BGer 6B_1374/2017 | |||
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BGer 6B_1374/2017 vom 30.01.2018 |
6B_1374/2017 |
Sentenza del 30 gennaio 2018 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di sanità, via Orico 5, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Contravvenzione alla Legge federale sulle professioni mediche,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.170).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 27 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), ha respinto un appello presentato da A.________ contro una sentenza del 2 giugno 2017 del Presidente della Pretura penale, confermandola;
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che la Corte cantonale lo ha quindi dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sulle professioni mediche universitarie, del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11), di contravvenzione alla legge federale sulle professioni psicologiche, del 18 marzo 2011 (LPPsi; RS 935.81) e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale, del 18 aprile 1989;
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che all'imputato è stato sostanzialmente rimproverato di avere fatto uso di titoli di formazione di cui non era in possesso e di altre denominazioni inappropriate (segnatamente riguardanti asserite specializzazioni), come pure di avere esercitato la professione medica in locali ai quali non era stata conferita l'agibilità come studio medico;
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che i reati sono stati commessi principalmente all'interno di un appartamento situato a X.________, in un periodo complessivo dal 4 marzo 2013 al 29 luglio 2015;
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che l'imputato è stato condannato ad una multa di fr. 5'000.--, sostituita con una pena detentiva di 50 giorni in caso di mancato pagamento;
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che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale del 1° dicembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da tutte le imputazioni;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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ch'egli si limita infatti ad addurre genericamente di non avere più esercitato la professione di medico in Svizzera a partire dal 1° maggio 2012, tanto più che dal 2014 gli sarebbe stato revocato il permesso di dimora;
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che a suo dire ignote persone lo avrebbero calunniato e diffamato simulando l'esistenza di una sua attività medica a X.________, in realtà cessata;
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che il ricorrente non si confronta tuttavia con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare con gli accertamenti concreti su cui i giudici cantonali hanno fondato il giudizio di colpevolezza;
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ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di determinate disposizioni della LPMed, della LPPsi e della legge sanitaria cantonale, sicché non sostanzia alcuna lesione del diritto;
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che in tali circostanze il gravame non adempie pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 gennaio 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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