BGer 6B_249/2018 | |||
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BGer 6B_249/2018 vom 08.05.2018 |
6B_249/2018 |
Sentenza dell'8 maggio 2018 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente,
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (amministrazione infedele),
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.179).
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Considerando: | |
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, l'11 giugno 2017 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro tre persone per comportamenti illeciti, suscettibili di costituire un reato di amministrazione infedele, che sarebbero stati commessi nell'ambito della gestione della società B.________SA, dichiarata fallita il 24 aprile 2012 e di cui il denunciante sarebbe stato azionista;
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che il 12 luglio 2017 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
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che con sentenza del 17 gennaio 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo di A.________ contro il decreto di non luogo a procedere;
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che la Corte cantonale gli ha negato la legittimazione a presentare il reclamo, siccome, quale azionista della B.________SA, era soltanto indirettamente danneggiato dall'eventuale reato commesso dai denuncianti a danno della società;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso, trasmesso per competenza dalla CRP al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame, come ammissibile, è steso in tedesco;
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che la CRP ha infatti ritenuto irricevibile il reclamo e non lo ha quindi esaminato nel merito, giacché il ricorrente difettava della legittimazione a presentarlo;
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che il ricorrente, quale parte nella procedura, è pertanto abilitato in questa sede unicamente a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo gravame nel merito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
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che gli sarebbe quindi spettato spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 382 cpv. 1 e 115 cpv. 1 CPP, negandogli la legittimazione a presentare il reclamo siccome non danneggiato direttamente dal reato;
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che il ricorrente accenna, in modo invero poco chiaro, ad irregolarità commesse dai denunciati nell'ambito della gestione e di contrattazioni relative alla società, ma non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale;
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che in tali circostanze il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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che di conseguenza il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 maggio 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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