BGer 1C_496/2017 | |||
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BGer 1C_496/2017 vom 22.01.2018 |
1C_496/2017 | |
Decreto del 22 gennaio 2018
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. dott. Urs Fasel,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di Ronco sopra Ascona, 6622 Ronco sopra Ascona,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione sviluppo territoriale e mobilità, residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revisione del piano regolatore; denegata e ritardata giustizia,
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ricorso contro gli scritti 7 marzo e 12 settembre 2017 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________ è proprietaria di tre particelle nel Comune di Ronco sopra Ascona. Nel settembre 2006, il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore, attribuendo questi fondi alla zona per edifici d'interesse pubblico. Adito dalla proprietaria, che chiedeva di annullare il vincolo e d'inserire i fondi nella zona residenziale estensiva, il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso.
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B. Il Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio dell'11 gennaio 2010, ha parzialmente accolto un ricorso della proprietaria, annullando la risoluzione governativa nella misura in cui approva il vincolo a carico dei tre fondi, fissando al Comune un termine di cinque anni per eventualmente riproporre e conseguire l'approvazione dell'annullata pianificazione. Con sentenza 1C_94/2010 dell'8 marzo 2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'interessata.
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C. Con ricorso del 12 marzo 2016, denominato "istanza di pianificazione territoriale", la proprietaria è insorta al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del vincolo e l'attribuzione dei fondi alla zona residenziale estensiva. In risposta a solleciti del 4 marzo e 9 settembre 2017, la Corte cantonale in un primo tempo ha comunicato all'insorgente che la sentenza (incarto n. 90.2016.37) sarebbe stata emanata nel corso dell'estate e poi entro la fine dell'anno.
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D. Il 22 settembre 2017 A.________ presenta un ricorso per denegata e ritardata giustizia al Tribunale federale. Chiede di accertare un diniego di giustizia da parte delle autorità cantonali ticinesi e d'invitarle a eseguire le sentenze del 2010.
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La Sezione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, propone di respingere il gravame, mentre il Comune lo ritiene irricevibile a causa dell'incompetenza della Corte cantonale a statuire nel merito della vertenza. Quest'ultima rileva che l'11 ottobre 2017 ha emanato la richiesta sentenza (incarto n. 90.2016.37). Invitata ad esprimersi, la ricorrente dichiara di mantenere il gravame, ammettendo che la causa è divenuta priva di oggetto. Postula che spese e ripetibili siano accollate al Cantone Ticino.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La ricorrente chiede che nessun giudice federale o cancelliere ticinese partecipi al giudizio. Visto che ciò non si verifica per questa sentenza, la domanda, peraltro ingiustificata, è priva di oggetto.
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1.2. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, non richiamato dalla ricorrente, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali e di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso in esame è quella italiana. Nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da questo principio, né la ricorrente, sebbene richieda che il giudizio sia stilato in lingua tedesca, ne adduce.
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1.3. Il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il Tribunale federale esamina inoltre la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF) soltanto qualora tali censure siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).
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1.4. I criticati scritti della Corte cantonale non pongono fine alla procedura pianificatoria e costituiscono, se del caso, decisioni incidentali. Si può tuttavia rinunciare all'esigenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) quando, come in concreto, la ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (DTF 138 IV 258 consid. 1.1).
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1.5. La ricorrente ammette, rettamente, che con l'emanazione della sentenza dell'11 ottobre 2017 il ricorso è ormai divenuto privo di oggetto. Precisa inoltre che impugnerà questa sentenza, come poi è avvenuto (causa 1C_630/2017, decisa in data odierna).
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Erwägung 2 | |
2.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; egli decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli segnatamente delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF) e, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC).
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2.2. Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di causa e tutte le altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2).
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Non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dalla ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). In concreto la ricorrente non dimostra poi la sussistenza di un interesse a far accertare il preteso diniego di giustizia, richiesta peraltro nemmeno addotta dinanzi alla Corte cantonale (sentenza 5A_499/2014 del 18 novembre 2014 consid. 2 e 3).
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2.3. La ricorrente si diffonde sugli antefatti della procedura oggetto della decisione dell'11 ottobre 2017, insistendo sulla circostanza che il mantenimento del criticato vincolo pianificatorio, del quale postula l'annullamento, sarebbe costitutivo di un diniego di giustizia materiale. Queste questioni, sulle quali si incentra e si esaurisce in sostanza il gravame, come le altre attinenti al merito della vertenza, quelle volte a far attuare le due decisioni giudiziarie del 2010, nonché le digressioni su un eventuale esproprio delle particelle, esulano manifestamente dalla procedura in esame e sono quindi inammissibili.
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Riguardo al preteso ritardo nello statuire, la ricorrente si limita a rilevare che, in seguito ai suoi solleciti, la Corte cantonale per finire gli aveva comunicato che la sentenza sarebbe stata resa al più presto entro la fine dell'anno, ciò che è avvenuto con la sua emanazione in data 11 ottobre 2017. La ricorrente non dimostra del resto perché il lasso di tempo trascorso dall'inoltro del ricorso e l'emanazione della sentenza costituirebbe un ritardo irragionevole ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Il ricorso, disattendendo le esigenze poste dagli art. 42 e 106 LTF, sarebbe quindi stato inammissibile per carenza di motivazione. Non fosse divenuto privo d'oggetto, avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile.
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3. Ne segue che le spese vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Ronco sopra Ascona, al Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 gennaio 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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