BGer 2C_785/2017 | |||
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BGer 2C_785/2017 vom 05.04.2018 |
2C_785/2017 |
Sentenza del 5 aprile 2018 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2010,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 luglio 2017 dalla Camera di diritto
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tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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80.2016.98-99).
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Fatti: | |
A. Nel periodo fiscale 2010, A.________ era alle dipendenze della società C.________ AG in qualità di [...]. Dal certificato di salario rilasciatogli quell'anno risulta che egli ha percepito uno stipendio Iordo di fr. 184'800.-- e un bonus di fr. 571'698.--. Inoltre, gli sono state rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio effettive e gli è stata corrisposta un'indennità a forfait per spese d'automobile. Nella dichiarazione d'imposta 2010, A.________ ha tra l'altro chiesto il riconoscimento in deduzione di un importo di fr. 36'127.-- relativo a spese professionali, così composto: (a) spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, fr. 5'000.--; (b) spese supplementari per doppia economia domestica, fr. 3'200.--; (c) altre spese professionali sostenute, fr. 27'927.--.
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Il 28 marzo 2012, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha notificato ai coniugi A.________ e B.________ la decisione di tassazione 2010. In tale contesto, ha riconosciuto deduzioni per spese professionali per complessivi fr. 7'127.--, così suddivisi: (a) fr. 3'200.--, forfait per doppia economia domestica; (b) fr. 3'927.--, per l'uso professionale di un locale della loro abitazione.
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B. Con decisione del 23 marzo 2016 il fisco ha respinto il reclamo presentato il 27 aprile 2012 contro la tassazione. La decisione su reclamo relativa all'anno 2010 è stata a sua volta confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 13 luglio 2017.
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Chiamata in via principale a pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento di una deduzione di fr. 24'000.-- per "spese di rappresentanza", ha infatti anch'essa ritenuto che la stessa andasse respinta. Constatato che durante l'udienza indetta il 9 marzo 2017 A.________ e B.________ hanno lamentato in aggiunta una violazione del principio di celerità e preteso il versamento di un indennizzo di fr. 16'000.--, la Corte ticinese ha quindi negato anche tale richiesta.
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C. Il 14 settembre 2017, A.________ e B.________ hanno impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
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Nel corso della procedura, la Corte cantonale si è riconfermata nelle motivazioni della propria sentenza. La domanda di respingere il ricorso è giunta pure dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. L'impugnativa è stata presentata nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 LIFD e l'art. 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]). Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni, tra l'altro non cifrate, non necessita ulteriori approfondimenti.
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1.2. Per quanto si riferisca all'oggetto del litigio (precedente consid. B), e soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.
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I. Imposta federale diretta
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Erwägung 2 | |
2.1. Tenuta in via principale ad esprimersi sulla richiesta di riconoscimento di una deduzione di fr. 24'000.-- per "spese di rappresentanza", la Camera di diritto tributario ha anch'essa considerato che detta domanda andasse respinta. Richiamato il tenore dell'art. 26 LIFD nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, ha infatti rilevato che: (a) l'onere della prova in relazione alla richiesta di riconoscimento della deduzione spettava ai contribuenti, ma che essi si sono limitati a sostenere che non può che essere "verosimile, sulla base di fatti notori e/o esperienza di vita" che A.________ abbia spese di rappresentanza, senza addurre al riguardo prova alcuna; (b) nella sentenza 2C_112/2014 del 15 settembre 2014, il Tribunale federale ha anche già avuto modo di escludere che, in mancanza di una qualsiasi prova dell'esistenza di spese effettive, l'autorità fiscale debba procedere ad una valutazione, ritenuto che una stima potrebbe entrare in considerazione solo se fosse accertato che delle spese professionali sono state sostenute, ma non ne è conosciuta la precisa misura; (c) i riferimenti alla prassi della Divisione delle contribuzioni e dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino, contenuti nell'impugnativa, non erano pertinenti; (d) infine, leso non era nemmeno il principio della buona fede, poiché tra le parti non vi era stato nessun ruling, quanto piuttosto un accordo transattivo di carattere procedurale e quest'ultimo riguardava inoltre un altro periodo fiscale da quello in discussione.
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2.2. Insorgendo davanti al Tribunale federale, i ricorrenti prendono in sostanza posizione solo sull'argomentazione riassunta nei p.ti (a) e (b); in questo contesto, sostengono che la sentenza 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 si riferisca a un caso diverso, non paragonabile al loro, e ribadiscono che le spese di rappresentanza di A.________ siano da considerare un fatto notorio.
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2.2.1. A torto, tuttavia. Come con pertinenza osservato dalla Corte cantonale, la dimostrazione del sussistere delle spese professionali effettive alla base della deduzione di fr. 24'000.-- richiesta, quale fattore che concorre a ridurre il carico fiscale, spetta infatti al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158; sentenze 2C_937/2013 del 6 giugno 2014 consid. 2; 2C_477/2009 dell'8 gennaio 2010 consid. 4 e 2C_260/2008 del 6 agosto 2008 consid. 2.3; art. 26 cpv. 2 LIFD nella versione menzionata nel considerando 1.1 del giudizio impugnato; art. 4 in relazione con l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta [RS 642.118.1]). Di conseguenza, quando quest'ultimo non soddisfa all'onere della prova che gli incombe e non produce alcunché, al fisco non resta che constatare che la prova necessaria non è stata addotta e negare la deduzione in questione, come avvenuto nella fattispecie, senza che vi sia spazio per riferirsi alla nozione di "fatto notorio".
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2.2.2. Una tassazione d'ufficio per mezzo di una stima, pure richiesta dai ricorrenti, entra semmai in considerazione quando in gioco è solo l'ammontare della deduzione e il suo accertamento nell'ambito della procedura probatoria si sia rivelato impossibile per dei motivi che sono indipendenti dal contribuente (sentenze 2C_810/2014 del 30 luglio 2015 consid. 6.1 e 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 consid. 6.3.1, a ragione citata anche dai Giudici ticinesi; 2C_154/2009 del 28 settembre 2009 consid. 5.2; 2C_708/2007 del 19 maggio 2008 consid. 4.1 e 4.2; ISABELLE ALTHAUS-HOURIET, in: Noël/Aubry Girardin [editori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 13 seg. ad art. 130; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ed. 2016, n. 31 e 42 segg. ad art. 130 LIFD). In base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), una simile fattispecie non è però in casu data. Come già ricordato, la richiesta di deduzione avanzata dagli insorgenti, che ammonta tra l'altro ad un importo considerevole, non è infatti stata accompagnata dalla benché minima prova riguardo alle spese effettive che essi affermano di aver sostenuto (giudizio impugnato, consid. 2.6).
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Erwägung 3 | |
3.1. Negata - a ragione - la deduzione per spese di rappresentanza, la Corte cantonale ha respinto anche la richiesta del riconoscimento della lesione degli art. 6 CEDU e 29 cpv. 1 Cost., che impongono il rispetto del principio di celerità, quindi di un'indennità di fr. 16'000.--.
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3.2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, anche in questo caso la conclusione dei Giudici ticinesi merita conferma. Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo così come di quella del Tribunale federale, una semplice procedura di tassazione (non quindi una procedura penale fiscale) non rientra infatti nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU (sentenze della Corte EDU
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II. Imposta cantonale
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4. Nel quadro di quanto previsto dall'art. 9 cpv. 1 LAID, l'art. 26 cpv. 1 LIFD trova il suo corrispettivo nell'art. 25 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]; sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008 consid. 5). Per quanto ammissibile, il ricorso (con cui vengono in ogni caso formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale, senza distinzioni) va di conseguenza respinto anche con riferimento all'imposta cantonale.
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III. Spese e ripetibili
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5. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto con riferimento a tutte le conclusioni. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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2. In riferimento all'imposta cantonale, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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4. Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 5 aprile 2018
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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