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Informationen zum Dokument  BGer 5A_960/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_960/2017 vom 07.12.2017
 
5A_960/2017
 
 
Sentenza del 7 dicembre 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
avvisi di partecipazione al pignoramento, verbale di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.73/74).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. In data 17 maggio 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha emesso un (nuovo) avviso di pignoramento riguardante 56 esecuzioni promosse nei confronti dell'avv. A.________. Al pignoramento fissato per il 7 giugno 2017 l'escussa non si è presentata. Esso è poi stato eseguito d'ufficio, in assenza di A.________, l'11 luglio 2017. Il 7 settembre 2017 l'UE ha emesso nei confronti dell'escussa degli avvisi di partecipazione al pignoramento riguardanti altre 9 esecuzioni. L'8 settembre 2017 l'UE ha infine emesso il verbale di pignoramento eseguito a favore delle 65 esecuzioni, con cui ha accertato che l'unico attivo pignorabile è il saldo di un conto bancario dell'escussa di circa fr. 14'536.--.
 
Con ricorsi 18 e 28 settembre 2017 A.________ ha impugnato gli avvisi di partecipazione al pignoramento ed il verbale di pignoramento, chiedendo anche la ricusa del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
2. Con sentenza 7 novembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile la domanda di ricusa formulata nei confronti del suo Presidente e ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi 18 e 28 settembre 2017 di A.________.
 
La Corte cantonale ha ritenuto abusive le richieste di ricusa e di sospensione delle esecuzioni e le censure di denegata e ritardata giustizia, poiché già dichiarate irricevibili o respinte in precedenti decisioni. Essa ha inoltre considerato strumentale la richiesta di verifica delle 65 esecuzioni, poiché l'escussa non può non sapere che le sue opposizioni (laddove interposte) sono state tutte rigettate in via definitiva. L'autorità di vigilanza ha poi ritenuto abusiva la censura di violazione del diritto di essere sentita, allorché l'escussa non ha mai dato seguito agli avvisi di pignoramento emessi dall'UE. I Giudici cantonali hanno infine precisato che la censura di violazione del minimo vitale è senza rilievo dato che l'UE ha accertato che l'escussa non consegue redditi e quest'ultima non ha allegato né dimostrato che il saldo del conto pignorato sia costituito di redditi della sua attività professionale necessari al suo sostentamento esistenziale.
 
3. Con ricorso in materia civile 27 novembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
4. Laddove lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita (nella forma del diritto ad una decisione motivata) ed un diniego di giustizia da parte dell'autorità di vigilanza per non aver asseritamente statuito su alcune critiche ricorsuali (riguardanti, segnatamente, l'esistenza di altri conti bancari "co-sequestrabili" e l'utilizzazione del conto pignorato per raccogliere i redditi da prestazioni professionali e per soddisfare i suoi bisogni essenziali), la ricorrente non si preoccupa di indicare con precisione dove si sarebbe prevalsa delle censure che ritiene essere state trascurate e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
Inoltre, laddove la ricorrente si duole di una violazione dell'art. 93 LEF e dell'art. 8 Cost., le sue contestazioni appaiano inammissibili già per il fatto che si fondano su circostanze che non emergono dalla sentenza impugnata (ad esempio il fatto che il conto pignorato sarebbe già stato sequestrato nel 2014 in favore di un altro creditore oppure il fatto che esisterebbero altri conti bancari, bloccati per ordine delle autorità penali ma "che avrebbero potuto essere co-sequestrati evitando l'emissione di attestati [provvisori] di carenza di beni") o che la contraddicono (ad esempio il fatto che il conto pignorato sarebbe composto di redditi dell'attività professionale, e non di risparmi, e servirebbe a coprire il minimo vitale dell'escussa), senza che siano adempiuti i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità inferiore (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). A tal fine non basta infatti lamentare in modo apodittico un "arbitrario accertamento dei fatti" e rinviare in modo generico agli "estratti conto agli atti".
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
 
Con l'evasione del ricorso, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 7 dicembre 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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