BGer 5A_86/2018 | |||
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BGer 5A_86/2018 vom 08.02.2018 |
5A_86/2018 |
Sentenza dell'8 febbraio 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
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Oggetto
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domanda d'esecuzione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.4).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con decisione 21 aprile 2017, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accertato l'inesistenza della pretesa di fr. 200'000.-- vantata da A.________ contro l'oftalmologo dott. B.________, ha annullato i 16 precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l'incasso dell'inesistente credito e le ha fatto divieto di reiterare esecuzioni relative alla medesima pretesa con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP.
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Il 19 dicembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha dichiarato inammissibile la domanda d'esecuzione con la quale A.________ ha chiesto l'emissione di un precetto esecutivo nei confronti di B.________ per l'incasso di un preteso risarcimento danni di fr. 200'000.-- oltre interessi.
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Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro tale provvedimento dell'UE. L'autorità di vigilanza ha ritenuto l'esecuzione manifestamente abusiva, dato che il credito per il quale A.________ chiede l'emissione di un (ulteriore) precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha già accertato l'inesistenza, ed anche illecita, poiché contravviene al divieto fissato nella decisione 21 aprile 2017.
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2. Con ricorso 29 gennaio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, scusandosi per aver potuto stampare solo la prima parte del suo allegato (pagg. 1-10). Con scritto 3 febbraio 2018 la ricorrente ha poi trasmesso il suo ricorso per intero (pagg. 1-18).
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale, contenente le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), deve essere introdotto entro il termine di ricorso. Fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. anche DTF 134 II 244 consid. 2.4).
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Nel caso concreto il termine di ricorso dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF per impugna re la sentenza dell'autorità di vigilanza è scaduto lunedì 29 gennaio 2018, come ammette la ricorrente stessa. Il complemento della motivazione ricorsuale inoltrato in data 3 febbraio 2018 (pagg. 11-18) risulta pertanto tardivo e non può essere tenuto in considerazione.
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3.2. In virtù dell'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile nella misura in cui è diretto contro l'agire dell'UE e contro la decisione pretorile 21 aprile 2017.
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3.3. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto. Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Le critiche rivolte contro la sentenza dell'autorità di vigilanza non adempiono i requisiti di motivazione appena illustrati. L'argomentazione a fondamento di asserite violazioni di garanzie procedurali, e segnatamente del diritto di essere sentita, risulta confusa e di difficile comprensione, e non è pertanto conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. Quanto al merito della vertenza, poi, basti costatare che la ricorrente non si confronta per nulla con il dettagliato ragionamento sviluppato nell'impugnato giudizio.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 8 febbraio 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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