese processuali a carico di A.________SA nella misura di quattro quinti e non le ha concesso ripetibili.
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B. Il 20 novembre 2017 A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede in via principale che la sentenza cantonale sia annullata e che gli accantonamenti per fr. 270'000.-- (bonus 2013) e fr. 300'000.-- (bonus 2014) siano integralmente riconosciuti e che l'importo di fr. 270'000.-- sia rimosso dall'utile imponibile IC/IFD 2014. In via subordinata domanda che la sentenza querelata sia modificata nel senso che le venga assegnata un'indennità parziale per ripetibili di fr. 2'000.-- e che le spese processuali cantonali poste a suo carico siano ridotte nella misura di due quinti.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
1. 
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1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
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1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 73 LAID [RS 642.14]).
7
2. 
8
2.1. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 140 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
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2.2. Annullando la decisione su reclamo emanata dall'UTPG, la Camera di diritto tributario gli ha rinviato la causa affinché effettui determinate verifiche menzionate nel proprio giudizio ed emani una nuova decisione per l'IC/IFD 2014. Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite, bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento concernente l'imposizione della ricorrente.
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2.3. Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 e richiami), la parte ricorrente è tenuta, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (SEILER/ VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). Nel caso concreto, non ravvisando la particolare natura della decisione contestata, la ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una delle due condizioni di ammissibilità menzionate in precedenza (art. 93 cpv. 1 LTF), motivo per cui l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
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2.4. Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte.
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2.4.1. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova decisione non provoca di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 all'art. 93). Va poi aggiunto che la nuova decisione che verrà emanata dall'UTPG potrà, se del caso, essere contestata con i rimedi ordinari cantonali e, finalmente, con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi a questa Corte ove, in virtù dell'art. 93 cpv. 3 LTF, insieme con la nuova decisione e, se necessario, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base. In effetti, per quanto la ricorrente contesti la ripartizione delle spese processuali e la mancata attribuzione di ripetibili in sede cantonale, va osservato che la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili costituisce una decisione incidentale, sulla quale non ci si può pronunciare a titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame presentato nella sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certo che la ricorrente abbia subito un danno definitivo (DTF 142 II 363 consid. 1.1 pag. 365 seg. e riferimenti).
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2.4.2. In secondo luogo, non sono neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF in quanto è da escludere che l'autorità di prime cure, in seguito alla decisione di rinvio, debba ancora avviare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
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3. Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
15
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 24 novembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud
 
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