BGer 4A_169/2018 | |||
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BGer 4A_169/2018 vom 01.05.2018 |
4A_169/2018 |
Sentenza del 1° maggio 2018 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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Commissione paritetica cantonale per l'edilizia, viale Portone 4, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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Oggetto
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contratto collettivo di lavoro; classi salariali,
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ricorso contro il lodo emanato il 26 febbraio 2018 dall'arbitro unico per l'edilizia principale del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Il 29 maggio 2017 la Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia (in seguito CPC edilizia) ha imposto alla A.________SA sulla base del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera di inserire nella classe salariale Q, prevista per i lavoratori diplomati, retroattivamente dal 1° gennaio 2013 due dipendenti.
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2. La A.________SA ha adito l'arbitro unico per l'edilizia principale del Cantone Ticino, che ha respinto l'impugnativa per quanto attiene un operaio, mentre l'ha parzialmente accolta con riferimento all'altro nel senso che la società anonima è stata invitata a corrispondergli la classe salariale Q unicamente dal 12 gennaio 2016. Per quanto attiene al primo dipendente l'arbitro ha rimproverato all'impresa di non avere verificato il salario che questo percepiva nel precedente impiego e non essersi così accorta che egli era già stato inserito nella classe Q. Ha invece ritenuto che l'impresa era venuta a conoscenza al più tardi il 12 gennaio 2016, come confermato da uno scritto allestito da quest'ultima, del fatto che il secondo dipendente aveva conseguito un attestato federale di capacità.
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3. La A.________SA è insorta al Tribunale federale chiedendo che il lodo sia annullato per quanto attiene al primo operaio, mentre potrebbe essere disposta a " riconoscere, in via eccezionale e parzialmente, la categoria Q per l'anno 2017" al secondo. Contesta innanzi tutto di essere stata assente ingiustificatamente all'audizione del 31 gennaio 2018. Sostiene poi che i lavoratori le hanno nascosto la classe di salario a cui avevano diritto per aumentare le loro possibilità di assunzione e che spettava alla CPC edilizia, quale organo di controllo, verificare la classificazione salariale della manodopera e informare i datori di lavoro.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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4. | |
4.1. Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale nel senso dell'art. 95 lett. a LTF. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
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Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1).
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4.2. Nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente, che discute liberamente il lodo opponendo semplicemente la sua opinione a quella dell'arbitro, nemmeno indica per quale dei motivi previsti dall'art. 393 CPC essa impugna la sentenza arbitrale. A titolo abbondanziale si può aggiungere che quand'anche si volesse ritenere che la ricorrente abbia inteso prevalersi di una violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 393 lett. d CPC) per quanto concerne la mancata partecipazione all'udienza del 31 gennaio 2018, la censura dovrebbe nondimeno essere disattesa, poiché dall'incarto trasmesso dall'arbitro e di cui essa ha chiesto l'assunzione, risulta che le è stata inviata una convocazione per lettera raccomandata impostata il 12 gennaio 2018, che non ha però ritirato.
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5. Da quanto precede discende che l'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (LTF 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e all'arbitro unico per l'edilizia principale del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° maggio 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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