VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_123/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_123/2018 vom 20.03.2018
 
 
4A_123/2018
 
 
Sentenza del 20 marzo 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo,
 
opponenti,
 
Oggetto
 
domanda di rettifica di una decisione di sfratto,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2017.131).
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 17 gennaio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli il reclamo diretto contro la decisione con cui è stata respinta la domanda di rettifica della pronunzia, emanata ad istanza di B.________ e C.________, di espulsione di A.________ dall'appartamento occupato a Lugano;
 
che A.________ è insorta contro la decisione dell'ultima istanza cantonale inoltrando al Tribunale federale un ricorso in materia civile datato 26 febbraio 2018 e non firmato;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati;
 
che in applicazione dell'art. 42 cpv. 5 LTF, constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, l'impugnativa è stata ritornata alla ricorrente con decreto 28 febbraio 2018, con l'invito a sanare il vizio entro il 12 marzo 2018 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto non sarebbe stato preso in considerazione;
 
che entro il termine assegnato la ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale alcun esemplare firmato dell'atto di ricorso;
 
che per tale motivo quest'ultimo si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 20 marzo 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).