BGer 1C_684/2017 | |||
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BGer 1C_684/2017 vom 21.12.2017 |
1C_684/2017 |
Sentenza del 21 dicembre 2017 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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gli opponenti 2-4 rappresentati da Ferruccio Albertoni,
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Municipio di Cadenazzo, 6593 Cadenazzo,
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patrocinato dall'avv. Andrea Bersani, viale Stazione 11, casella postale 1845, 6501 Bellinzona,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 30 ottobre 2017 (52.2016.208).
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Fatti: | |
A. Il 16 ottobre 2012 A.________SA ha chiesto al Municipio di Cadenazzo il permesso di edificare un nuovo stabile artigianale (depositi-magazzini-uffici) sulla particella n. 540, attribuita alla zona artigianale e commerciale. Una società di trasporti intenzionata a insediarsi nel centro logistico ha poi indicato che il fabbricato era destinato all'immagazzinamento di abbigliamenti e accessori, indicando un traffico giornaliero di circa 15/20 transiti di automezzi pesanti e 40 di autoveicoli leggeri. La domanda edilizia non ha suscitato opposizioni. Il 21 dicembre 2012 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto, precisando che non erano previste né ammesse lavorazioni al suo interno. Il 21 gennaio 2013 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, decisione passata in giudicato incontestata.
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B. In seguito, manifestandosi inconvenienti, i vicini E.________ e B.________ hanno chiesto al Municipio di ridurre la velocità lungo la strada che porta al nuovo fabbricato e se l'istante avesse inoltrato una domanda di costruzione per le attività svolte nello stabilimento. Il 23 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto un ricorso dei vicini e invitato il Municipio a statuire sulla loro istanza di intervento, domande poi respinte dall'Esecutivo comunale.
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C. Il 6 ottobre 2014 A.________SA ha inoltrato una domanda di costruzione a posteriori all'autorità comunale, relativa a modifiche del "layout" interno del fabbricato, richiesta alla quale si sono opposti alcuni vicini. Il 15 ottobre 2015 il Municipio ha concesso la licenza edilizia a posteriori. Nel frattempo, con risoluzione del 9 dicembre 2014, il Municipio ha adottato una zona di pianificazione, comprendente anche la particella n. 540, che vieta tra l'altro l'insediamento di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, entrata in vigore il 5 luglio 2015; misura confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 18 dicembre 2015. Con decisione del 1° marzo 2016 il Governo cantonale ha respinto i ricorsi presentati dai vicini contro due risoluzioni municipali del 22 gennaio e del 15 ottobre 2015, interessanti lo stesso contenzioso. Adito da B.________, E.________, C.________ e D.________, con sentenza del 30 ottobre 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso, annullato sia la decisione governativa del 1° marzo 2016 sia quelle municipali, rinviando gli atti al Municipio al senso dei considerandi.
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D. Avverso questa decisione A.________SA inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di confermare la decisione governativa e quelle municipali.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).
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1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
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Erwägung 2 | |
2.1. La Corte cantonale ha accertato che dal rilascio della licenza edilizia del 21 gennaio 2013, in seguito all'insediamento di altre aziende, lo sfruttamento della struttura in discussione è aumentato in maniera rilevante e che il numero complessivo di mezzi pesanti in transito ogni giorno è di gran lunga superiore a quello indicato all'epoca, ciò che comporta un aggravamento apprezzabile sia delle ripercussioni ambientali sia delle sollecitazioni della rete viaria. Ne ha concluso che si sarebbe pertanto in presenza di un cambiamento di destinazione rilevante sotto il profilo edilizio e pianificatorio. Ha inoltre ritenuto che la domanda di costruzione in sanatoria è stata superata dagli eventi. Ha infatti stabilito che il Governo cantonale non avrebbe potuto esimersi dal verificare se le nuove utilizzazioni fossero conformi al diritto e dall'esaminare se il cambiamento di destinazione derivante dalle nuove e accresciute condizioni di utilizzazione del centro di logistica potessero ancora essere approvate; né ha appurato se la strada di accesso al fondo fosse ancora adeguata. Secondo i giudici cantonali parrebbe inoltre che le istanze precedenti non si sarebbero confrontate con le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della zona di pianificazione. Hanno quindi rinviato gli atti al Municipio affinché li completi e, offerta alle parti la possibilità di esprimersi, statuisca di nuovo sulla licenza edilizia in sanatoria, adottando se del caso le necessarie misure cautelari e/o di ripristino.
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2.2. Nella fattispecie è manifesto che, contrariamente all'accenno ricorsuale, non si è in presenza di una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF, ma di una decisione di rinvio che non conclude la procedura edilizia e pianificatoria, ossia di una decisione incidentale secondo l'art. 93 LTF (DTF 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284; 138 I 143 consid. 1.2; sentenza 1C_8/2016 del 18 gennaio 2016 consid. 2, in: RtiD II-2016 n. 46 pag. 256). È inoltre evidente che in concreto al Municipio rimane un largo margine di apprezzamento e di giudizio (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 285, 321 consid. 3.1 e 3.2 pag. 325; 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine).
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2.3. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dalla ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326; 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35).
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2.4. La ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva. Nel caso in esame l'obbligo di procedere alle verifiche imposte dalla Corte cantonale non implica alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Nemmeno è adempiuta la condizione di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e 1.2.4, 137 consid. 1.3.3). La ricorrente potrà semmai, datene le condizioni, impugnare la contestata decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
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3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. Come stabilito nella decisione impugnata, spetterà se del caso al Municipio adottare le opportune misure cautelari e/o di ripristino.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Municipio di Cadenazzo, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 dicembre 2017
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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