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Informationen zum Dokument  BGer 1C_639/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_639/2017 vom 22.12.2017
 
 
1C_639/2017
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2017
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv.ti Alessandro Guglielmetti e Valentina Basic,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
patrocinata dall'avv. Raffaello Croci,
 
3. D.D.________e E.D.________,
 
patrocinati dall'avv. dott. Gianluca Airaghi,
 
Municipio di Lugano, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2017
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
 
(inc. n. 52.2016.471, 476).
 
 
Fatti:
 
A. F.________ è proprietaria di un fondo inedificato sito nel Comune di Lugano, inserito in zona R2a. Il 30 aprile 2015, mentre era ancora pendente una domanda di costruzione per un'opera analoga, l'arch. A.________ ha chiesto al Municipio, in nome proprio e per conto della proprietaria del fondo, il rilascio della licenza edilizia per realizzare uno stabile plurifamiliare. In seguito alle opposizioni di vicini, l'istante ha presentato alcuni complementi e modifiche della domanda.
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B. Il 7 ottobre 2015 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto, subordinandolo ad alcune condizioni. Il 3 dicembre 2015 il Municipio ha rilasciato il permesso di costruzione, imponendo a sua volta determinate condizioni riguardo al concetto di smaltimento delle acque, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito da alcuni vicini, con giudizio del 13 ottobre 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto, in quanto ammissibili, i ricorsi, annullando la decisione governativa e quella municipale e rinviando gli atti al Municipio affinché proceda al senso dei considerandi.
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C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).
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1.2. Inoltrato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
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Erwägung 2
 
2.1. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente, sulla base delle risultanze di un rapporto idrogeologico, ha modificato i piani originali del progetto delle canalizzazioni, che prevedono la sostituzione dell'originario pozzo perdente con un serbatoio di accumulo delle acque meteoriche, collegato alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride. Ha accertato che il Municipio ha approvato il concetto di smaltimento delle acque solo parzialmente, visto che non ha autorizzato l'immissione delle acque di drenaggio nella canalizzazione pubblica, ritenendo ch'esse devono essere disperse nel terreno. Qualora ciò non fosse possibile, ha imposto al ricorrente di prevedere una soluzione senza drenaggi e di adottare un diverso sistema costruttivo per le opere interrate ("vasca bianca"). Ha quindi invitato l'istante a presentare, almeno trenta giorni prima della richiesta di inizio lavori, un nuovo progetto tecnico completo delle canalizzazioni, che consideri le necessarie modifiche. I giudici cantonali hanno ritenuto che sarebbe lesivo del diritto concedere una licenza edilizia (parziale), rinviando a un secondo momento la correzione dei difetti riscontrati e l'approvazione di un nuovo progetto tecnico completo delle canalizzazioni, lo smaltimento delle acque concernendo un aspetto essenziale del progetto, che dev'essere chiarito nel quadro della procedura del rilascio del permesso. Ciò a maggior ragione, poiché il Municipio si è scostato, senza spiegarne i motivi, dalle risultanze idrogeologiche esperite, che hanno evidenziato una permeabilità del terreno praticamente nulla. Hanno quindi annullato la decisione governativa e quella municipale, rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione, se del caso dopo averli fatti completare, raccolto un nuovo avviso dipartimentale e offerto alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo.
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2.2. Come a ragione rilevato dal ricorrente, si è in presenza di una decisione di rinvio, che non conclude la procedura edilizia e quindi incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284; 138 I 143 consid. 1.2; sentenza 1C_8/2016 del 18 gennaio 2016 consid. 2, in: RtiD II-2016 n. 46 pag. 256).
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2.2.1. Secondo la costante prassi, il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura.
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2.2.2. Al riguardo il ricorrente si limita ad addurre che la contestata decisione comporta un rinvio dell'inizio dei lavori e quindi della realizzazione della progettata opera, un aumento dei costi e una diminuzione dei guadagni. Ora, il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa di regola non bastano a fondare un pregiudizio irreparabile (DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326; 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35). Nel caso in esame l'obbligo di procedere alle verifiche imposte dalla Corte cantonale non implica, né il ricorrente lo sostiene e lo dimostra, un pregiudizio ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. In concreto al Municipio rimane pure un largo margine di apprezzamento e di giudizio (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 285, 321 consid. 3.1 e 3.2 pag. 325; 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine).
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2.3. Contrariamente all'accenno ricorsuale, nella fattispecie non è nemmeno adempiuta la condizione di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, visto che la nuova procedura di per sé non comporta alcuna istruzione complessa (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e 1.2.4, 137 consid. 1.3.3).
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2.4. Il ricorrente adduce infine, peraltro in maniera del tutto generica e poco comprensibile, che anche nell'ipotesi in cui gli fosse poi rilasciata una licenza edilizia, egli perderebbe "per sempre" la possibilità di far valere una richiesta di risarcimento per gli asseriti danni creatigli finora dall'inoltro dei citati ricorsi, al suo dire defatigatori. Ciò poiché aveva già chiesto alla Corte cantonale di accertare tale fatto, allo scopo di poter dimostrare più facilmente la pretesa illiceità dei gravami. Datene le condizioni, egli potrà comunque impugnare la contestata decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
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3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 dicembre 2017
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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