BGer 6B_295/2018 | |||
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BGer 6B_295/2018 vom 24.04.2018 |
6B_295/2018 |
Sentenza del 24 aprile 2018 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
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opponenti,
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Oggetto
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Decreto di abbandono (diffamazione, calunnia),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 6 febbraio 2018 dalla Corte dei reclami penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2017.266).
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Considerando: | |
che il 24 aprile 2014 e il 28 luglio 2014 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti, tra gli altri, di B.________, allora sindaco del Comune di X.________, per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, violazione di domicilio, abuso di autorità e violazione del segreto d'ufficio;
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che la denuncia penale si riferiva essenzialmente all'invio a un quotidiano e ad altri mass media di fotografie, poi pubblicate, che attesterebbero le cattive condizioni di detenzione degli animali presso la tenuta del denunciante;
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che, con decisione del 12 ottobre 2017, il Ministero pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti in particolare di B.________ per i reati di diffamazione, calunnia, ingiuria, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, violazione di domicilio e abuso di autorità;
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che, contro il decreto di abbandono, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), chiedendo che nei confronti dell'imputato fosse promossa l'accusa di abuso di autorità;
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che, con sentenza del 6 febbraio 2018, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico di abbandonare il procedimento penale contro B.________ (anche) per tale imputazione;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2018 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare il decreto di abbandono relativamente all'imputazione di abuso di autorità e di rinviare gli atti al Ministero pubblico, affinché emani un atto o un decreto di accusa nei confronti di B.________ per detto reato;
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che, in via subordinata, chiede di rinviare gli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una nuova decisione nel senso dei considerandi;
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che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico;
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che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenze 6B_1318/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.1 e 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
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che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 2.6.1.1), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
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che questa legge è applicabile anche ai membri dell'organo esecutivo comunale (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI);
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che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
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che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
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che il ricorrente riconosce le esposte disposizioni e la relativa giurisprudenza del Tribunale federale;
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ch'egli nondimeno adduce che il giudizio penale sarebbe indispensabile quale decisione pregiudiziale per potere fare in seguito valere in modo efficace le proprie pretese risarcitorie contro il Comune di X.________, di cui il denunciato era municipale e sindaco;
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che, a dire del ricorrente, qualora il reato fosse punibile solo a querela di parte, il Tribunale federale entrerebbe nel merito del gravame in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, sicché si giustificherebbe di precisare l'esposta giurisprudenza riconoscendo all'accusatore privato la legittimazione ricorsuale anche nell'evenienza di un reato perseguibile d'ufficio, come è in concreto il caso per la fattispecie di abuso di autorità (art. 312 CP);
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che il ricorrente fraintende tuttavia la portata dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, disposizione che disciplina la legittimazione del querelante unicamente per quanto trattasi del diritto di querela come tale;
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che tale norma riconosce al querelante il diritto di ricorso per invocare eventuali irregolarità concernenti il suo diritto di querela (art. 30 segg. CP), non per contestare nel merito la decisione impugnabile (cfr. PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 50 all'art. 81; DTF 129 IV 206 consid. 1 relativo al previgente art. 270 lett. f PP);
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che, affinché il Tribunale federale possa entrare nel merito del gravame, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, che esige che la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili dell'accusatore privato, è per contro applicabile anche nel caso di reati perseguibili a querela di parte;
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che l'argomentazione addotta dal ricorrente in questa sede a sostegno della legittimazione ricorsuale non è quindi pertinente e non può essere seguita;
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che in concreto eventuali pretese di risarcimento del ricorrente nei confronti del municipale denunciato non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ma sono rette dal diritto pubblico cantonale, il quale come visto esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
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che pertanto al ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
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che il ricorrente si prevale degli art. 10 cpv. 3 Cost., art. 3 e 13 CEDU, art. 7 Patto ONU II (RS 0.103.2), nonché dell'art. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), adducendo di essere stato vittima di un trattamento degradante di fronte all'opinione pubblica, per essere stato descritto dai mass media quale "torturatore di animali"e "responsabile di una fattoria degli orrori";
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ch'egli invoca quindi semplicemente la pubblicazione di articoli giornalistici lesivi della sua immagine, ma non rende minimamente verosimile l'esistenza di un trattamento inumano o degradante, che avrebbe comportato un danno alla sua salute fisica o mentale o che sarebbe di gravità tale da conferirgli la legittimazione ricorsuale sulla base delle citate disposizioni (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 3.1.1);
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che, a prescindere dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
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che questa facoltà non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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ch'egli rimprovera invero alla Corte cantonale una motivazione insufficiente della sentenza, asserendo che dai considerandi della stessa non risulterebbero le ragioni per cui non sarebbero adempiuti gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità;
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che la censura tende a rimettere in discussione il giudizio di merito ed è sollevata in termini generici, il ricorrente disattendendo altresì che la Corte cantonale ha spiegato al considerando n. 7.2 perché non ha ritenuto realizzato il reato in discussione;
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 aprile 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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