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Informationen zum Dokument  BGer 2C_237/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_237/2018 vom 16.03.2018
 
 
2C_237/2018
 
 
Sentenza del 16 marzo 2018
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Rinnovo del permesso di dimora (misura istruttoria),
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 febbraio 2018
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2017.629).
 
 
Fatti:
 
A. Nell'ambito dell'istruzione del ricorso inoltrato l'11 dicembre 2017 da A.________ contro la risoluzione 8 novembre 2017 del Consiglio di Stato che aveva respinto il suo precedente gravame contro la decisione 16 giugno 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rinnovo del suo permesso di dimora annuale, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con decisione dell'8 febbraio 2018, ha dichiarato irricevibile l'allegato di replica 7 febbraio 2018 dell'insorgente, poiché tardivo, e l'ha estromesso dall'incarto di causa senza intimazione alle parti.
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B. Il 9 marzo 2018 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, dopo avere spiegato perché né lui né sua moglie hanno potuto inviare le osservazioni in questione entro il termine assegnato, che la decisione di estromissione sia annullata e che il suo atto di replica venga incluso nell'incarto processuale. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un eventuale anticipo a copertura delle spese giudiziarie.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
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1.2. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale (sentenze 2C_1185/2013 del 2 maggio 2014 consid. 1.1 e 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e rispettivi riferimenti), come ad esempio misure istruttorie.
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1.3. Nella fattispecie la questione di sapere se sia dato il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179, 497 consid. 3.3 pag. 500 seg.) può rimanere indecisa, dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge comunque ad un esame di merito.
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Erwägung 2
 
2.1. La decisione, come quella in esame, con cui viene estromesso un allegato processuale dall'incarto di causa, configura una decisione incidentale (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79; 137 III 324 consid. 1.1 pag. 327 seg.), dato che non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento. Ora, salvo i casi di cui tratta l'art. 92 cpv. 1 LTF (non dati in concreto), una decisione incidentale può essere impugnata immediatamente al Tribunale federale soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; nel caso concreto, l'ipotesi della lett. b non entra in considerazione). È considerato dalla giurisprudenza irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 800 seg. con rinvii). Incombe al ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, a meno che esso non sia di palese evidenza (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 III 80 consid. 1.2 pag. 80 seg.; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47 e rispettivi richiami).
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2.2. Nella fattispecie il ricorrente non si è avveduto del carattere particolare della decisione impugnata e non spende una parola per illustrarne l'esistenza. Inoltre il sussistere dei presupposti previsti dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile. Il ricorrente potrà semmai, datene le condizioni, impugnare la contestata decisione con il giudizio finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
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2.3. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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3. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Conseguentemente, l'istanza di assistenza giudiziaria parziale è dichiarata priva di oggetto. Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
 
4. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 marzo 2018
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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