BGer 1B_537/2017 | |||
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BGer 1B_537/2017 vom 20.12.2017 |
1B_537/2017 |
Sentenza del 20 dicembre 2017 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Merkli, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Postfach 75, 8836 Bennau.
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Oggetto
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Procedimento penale; difesa d'ufficio,
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ricorso contro la decisione emanata il 13 novembre 2017 dal Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer (BEK 2017 80)
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Considerando: | |
che il 2 maggio 2017 A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per diffamazione (art. 173 CP), esteso in seguito anche al reato di denuncia mendace (art. 303 CP), poiché avrebbe annotato una dichiarazione offensiva su un precetto esecutivo;
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che la domanda è stata respinta il 4 maggio 2017 dal Pubblico ministero di Innerschwyz, non essendo in presenza di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell'art. 130 CP e neppure di una difesa d'ufficio secondo l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che in caso di un'eventuale condanna l'istante incorrerebbe in una pena pecuniaria inferiore a 90 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente;
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che, adito dall'imputato, con giudizio del 13 novembre 2017 il Tribunale cantonale di Schwyz ne ha respinto il reclamo;
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che A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo implicitamente di annullarla e di concedergli il gratuito patrocinio;
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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che il ricorrente asserisce di non padroneggiare sufficientemente la lingua tedesca, nella quale è redatta la decisione impugnata, per cui la presente sentenza eccezionalmente può essere stilata in lingua italiana (art. 54 cpv. 1 LTF);
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106);
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che il ricorrente, asserendo di non conoscere sufficientemente la terminologia giuridica tedesca, si limita a criticare il fatto che una sua denuncia nei confronti del querelante non sarebbe stata considerata, fattispecie che esula peraltro dall'oggetto del litigio, e adducendo la sua indigenza, non si confronta minimamente con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza;
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che ciò vale in particolare riguardo all'accertata assenza dei requisiti legali posti dall'art. 130 CPP a sostegno di una difesa obbligatoria e dall'art. 132 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 3 CPP a giustificazione di una difesa d'ufficio, esclusa di massima per i casi bagatellari, come è stato ritenuto quello in esame dalla Corte cantonale (al riguardo vedi sentenza 1B_230/2016 del 1° luglio 2016 consid. 2.5.2), che del resto si è compiutamente espressa sulle concrete difficoltà sotto il profilo fattuale e giuridico della vertenza, nonché sulle emergenti capacità personali del ricorrente a difendersi personalmente in tale ambito, avendo potuto o potendo se del caso far capo a un traduttore, argomenti con i quali egli non si confronta del tutto;
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ch'egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tenta di dimostrare l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà delle conclusioni della Corte cantonale (DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53);
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che, inoltre, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121);
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, al pubblico ministero e alla Beschwerdekammer del Tribunale cantonale di Schwyz.
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Losanna, 20 dicembre 2017
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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