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Informationen zum Dokument  BGer 9C_793/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_793/2017 vom 01.12.2017
 
9C_793/2017
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2017
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________, Kenia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 settembre 2017 (C-6558/2016).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 7 settembre 2017 con il quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il ricorso di A.A.________ contro la decisione 20 luglio 2016 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, che ha disposto il pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli B.A.________ e C.A.________ direttamente alla moglie D.A.________, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invalidità,
1
il ricorso di A.A.________ al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale amministrativo con cui chiede la sospensione dei pagamenti delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità per i figli, fino a quando un tribunale non avrà deciso la loro custodia nelle vertenze inerenti la separazione dalla moglie,
2
 
considerando:
 
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
3
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
4
che il giudizio del Tribunale amministrativo è stato notificato tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale in data 26 settembre 2017 (cfr. FF 2017 5169; cfr. art. 11 cpv. 3 PC in relazione all'art. 71 LTF, in virtù del quale il giorno della notifica coincide con quello in cui esce il Foglio federale),
5
che il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo a tale pubblicazione (art. 44 cpv. 1 LTF), ossia il 27 settembre 2017, giungendo a scadenza il 26 ottobre 2017,
6
che il gravame, consegnato a un ufficio postale in Kenya il 2 novembre 2017 (cfr. busta di spedizione; invio n. RR 008002740 KE) e pervenuto alla Posta svizzera il 9 novembre 2017 (R in. 98.40.472361.11861962), è chiaramente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito,
7
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
8
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
9
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 1° dicembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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