BGer 5A_59/2018 | |||
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BGer 5A_59/2018 vom 23.01.2018 |
5A_59/2018 |
Sentenza del 23 gennaio 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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effetto sospensivo,
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ricorso contro il decreto emanato il 27 dicembre 2017
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dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.75).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. In data 8 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha notificato alla B.________ SA il pignoramento dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta ad A.________ eccedente il suo minimo esistenziale (stabilito in fr. 1'785.70 mediante sentenza 4 settembre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza).
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Contro il provvedimento 8 settembre 2017 A.________ ha introdotto un ricorso datato 4 ottobre 2017. Con decreto 27 dicembre 2017 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a tale rimedio e ha assegnato ad A.________ un termine per produrre una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona allo sportello del Tribunale d'appello.
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2. Con ricorso in materia civile 12/15 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni. Contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente, non si giustifica congiungere il presente incarto con " altri pendenti " presso il Tribunale federale.
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3. Il decreto impugnato non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione pregiudiziale o incidentale.
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3.1. Esso non concerne la competenza o domande di ricusa e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 92 cpv. 1 LTF. Al riguardo nulla muta l'affermazione della ricorrente secondo cui il suo ricorso 4 ottobre 2017 conteneva pure un'istanza di ricusa nei confronti del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. L'art. 92 cpv. 1 LTF esige infatti una notifica separata: l'autorità inferiore deve cioè aver pronunciato e comunicato alle parti una decisione formale in merito alla questione della competenza o della ricusa (v. DTF 135 III 566 consid. 1.1; sentenza 4A_407/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 1.6.1; Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 3889).
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Giova in ogni modo rilevare che il ricorso 4 ottobre 2017 non pare contenere alcuna conclusione e argomentazione a fondamento dell'asserita richiesta di ricusa e, peraltro, a pag. 5 la ricorrente chiede espressamente che al suo gravame sia "concesso effetto sospensivo dall'Onorevole Presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti".
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3.2. Il decreto impugnato costituisce pertanto, integralmente, una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, suscettiva di un ricorso
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Nel gravame all'esame la ricorrente non spende una parola per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale sarebbero in concreto soddisfatte, né tale eventualità risulta in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (v. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii). Il suo rimedio risulta pertanto manifestamente inammissibile.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 23 gennaio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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