BGer 9C_249/2018 | |||
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BGer 9C_249/2018 vom 01.05.2018 |
9C_249/2018 |
Sentenza del 1° maggio 2018 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2018 (32.2017.125).
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Visto: | |
il ricorso redatto in lingua serba, in seguito tradotto in lingua tedesca, di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 16 marzo 2018 (timbro postale) contro il giudizio del 21 febbraio 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 26 luglio 2017 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) con cui è stata respinta la sua domanda di prestazioni per adulti del novembre 2015,
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il decreto del 19 marzo 2018 con cui, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare redatto in lingua italiana del 6 aprile 2018 di A.________ (timbro postale),
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considerando: | |
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
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che di conseguenza, benché il ricorso sia stato (legittimamente) tradotto in tedesco, si giustifica di redigere la sentenza in italiano, anche perché il ricorrente, residente in Ticino, ha dato prova di capirne la lingua, come risulta anche dall'atto complementare del 6 aprile 2018 redatto in italiano,
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
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che nella fattispecie oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era sapere se il ricorrente avesse diritto a prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità per le diverse patologie addotte con la sua domanda del novembre 2015,
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che dagli accertamenti del giudice di prime cure emerge la piena valenza probante degli atti medici all'incarto, segnatamente della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona del 2 gennaio 2017 e del relativo complemento del 26 settembre 2017, come pure dei diversi rapporti valetudinari del medico del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) dell'UAI, che hanno consentito di concludere che l'assicurato era, dall'agosto 2015, completamente inabile nella sua attività di operaio edile (muratore) ma abile per contro al 50% in attività leggere adeguate,
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che il Tribunale cantonale, vagliata in seguito la documentazione relativa all'inchiesta professionale, ha accertato che dal confronto dei redditi risultava un grado d'invalidità del 34%, insufficiente per il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità,
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che nel gravame del 16 marzo 2018 il ricorrente si limita a ribadire il suo punto di vista circa una non meglio precisata incapacità lavorativa del 100%, oltre a rivendicare la necessità di ricevere un importo a causa della sua invalidità, considerato che alla sua età e con il suo danno alla salute non gli è possibile prendersi cura di sé stesso, vivendo da solo e non avendo nessuno in grado di sostenerlo,
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che in seguito con la memoria del 6 aprile 2018 egli manifesta il suo disaccordo circa la pronuncia dell'UAI, considerato che il suo stato di salute sarebbe ben più grave e allega, tra l'altro, il certificato del medico curante dott.ssa B.________ del Centro Medico di U.________ del 15 marzo 2018,
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che per quanto concerne la nuova documentazione prodotta con l'atto complementare, essa non può essere presa in considerazione già solo perché allestita dopo il giudizio impugnato (cosiddetti " echte Nova ") e pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. fra tante, sentenza 9C_280/2015 del 6 giugno 2016 consid. 4.3.2; DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548),
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che il ricorrente si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266), senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
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che pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso e l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 1° maggio 2018
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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